
(AGENPARL) – gio 12 maggio 2022 Lussemburgo, 12 maggio 2022
Sentenza nella causa C-426/20
Luso Temp
L’indennità a titolo dei giorni di ferie annuali retribuite non godute e dell’indennità
per ferie corrispondente concessa a lavoratori tramite agenzia interinale deve
essere almeno identica a quella che si applicherebbe loro se fossero stati
direttamente impiegati dall’impresa utilizzatrice per svolgervi il medesimo lavoro
per la stessa durata
Nell’ottobre 2017, due lavoratori hanno stipulato con la Luso Tempo contratti di lavoro interinale
nell’ambito dei quali sono stati messi a disposizione per svolgere una missione presso un’impresa
utilizzatrice. La loro missione si è conclusa quasi due anni dopo. I lavoratori hanno proposto un
ricorso contro la Luso Temp diretto al recupero degli importi asseritamente non versati a titolo di
giorni di ferie retribuite e di indennità per ferie corrispondente dovuti per il periodo durante il quale
erano stati impiegati da tale società. I lavoratori ritengono che tale numero e tale importo
dovrebbero essere determinati conformemente al regime generale dei giorni di ferie retribuite. Al
contrario, la Luso Temp considera che il metodo di calcolo da applicare è quello previsto dal
regime speciale in materia di giorni di ferie retribuite applicabile ai lavoratori tramite agenzia
interinale. L’applicazione di quest’ultimo metodo implica che i lavoratori avrebbero diritto a un
numero di giorni di ferie retribuite e a un importo d’indennità per ferie corrispondente inferiori a
quelli di cui beneficerebbero se fossero stati direttamente impiegati dall’impresa utilizzatrice per lo
stesso periodo e per lo stesso lavoro.
Il Tribunale circondariale di Braga, giudice del lavoro di Barcelos (Portogallo) nutre dubbi quanto
alla compatibilità di tale regola specifica con la direttiva relativa al lavoro tramite agenzia
interinale1. A suo avviso, essa introduce una differenza di trattamento tra, da un lato, i lavoratori
tramite agenzia interinale che sono in missione in un’impresa utilizzatrice per un periodo superiore
o uguale a dodici mesi o per un periodo che inizia nel corso di un anno civile e che termina solo
due anni civili o più dopo tale data e, dall’altro, i lavoratori che sono stati direttamente impiegati da
tale impresa utilizzatrice, dal momento che il diritto dei lavoratori interinali alle ferie retribuite e
all’indennità per ferie corrispondente sarebbe sempre calcolato in modo proporzionale alla durata
del loro contratto, mentre i lavoratori direttamente impiegati da detta impresa utilizzatrice e che vi
svolgono il medesimo lavoro potrebbero, nelle stesse circostanze, beneficiare del regime generale
più favorevole. Il tribunale portoghese spiega che tale differenza di trattamento non è tuttavia
constatata quando la durata del rapporto di lavoro interinale è inferiore a dodici mesi o quando
inizia nel corso di un anno civile e si conclude nel corso dell’anno civile successivo.
Il governo portoghese sostiene che, nei limiti in cui il regime speciale non definisce le modalità né
le regole di calcolo specifiche del numero di giorni di ferie dei lavoratori tramite agenzia interinale
come pure gli effetti della cessazione del loro rapporto di lavoro sul loro diritto a giorni di ferie, è
necessario ricorrere all’applicazione del regime generale, che si applicherebbe indipendentemente
dalla natura del vincolo contrattuale, anche ai lavoratori tramite agenzia interinale, e che
prevedrebbe casi particolari riguardanti il calcolo del numero di giorni di ferie retribuite e gli effetti
della cessazione del loro contratto di lavoro sul diritto ai giorni di ferie.
Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite
agenzia interinale (GU 2008, L 327, pag. 9).
http://www.curia.europa.eu
Con sentenza pronunciata in data odierna, la Corte dichiara che la direttiva osta a una
normativa nazionale in forza della quale l’indennità a cui i lavoratori tramite agenzia
interinale hanno diritto, in caso di cessazione del loro rapporto di lavoro con un’impresa
utilizzatrice, a titolo dei giorni di ferie annuali retribuite non godute e dell’indennità per ferie
corrispondente, è inferiore all’indennità alla quale tali lavoratori avrebbero diritto, nella
medesima situazione e allo stesso titolo, se fossero stati direttamente impiegati da tale
impresa utilizzatrice per svolgervi il medesimo lavoro per la stessa durata.
Secondo la Corte, l’indennità che un datore di lavoro è tenuto a versare a un lavoratore, a causa
della cessazione del suo rapporto di lavoro interinale, a titolo dei giorni di ferie annuali retribuite
non godute e dell’indennità per ferie corrispondente è inclusa nella nozione di «condizioni di base
di lavoro e d’occupazione», ai sensi della direttiva.
Per quanto riguarda la portata del principio della parità di trattamento, la Corte rileva che,
conformemente alla direttiva, i lavoratori tramite agenzia interinale devono, per la durata
della loro missione presso un’impresa utilizzatrice, beneficiare di condizioni di base di
lavoro e d’occupazione almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero
direttamente impiegati da tale impresa per svolgervi il medesimo lavoro.
Il tribunale nazionale dovrà accertare il rispetto di tale principio e, a tal fine, dovrà segnatamente
verificare se, come dedotto dal governo portoghese, il regime generale delle ferie sia applicabile
nel caso di specie, nella misura in cui l’espressione «in proporzione alla durata del rispettivo
contratto» dovrebbe essere letta assieme alle altre disposizioni di tale regime generale, al fine di
determinare l’importo dell’indennità alla quale i lavoratori di cui trattasi hanno diritto. Infatti, in
un’ipotesi del genere non si potrebbe concludere nel senso dell’esistenza di una violazione di detto
principio.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia
della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla
validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale
risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri
giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
http://www.curia.europa.eu