
(AGENPARL) – lun 06 marzo 2023 Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 6 marzo 2023
L’AGENDA DEI LAVORI DEL 7 E 8 MARZO
Questa settimana, nell’udienza pubblica del 7 marzo, la Corte costituzionale esaminerà i ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri che ha impugnato alcune leggi regionali. In particolare, le questioni riguardano:
1)gli articoli 1 e 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 11 aprile 2022, numero 9, che interviene in materia di enti locali recando, in particolare, disposizioni concernenti il numero di mandati consecutivi dei sindaci e l’iscrizione all’albo dei segretari provinciali e comunali;
2)l’articolo 4 della legge della Regione Siciliana 24 settembre 2021, numero 24, che autorizza un’ulteriore spesa annua per l’adeguamento del fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale;
3)l’articolo 26 della legge della Provinciaautonoma di Bolzano 21 luglio 2021, numero 5, recante, tra l’altro, la previsione, per l’affidamento dei lavori d’importo inferiore ai 500 mila euro, che le stazioni appaltanti prescindono dal richiedere all’esecutore dei lavori una polizza di assicurazione a copertura dei danni subiti dalle stesse;
4)la legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, numero 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024), recante, tra l’altro, modifiche ai requisiti richiesti per l’iscrizione negli elenchi regionali degli idonei alla Direzione amministrativa delle aziende sanitarie regionali, una riduzione di spesa per il fondo che garantisce i percorsi di stabilità di alcune categorie di personale, una sanatoria paesaggistica ex post pur se non in aree senza vincolo paesaggistico ope legis;
5)la legge della Regione Siciliana 13 aprile 2022, numero 8, che ha per oggetto l’“Istituzione della giornata della memoria dell’eruzione dell’Etna del 1669”, riguardo alla quantificazione dei relativi oneri finanziari a carico dell’ente regionale, definiti successivamente con la legge regionale numero 13 del 2022;
6)la legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, numero 16, con riguardo alla copertura degli oneri finanziari, connessi alla modifica di alcune norme della legge regionale numero 13 del 2022, sull’incremento delle risorse destinate ai fondi per i trattamenti accessori del personale dell’Amministrazione regionale e sulle risorse finanziarie per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro;
7)la legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, numero 9, nella parte relativa alla prevista stabilizzazione e fuoriuscita del personale utilizzato in attività socialmente utili (ASU);
8)la legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, numero 29, riguardo alla quantificazione e alle modalità di copertura degli oneri finanziari derivanti dalle misure di stabilizzazione e di fuoriuscita del personale utilizzato in attività socialmente utili (ASU);
9)la legge della Regione Siciliana 27 dicembre 2021, numero 35, che, tra l’altro, modifica la disciplina sull’autorizzazione di spesa riguardo alla stabilizzazione e alla fuoriuscita del personale utilizzato in attività socialmente utili (ASU).
Nella camera di consiglio dell’8 marzo, la Consulta prenderà in esame le questioni di legittimità costituzionale riguardanti:
1)l’articolo 9, comma 12, del decreto legislativo 29 marzo 2012, numero 68,il quale prevede che, nel riparto dei contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, numero 243, spettanti alle Università non statali legalmente riconosciute, “il Ministero definisce specifici incentivi che tengano conto dell’impegno degli atenei nelle politiche per il diritto allo studio, con particolare riferimento all’incremento del numero degli esoneri totali, rispetto all’anno accademico 2000-2001, dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari” degli studenti titolari di borse di studio oche abbianounhandicapappuratoequantificato in misurapariosuperiore al66%;
2)gli articoli 418 e 420 del codice di procedura civile, rientranti nella disciplina delle controversie in materia di lavoro, nella parte in cui non prevedono che, qualora il convenuto intenda chiamare in causa un terzo, egli debba richiedere al giudice, a pena di decadenza nella memoria difensiva tempestivamente depositata ai sensi dell’articolo 416 del codice di procedura civile, che pronunci entro cinque giorni un nuovo decreto per la fissazione dell’udienza;
3)l’articolo 414 del codice penale riguardo alla previsione della pena minima edittale (un anno di reclusione) per il reato di istigazione a delinquere;
4)l’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, numero 97, nella parte in cuinonprevede cheilprocuratoreregionaledellaCortedeiconti «promuovaentrotrentagiornil’eventualeprocedimentodiresponsabilitàperdannoerariale» anche nelcasodi«sentenzadiestinzionedelreato»,oltrechenelcasodi«sentenzairrevocabile di condanna» e l’articolo 51, comma 7, del decreto legislativo numero 174 del 2016, nella parte in cui non prevede che la sentenza di estinzione del reato, oltre alla sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo numero 165 del 2001, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, sia comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti, affinché promuova l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato;