(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2022 - (AGENPARL) – gio 19 maggio 2022 Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 19 maggio 2022
Licenziamenti economici: per la tutela dell’articolo 18
Non serve che l’insussistenza del fatto sia “manifesta”
Ai fini della tutela dell’articolo 18, nel testo modificato dalla riforma Fornero, il giudice non è tenuto ad accertare che l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento economico sia “manifesta” (settimo comma, secondo periodo).
Lo ha affermato la Corte costituzionale con la [sentenza n. 125](https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=125) depositata oggi (redattrice la vice Presidente Silvana Sciarra), intervenendo su un altro tassello della legge Fornero (n. 92 del 2012), in materia di disciplina dei licenziamenti. L’incostituzionalità ha colpito la sola parola “manifesta”, che precede l’espressione “insussistenza del fatto” posta a base del licenziamento per ragioni economiche, produttive e organizzative. Al fatto – spiega la sentenza – si deve “ricondurre ciò che attiene all’effettività e alla genuinità della scelta imprenditoriale”. Su questi aspetti il giudice è chiamato a svolgere una valutazione di mera legittimità che non può “sconfinare in un sindacato di congruità e di opportunità” (sentenza n. 59 del 2021).
La Corte ha affermato che il requisito della manifesta insussistenza è, anzitutto, indeterminato e si presta, proprio per questo, a incertezze applicative, con conseguenti disparità di trattamento.
Inoltre, la sussistenza di un fatto è nozione difficile da graduare, perché evoca “un’alternativa netta, che l’accertamento del giudice è chiamato a sciogliere in termini positivi o negativi”.
Il criterio della manifesta insussistenza – ha precisato inoltre la Corte – “risulta eccentrico nell’apparato dei rimedi, usualmente incentrato sulla diversa gravità dei vizi e non su una contingenza accidentale, legata alla linearità e alla celerità dell’accertamento”.
Nelle controversie in materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo si è in presenza di un quadro probatorio articolato: oltre ad accertare la sussistenza o insussistenza di un fatto – che è già di per sé un’operazione complessa – le parti, e con esse il giudice, si devono impegnare “nell’ulteriore verifica della più o meno marcata graduazione dell’eventuale insussistenza”. Vi è dunque un “aggravio irragionevole e sproporzionato” sull’andamento del processo: all’indeterminatezza del requisito si affianca una irragionevole complicazione sul fronte processuale.
La Corte ha dunque individuato uno squilibrio tra i fini che il legislatore si era prefisso – consistenti in una più equa distribuzione delle tutele, attraverso decisioni più rapide e più facilmente prevedibili – e i mezzi adottati per raggiungerli.
Roma 19 maggio 2022
Trending
- Sant’Angelo di Brolo, lavori al muro di contenimento: dal 10 settembre chiusa la S.P.A. 271
- Gli ultras del MAS Fez portano in tribuna la rivendicazione su Ceuta e Melilla: «Due città, una patria, il Marocco»
- Farage avverte: «La Gran Bretagna è sull’orlo di gravi disordini civili» mentre cresce la tensione sulla crisi migratoria
- Cammino di San Giacomo | Mercoledì via al progetto pilota della Regione Siciliana
- Sabato, premio “Leone d’Argento” a realtà legate a filatropia, musica e impresa
- Milano incontra la Corea: il Pop-Up del K-Food. Dal 17 al 26 settembre 34 eventi aperti al pubblico tra food, bellezza, wellness e cultura coreana
- Trump annuncia una causa contro il Center for American Progress: scontro sull’impatto della Guardia Nazionale sulla criminalità
- Sassonia-Anhalt, AfD sfiora la maggioranza: ipotesi di coalizione con BSW mentre Merz promette di usare gli “strumenti” costituzionali
- La Corte nazionale spagnola indagherà sull’ingresso di massa a Ceuta: ipotesi di attacco all’integrità territoriale
- Muori strega! Haters felici per malattia Bonino. Antoniozzi:” Meriteremmo l’estinzione