
(AGENPARL) – lun 20 febbraio 2023 Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 20 febbraio 2023
L’AGENDA DEI LAVORI DEL 21 E 22 FEBBRAIO
Questa settimana, nelle udienze pubbliche del 21 e 22 febbraio, la Corte costituzionale tratterà alcune questioni di legittimità costituzionale riguardanti:
– gli articoli 177, secondo comma, e 230, primo comma, numero 2, del codice penale, nella parte in cui stabiliscono l’obbligatoria applicazione della libertà vigilata al condannato alla pena dell’ergastolo ammesso alla liberazione condizionale, in misura fissa e predeterminata, e non prevedono che, durante l’esecuzione della misura, sia consentito al giudice di verificare la possibilità della revoca anticipata;
– l’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, secondo il quale il Presidente della Regione Siciliana che non intenda decidere il ricorso straordinario in maniera conforme al parere del Consiglio di giustizia amministrativa, deve sottoporre la questione, con motivata richiesta, alla deliberazione della Giunta regionale;
– la legge della Regione Liguria 29 giugno 2004, numero 10, recante, tra l’altro, la disciplina per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella parte in cui prevede il requisito di 5 anni di residenza nei Comuni del bacino interessato dal bando;
– la legge delle Regione Campania 22 aprile 2003, numero 8, concernente “Realizzazione, organizzazione, funzionamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali Pubbliche e Private – RR.SS.AA”, con riguardo alla determinazione del fabbisogno dei centri diurni per anziani rispetto alle ASL;
– l’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) nelle parti in cui prevede che i reati inerenti all’“Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” siano automaticamente ostativi al rilascio ovvero al rinnovo del titolo di soggiorno.
La Consulta esaminerà anche i ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri che ha impugnato alcune leggi regionali e quelli sollevati da alcune Regioni che hanno impugnato il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2022. In particolare, le questioni riguardano:
– l’articolo 6 della legge della Regione Abruzzo 11 marzo 2022, numero 4, recante “Interventi a favore del mototurismo”, con riguardo alla copertura finanziaria degli interventi previsti;
– gli articoli 1, 2, 3, e 4 della legge della Regione Siciliana 18 marzo 2022, numero 3, concernente “Istituzione e disciplina del Registro regionale telematico dei Comuni e dei relativi prodotti denominazione comunale De.Co”, quale strumento per la salvaguardia, la tutela e la diffusione delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali;
– la legge della Regione Lombardia 20 maggio 2022, numero 8, impugnata, tra l’altro, nella parte in cui prevede che la polizia locale possa, previa intesa tra Regione, organi dello Stato, enti locali e gestori del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, operare al di là dei confini territoriali, per garantire la sicurezza urbana nelle aree adiacenti alle stazioni ferroviarie;
– la legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, numero 15 (Disciplina dell’oleoturismo e dell’ospitalità agrituristica), nella parte in cui consente di utilizzare per l’attività agrituristica i volumi derivanti da “trasferimenti di volumetrie”;
– la legge 20 dicembre 2021, numero 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022), impugnata dalla Regione Liguria e dalla Regione Veneto, con riferimento al Fondo di solidarietà comunale (Fsc) e al fabbisogno di personale degli enti del servizio sanitario nazionale.
Nella camera di consiglio del 22 febbraio, la Corte prenderà in esame le questioni di legittimità costituzionale riguardanti:
– l’articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, nella parte in cui prevede la multa da 3.000 a 18.000 euro, anziché l’ammenda e nella misura inferiore, per lo straniero sottoposto ad espulsione che violi anche solo una delle misure alternative al trattenimento in un centro di permanenza per rimpatri (CPR), nella specie l’obbligo di firma;
– l’articolo 72-bis del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede che il giudice dichiari non doversi procedere nei confronti dell’imputato, anche nei casi in cui la sua irreversibile incapacità di partecipare coscientemente al processo discenda da patologie fisiche e non mentali»;
– l’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) nella parte in cui prevede che la fattispecie dei reati relativi agli stupefacenti sia automaticamente ostativa al rilascio ovvero al rinnovo del titolo di soggiorno;
– l’articolo 1, comma 2, della Legge della Regione Siciliana 21 luglio 2021, numero 18, recante norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo, impugnato con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, laddove prevede che la cessione della licenza ad altro soggetto costituisce una nuova installazione di apparecchi per il gioco.
Tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito http://www.cortecostituzionale.italla voce calendario dei lavori.
Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce atti di promovimento.
I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente a loro deposito per la fase del merito.
Roma, 20 febbraio 2023