(AGENPARL) – gio 05 gennaio 2023 Cause in calendario per il periodo considerato:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=15/01/2023&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=09/01/2023&tri=salle&
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Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=15/01/2023&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=09/01/2023&tri=salle&
cioè, attualmente:
Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 9 al 15 gennaio 2023
Contattateci:
Cristina Marzagalli
Sofia Riesino
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Non dimenticate di controllare anche il [Calendario](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/) sul nostro sito web per i dettagli su queste e altre cause.
Giovedì 12 gennaio – h. 9.30
Sentenza nella causa[C-42/21 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-42/21)Lietuvos geležinkeliai / Commissione (EN)
(Impugnazione – Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato del trasporto ferroviario di merci)
La Corte è chiamata a decidere l’impugnazione presentata da Lietuvos geležinkeliai AB, impresa ferroviaria nazionale della Lettonia, avverso la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 18 novembre 2020, che aveva sostanzialmente confermato la decisione sanzionatoria emessa in data 2 ottobre 2017 dalla Commissione nei confronti dell’impresa ferroviaria per condotte anticoncorrenziali. Con tale decisione, la Commissioneaveva accertato un abuso di posizione dominante che consisteva nella rimozione, da parte della LG, di un tratto di binario di 19 km,situato in Lituania, che si estendeva fino alla frontiera con la Lettonia. Secondo la Commissione, tale rimozione era stata idonea ad impedire ad un’impresa ferroviaria concorrente stabilita di entrare nel mercato lituano della prestazione di servizi di trasporto ferroviario di prodotti petroliferi, o, quantomeno, aveva reso tale ingresso più difficile.
[Documenti di riferimento C-42/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-42/21)
Giovedì 12 gennaio – h. 9.30
Sentenza nella causa [C-57/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-57/21) RegioJet (CS)
(Pratiche anticoncorrenziali – Abuso di posizione dominante – Azioni per il risarcimento del danno nel diritto nazionale per le infrazioni alle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea – Richiesta di produzione delle prove ai fini dell’azione per il risarcimento del danno)
Nel gennaio 2012 l’autorità ceca garante della concorrenza ha avviato un procedimento relativo a un possibile abuso di posizione dominante da parte di České dráhy, un vettore ferroviario nazionale di proprietà dello Stato ceco, per l’applicazione di prezzi predatori nel quadro della prestazione di servizi di trasporto ferroviario di persone nella Repubblica ceca e, in particolare, sulla linea Praga-Ostrava. Nel 2015, RegioJet, un’impresa che offre servizi di trasporto ferroviario di passeggeri sulla linea Praga-Ostrava, ha presentato un’azione di risarcimento danni contro České dráhy dinanzi ai giudici cechi, per il danno subito a causa dell’infrazione. A seguito dell’apertura di una procedura di indagine formale da parte della Commissione, nel 2016 l’autorità ceca garante della concorrenza ha sospeso il procedimento avviato innanzi ad essa e nel 2018 i giudici cechi hanno sospeso la causa per risarcimento dei danni in attesa della decisione della Commissione. Nell’ottobre 2017, però, RegioJet aveva presentato una richiesta di produzione di documenti nei confronti di České dráhy, in relazione al preteso comportamento anticoncorrenziale, nell’ambito della causa per il risarcimento dei danni.
La Corte suprema ceca pone alla Corte di giustizia varie questioni relative all’interpretazione della direttiva sulle azioni di risarcimento danni in relazione alle violazioni del diritto della concorrenza, per quanto riguarda la divulgazione delle prove in tali procedimenti, in particolare sulla possibilità per i giudici nazionali di ordinare la produzione di documenti mentre la procedura è stata sospesa in attesa di una decisione della Commissione.
[Documenti di riferimento C-57/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-57/21)
Giovedì 12 gennaio – h. 9.30
Sentenza nella causa [C-132/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-132/21) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (HU)
(Protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali – Mezzi di ricorso paralleli)
L’azionista di una società ungherese ha chiesto di avere accesso alla registrazione sonora realizzata in occasione di un’assemblea generale, ottenendo unicamente la messa a disposizione di estratti che riproducono i propri interventi, esclusi quelli degli altri partecipanti. L’azionista si è rivolto con distinte richieste a varie Autorità nazionali, tra le quali la Corte di Budapest_Capitale contro la decisione di rigetto della sua istanza di accesso integrale resa dall’Autorità di controllo per la protezione dei dati. La Corte di Budapest-Capitale chiede alla Corte di giustizia se, nel giudizio di sua competenza, essa sia vincolata dalla sentenza definitiva dei tribunali civili che hanno accertato la violazione del GDPR da parte della società interessata. Inoltre, poiché un esercizio parallelo dei ricorsi amministrativi e civili può essere all’origine di decisioni contraddittorie, il giudice ungherese chiede se esista un’eventuale priorità di uno di tali ricorsi rispetto all’altro.
[Documenti di riferimento C-132/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-132/21)
Giovedì 12 gennaio – h. 9.30
Sentenza nella causa [C-154/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-154/21) Österreichische Post (Informations relatives aux destinataires de données personnelles) (DE)
(Protezione dei dati personali – Diritto di accesso dell’interessato ai propri dati – Informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari ai quali tali dati sono stati o possono essere comunicati)
Un cittadino ha chiesto all’Österreichische Post, il principale operatore di servizi postali e logistici in Austria, di fornirgli l’identità dei destinatari a cui aveva comunicato i suoi dati personali. La domanda si basava sul regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE (GDPR), secondo cui l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento le informazioni relative ai destinatari o alle categorie di destinatari ai quali i suoi dati personali sono stati o saranno comunicati. A fronte di una risposta generica e standardizzata, l’interessato ha citato in giudizio l’Österreichische Post. La Corte suprema austriaca, investita della controversia in ultima istanza, ha chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire se il GDPR rimette al responsabile del trattamento la scelta se comunicare l’identità concreta dei destinatari oppure se limitarsi alle categorie generali dei destinatari, o se invece riconosce all’interessato il diritto di sapere la loro identità concreta.
[Documenti di riferimento C-154/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-154/21)
Giovedì 12 gennaio – h. 9.30
Sentenza nella causa [C-356/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-356/21) TP (Monteur audiovisuel pour la télévision publique) (PL)
(Parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro-Direttiva 2000/78/CE-Divieto di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale)
Un lavoratore autonomo ha fornito servizi di editing a un’emittente televisiva pubblica polacca per sette anni, sulla base di contratti consecutivi a breve termine. Nel dicembre 2017, questa persona e il suo partner hanno pubblicato un video musicale natalizio volto a promuovere la tolleranza verso le coppie dello stesso sesso sul loro canale YouTube. In seguito alla pubblicazione del video, l’emittente televisiva ha informato il lavoratore autonomo che il suo contratto attuale era terminato e che non sarebbe stato rinnovato.
Il lavoratore autonomo ha presentato una richiesta di risarcimento danni al Tribunale di Varsavia nei confronti della stazione televisiva, le cui decisioni sarebbero state prese a causa del suo orientamento sessuale. La Corte polacca ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva quadro sul lavoro osti alla legislazione polacca, che consente il rifiuto di concludere un contratto con un lavoratore autonomo a causa dell’orientamento sessuale di tale persona.
[Documenti di riferimento C-356/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-356/21)
Giovedì 12 gennaio – h. 9.30
Sentenza nella causa [C-395/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-395/21) D.V. (Honoraires d’avocat – Principe du tarif horaire) (LT)
(Clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausola che prevede il pagamento di onorari a un avvocato)
Un consumatore ha stipulato cinque contratti di prestazione di servizi legali con un avvocato. Ciascun contratto prevedeva che gli onorari dell’avvocato fossero calcolati sulla base di una tariffa oraria, fissata a 100 euro per le consultazioni o le prestazioni di servizi legali fornite.Non avendo ricevuto integralmente gli onorari richiesti, l’avvocato ha adito il giudice di primo grado, che ha parzialmente accolto la domanda, constatando tuttavia il carattere abusivo della clausola contrattuale relativa al prezzo dei servizi forniti, e riducendo della metà gli onorari richiesti. L’avvocato ha allora proposto ricorso per cassazione dinanzi alla Corte suprema lituana. La Corte di Giustizia, adita in via pregiudiziale da tale giudice, è chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione della direttiva 93/13sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori.
[Documenti di riferimento C-395/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-395/21)
Giovedì 12 gennaio – h. 9.30
Sentenza nelle cause congiunte [C-702/20 DOBELES HES (LV) – C-17/21 GM](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-702/20) (LV)
(Obbligo dell’operatore pubblico di approvvigionarsi presso i produttori di energie rinnovabili a un prezzo superiore a quello di mercato – Risarcimento danni per gli importi di aiuto non percepiti)
La Corte suprema della Lettonia ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare gli articoli 107 e 8 del TFUE, oltreché il regolamento relativo agli aiuti de minimis (aiuti di Stato di importo modesto che non devono essere notificati alla Commissione) e il regolamento recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE.
Le controversie che hanno dato luogo ai rinvii pregiudiziali vedono contrapposte, da un lato, DOBELES HES» SIA e «GM» SIA, due imprese lettoni che gestiscono centrali idroelettriche produttrici di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, dall’altro l’autorità di regolamentazione lettone, la quale ha bloccato, per i produttori di energie rinnovabili, la tariffa media di vendita dell’elettricità al suo valore in vigore ad una certa data e ha pertanto cessato di aggiornare nel tempo tale tariffa. Le questioni controverse riguardano la liberalizzazione del mercato dell’elettricità e la qualificazione dell’obbligo di acquisto di energia come «aiuto di Stato», anche quando non comporti alcun trasferimento di risorse statali.
[Documenti di riferimento C-702/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-702/20)
Giovedì 12 gennaio – h. 9.30
Sentenza nella causa [C-396/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-396/21) FTI Touristik (Voyage à forfait aux îles Canaries) (DE)
(Pacchetti turistici e servizi turistici connessi – Risoluzione del contratto – COVID 19)
La causa C-396/21 FTI Touristik (Voyage à Forfait aux Îles Canaries) riguarda un aspetto molto specifico dell’impatto della pandemia, relativo ai contratti di viaggio tutto compreso, disciplinati dalla direttiva 2015/2302, e ai diritti dei viaggiatori. Le ricorrenti nella causa principale hanno prenotato un soggiorno di 14 giorni dalla Germania alle Isole Canarie dal 13 al 27 marzo 2020. A causa della pandemia, il loro viaggio è terminato dopo solo sette giorni; al rientro in Germania, hanno chiesto una riduzione del 70% del prezzo del viaggio. Il tribunale regionale di Monaco ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea, se l’articolo 14 della direttiva 2015/2302 deve essere interpretato nel senso che il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo per mancata conformità del viaggio al contratto, in caso di restrizioni imposte per prevenire la diffusione di una malattia infettiva pandemica.
[Documenti di riferimento C-396/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-396/21)
Giovedì 12 gennaio – h. 9.30
Sentenza nella causa[C-883/19 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-883/19) HSBC Holdings e.a. / Commissione (EN)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Intese – Mercato dei derivati su tassi d’interesse – Decisione che constata un’intesa tra le banche HSBC, JP Morgan e Crédit agricole)
Nell’ambito dell’impugnazione in esame, talune società appartenenti al gruppo bancario HSBC chiedono alla Corte di giustizia di annullare la sentenza del Tribunaledel 24 settembre 2019; il Tribunale ha parzialmente respinto il loro ricorso diretto all’annullamento di una decisione della Commissione che ha inflitto loro un’ammenda per aver partecipato, dal 12 febbraio al 27 marzo 2007, a un cartello nel mercato degli EIRD (i derivati sui tassi di interesse in euro) collegati all’Euribor e/o all’EONIA (l’Euro Over‑Night Index Average, abbandonato il 3 gennaio 2022).
L’impugnazione solleva una serie di questioni di ordine procedurale e sostanziale concernenti il diritto della concorrenza dell’Unione. Fra tali questioni rivestono particolare importanza il dovere della Commissione di agire in modo imparziale e di rispettare la presunzione di innocenza delle parti che non hanno effettuato una transazione nella conduzione di procedimenti ibridi [1](#_ftn1), nonché la nozione di «infrazione per oggetto».
[Documenti di riferimento C-883/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-883/19)
[1]Un «procedimento ibrido» è un procedimento in cui la Commissione conduce parallelamente una procedura di transazione ai sensi dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18), come modificato dal regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione, del 30 giugno 2008, per quanto riguarda la transazione nei procedimenti relativi ai cartelli (GU 2008, L 171, pag. 3) e un procedimento amministrativo ordinario ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE].
Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
dell’Unione europea
Lussemburgo L-2925
» curia.europa.eu
Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
[cid:image001.jpg@01D52C0D.E2ED57E0]
[cid:image002.png@01D52C0D.E2ED57E0]
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
[curia.europa.eu](https://www.curia.europa.eu/)
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