(AGENPARL) – ven 14 aprile 2023 Cause in calendario per il periodo considerato:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=23/04/2023&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=17/04/2023&tri=salle&
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Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=23/04/2023&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=17/04/2023&tri=salle&
cioè, attualmente:
[cid:image001.png@01D96EC7.C1591B90]
[cid:image002.png@01D96EC9.E6D30050]
Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 17 al 23 aprile 2023
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Cristina Marzagalli
Sofia Riesino
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Martedì 18 aprile – h. 9.30
Sentenza nella causa [C-699/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-699/21) E. D. L. (Motif de refus fondé sur la maladie) (IT)
(Mandato d’arresto europeo – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Malattia grave, cronica e potenzialmente irreversibile)
La presente questione pregiudiziale ha ad oggetto il mandato d’arresto europeo e la possibilità di rifiutare la consegna della persona, colpita dal mandato, per tutelarne il diritto alla salute.
La Corte d’Appello di Milano si è occupata della procedura di consegna di un imputato alla Croazia; ha accertato che l’interessato è affetto da importanti disturbi psichiatrici cronici, che richiedono la prosecuzione della terapia in corso e che comportano un forte rischio di suicidio connesso all’incarcerazione.
Non essendo però prevista, in questo caso, la possibilità di rifiutare la consegna, la Corte d’Appello di Milano si è rivolta alla Corte costituzionale italiana, che ha a sua volta adito la Corte di Giustizia per l’interpretazione della decisione-quadro sul mandato d’arresto europeo.
La Corte di Giustizia riunita in grande sezione dovrà chiarire se il Giudice chiamato a dare esecuzione al mandato d’arresto europeo nei confronti di una persona affetta da importanti patologie croniche, dalla durata indeterminata, debba richiedere all’autorità che ha emesso il mandato le informazioni necessarie per escludere il rischio di grave pregiudizio per la salute in caso di consegna, e se, in mancanza di assicurazioni ragionevoli, sia tenuta a rifiutare la consegna.
[Documenti di riferimento C-699/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-699/21)
Martedì 18 aprile – h. 9.30
Sentenza nella causa [C-1/23](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-1/23) PPU Afrin (FR)
(Diritto al ricongiungimento familiare – Normativa di uno Stato membro che consente ai familiari di un soggiornante di presentare una domanda esclusivamente presso la sede diplomatica competente di quello Stato – Impossibilità per tali familiari di recarsi presso la suddetta sede diplomatica)
La sig.ra X e il sig. Y, cittadini siriani, si sono sposati nel 2016 in Siria. Hanno avuto due figli, nati rispettivamente nel 2016 e nel 2018. Nel corso del 2019, Y ha lasciato la Siria per recarsi in Belgio, mentre X e i loro due figli sono rimasti nella città di Afrin, nel nord-ovest della Siria, dove si trovano tuttora. Il 25 agosto 2022 è stato riconosciuto al sig. Y lo status di rifugiato in Belgio. Nel settembre 2022, l’avvocato di X e dei suoi figli ha presentato una domanda d’ingresso e di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare per conto dei bambini tramite e-mail e lettera, affinché potessero raggiungere Y in Belgio. Secondo l’avvocato, X e i suoi figli si trovano in “condizioni eccezionali che impediscono loro effettivamente di recarsi presso una sede diplomatica belga per presentare una domanda di ricongiungimento familiare”, come previsto dalla legge belga. Il 29 settembre 2022, l’Ufficio stranieri ha risposto che, in base alla legge belga, non era possibile presentare una domanda di visto per ricongiungimento familiare via e-mail e ha invitato la sig.ra X e i suoi figli a contattare l’ambasciata belga competente.
Il 9 novembre 2022 la sig.ra X, il sig. Y e i loro figli hanno presentato un ricorso contro lo Stato belga dinanzi al Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese per far registrare la loro domanda di ricongiungimento familiare. A tal proposito, essi hanno sostenuto che, data l’impossibilità per la sig.ra X e i suoi figli di recarsi presso una sede diplomatica belga competente, una domanda all’Ufficio stranieri dovrebbe essere accettata in base al diritto dell’Unione. Tale giudice chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione osti a una normativa come quella belga in questione.
[Documenti di riferimento C-1/23](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-1/23)
Giovedì 20 aprile – h. 9.30
Sentenza nella causa [C-348/22](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-348/22) Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Commune de Ginosa) (IT)
(Normativa nazionale che prevede la proroga automatica delle concessioni dei settori pubblici marittimi – Direttiva 2006/123/CE – Validità e carattere vincolante – Effetto diretto)
Secondo il diritto dell’Unione, al fine di concedere concessioni di occupazione del demanio pubblico marittimo, gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i potenziali candidati quando il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività è limitato a causa della scarsità delle risorse naturali. L’autorizzazione è concessa per un periodo di tempo limitato e non è soggetta alla procedura di rinnovo automatico. Sebbene tali norme siano state recepite nell’ordinamento giuridico italiano, una legge del 2018 ha indicato che le concessioni in corso saranno prorogate fino al 31 dicembre 2033, per disporre del tempo necessario alla realizzazione di tutte le operazioni indispensabili alla riforma delle concessioni.Conformemente a tale legge, il comune di Ginosa, con decisione del 24 dicembre 2020, ha prorogato sul proprio territorio le concessioni di occupazione del demanio pubblico marittimo. Ritenendo che tale decisione fosse contraria ai principi della concorrenza e della libertà di stabilimento, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha notificato al comune di Ginosa un parere motivato, ricordandogli l’esigenza di una procedura preliminare di appalto pubblico e rilevando che le disposizioni nazionali che prorogano automaticamente le concessioni devono restare inapplicate.
Poiché il comune di Ginosa non si è conformato al parere, l’AGCM ha presentato al TAR della Puglia un ricorso diretto all’annullamento della decisione del comune di Ginosa. Pur ritenendo che le disposizioni nazionali siano incompatibili con la direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno, il TAR della Puglia dubita del carattere di autoesecutività della direttiva e dell’effetto di esclusione di norme nazionali contrarie. Inoltre, il TAR non condivide l’opinione del Consiglio di Stato italiano secondo cui la direttiva 2006/123 è una direttiva di liberalizzazione e non di armonizzazione. Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia ne deduce che tale direttiva avrebbe dovuto essere adottata all’unanimità e non alla maggioranza dei voti del Consiglio. Il TAR della Puglia pone pertanto alla Corte di giustizia diverse questioni pregiudiziali volte a verificare il campo di applicazione della direttiva, la sua validità, la sua natura e gli effetti della sua applicazione.
[Documenti di riferimento C-348/22](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-348/22)
Giovedì 20 aprile – h. 9.30
Sentenza nelle cause riunite [C-775/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-775/21) Blue Air Aviation (RO) – [C-826/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-826/21) UPFR (RO)
(Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Diritto di comunicazione di opere al pubblico – Nozione – Diffusione di un’opera musicale all’interno di un aeromobile commerciale )
Due organismi rumeni di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi nel settore musicale hanno presentato due ricorsi rispettivamente contro il vettore aereo Blue Air e contro CFR, una società rumena di trasporto ferroviario, per il pagamento di compensi dovuti e di penali per la diffusione, senza licenza, di opere musicali a bordo di aerei e di vetture passeggeri.
Investita di tali cause, la Corte d’appello di Bucarest chiede in particolare alla Corte di giustizia:
• se la diffusione, all’interno di un aereo passeggeri, di un’opera musicale o di un estratto di un’opera musicale in qualsiasi momento del volo, mediante il sistema generale di sonorizzazione dell’aereo, costituisce una comunicazione al pubblico;
• se un operatore del trasporto ferroviario che utilizza carrozze ferroviarie dotate di sistemi di informazione pubblica, nel comunicare informazioni ai passeggeri, effettua una comunicazione al pubblico.
[Documenti di riferimento C-775/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-775/21)
Giovedì 20 aprile – h. 9.30
Conclusioni nella causa [C-621/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-621/21) Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Femmes victimes de violences domestiques) (BG)
(Politica di asilo – Status di rifugiato o protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Concessione dello status di rifugiato – Rischio di persecuzione)
L’avvocato generale Richard de la Tour è chiamato a rendere il suo parere in ordine alle condizioni alle quali una cittadina di un paese terzo può beneficiare della protezione internazionale a seguito di delitto d’onore, matrimonio forzato e violenza domestica.
La direttiva 2011/95 sulla protezione internazionale stabilisce le condizioni per la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui possono beneficiare i cittadini di paesi terzi. Tra i motivi per ottenere lo status di rifugiato figurano la persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale; è altresì prevista la protezione sussidiaria per ogni cittadino di un paese terzo che non può essere considerato rifugiato, ma per il quale esistono motivi seri e comprovati di credere che, se rinviato nel suo paese d’origine, correrebbe un rischio reale di subire danni gravi (ad es., la pena di morte, l’esecuzione, la tortura o trattamenti o sanzioni inumani o degradanti). Il tribunale amministrativo di Sofia nutre dubbi sulla possibilità e sul tipo di protezione internazionale da accordare a una cittadina turca di origine curda di religione musulmana (sunnita) e divorziata, in particolare in considerazione della natura degli atti di violenza ai quali essa rischia di essere esposta se rientra nel suo paese d’origine. Ha pertanto adito la Corte di Giustizia.
[Documenti di riferimento C-621/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-621/21)
Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
dell’Unione europea
Lussemburgo L-2925
» curia.europa.eu
Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
[cid:image001.jpg@01D52C0D.E2ED57E0]
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Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
[curia.europa.eu](https://www.curia.europa.eu/)
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