
(AGENPARL) – ven 14 ottobre 2022 Servizio Comunicazione e informazione
Stefano Contu
UNIONE Responsabile Ufficio Stampa
Bergamo, 14 ottobre 2022
COMUNICATO STAMPA
Nota di Mina Busi, ADICONSUM, dopo la presa di posizione di ARERA
Modifiche contrattuali delle bollette:
illegittime se non lo prevede il contratto
“In queste settimane abbiamo ricevuto molte segnalazioni dai consumatori che si sono visti
recapitare dalle società energetiche le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali. In talune
ipotesi si tratta anche di maggiorazioni del 50% del prezzo energia.
Mai come in questo momento i consumatori devono stare attenti alle comunicazioni sulle bollette in
arrivo dai fornitori di luce e gas. Potrebbero infatti contenere variazioni illegittime delle condizioni
contrattuali oppure proposte con prezzi stratosferici per il rinnovo del contratto in scadenza”.
L’allarme è lanciato da Mina Busi, presidente di ADICONSUM Bergamo. I fornitori di luce e gas,
infatti, cercano di scaricare i maggiori costi su famiglie e imprese nonostante lo stop alle
modifiche unilaterali stabilito con il decreto Aiuti bis. L’art. 3 prevede nel caso di contratti
sottoscritti sul mercato libero dell’energia elettrica ed il gas in corso, la sospensione delle clausole
contrattuali che consentano modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas
naturale relativamente alla definizione del prezzo, fino al 30 aprile 2023. Sempre fino al 30 aprile
2023 (comma 2) definisce “inefficaci” i preavvisi comunicati (dopo il primo maggio 2022)per
queste stesse finalità prima della data di entrata in vigore del decreto, a meno che le modifiche
contrattuali si siano già perfezionate.
ARERA e Antitrust hanno inviato una nota congiunta per chiarire natura e vincoli delle
“modifiche unilaterali dei contratti di energia elettrica e gas”, anche alla luce delle norme del
decreto Aiuti bis, ribadendo che queste sono possibili solo “a specifiche condizioni”. L’aumento
incontrollato dei prezzi dell’energia e lo stato di incertezza generale causato dalle tensioni
internazionali stanno coinvolgendo sia i consumatori che gli operatori del settore energetico,
traducendosi talvolta in iniziative che possono configurarsi come pratiche commerciali scorrette
o violazioni della regolazione di settore, spiegano anche le Autorità.
“Accogliamo favorevolmente l’intervento di ARERA e Antitrust sulle violazioni in materia di
modifica unilaterale dei contratti di energia – continua Busi -, anche se sarebbe opportuno un
confronto per dirimere ogni interpretazione scorretta essendo la materia complessa. Temiamo che
le società dell’energia possano continuare ad adottare comportamenti scorretti verso gli utenti,
approfittando della confusione scoppiata sui contratti e della paura dei consumatori di ritrovarsi
questo inverno senza forniture di luce e gas. Alcune società rescindono i contratti agli utenti
considerati a rischio, perché morosi o in ritardo con i pagamenti, in modo da tenere nel proprio
portafogli solo i clienti più benestanti. Approfittano della situazione per fare una scrematura della
clientela in povertà energetica.
Purtroppo la povertà energetica colpisce circa il 9% delle famiglie italiane, ma è un fenomeno
oramai mondiale. Tale situazione complessa è originata da diversi fattori: in primo luogo,
chiaramente, c’è il reddito della persona e tutte le dimensioni ad esso connesse quali la
disoccupazione, l’inattività o la bassa frequenza lavorativa e il continuo aumento del prezzo dei
beni energetici ha un’influenza significativa”.
Cosa fare se riceviamo una di queste lettere? “Innanzitutto – conclude la presidente ADICONSUM –
bisogna controllare se si rientra tra i casi in cui è illegittima la modifica unilaterale: la nuova norma
si applica infatti solo a coloro che hanno stipulato un contratto nel “mercato libero” a prezzo
bloccato. È fondamentale quindi verificare il contratto e farselo mandare se non si è in possesso”.