
(AGENPARL) – ven 06 maggio 2022 Cause in calendario per il periodo considerato:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=15/05/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=09/05/2022&tri=salle&
***********
Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=15/05/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=09/05/2022&tri=salle&
cioè, attualmente:
Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 9 al 15 maggio 2022
Contattateci:
Cristina Marzagalli
Sofia Riesino
[Seguiteci @EUCourtPress](https://twitter.com/EUCourtPress)
Download our app
Non dimenticate di controllare anche il [Calendario](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/) sul nostro sito web per i dettagli su queste e altre cause.
Mercoledì 11 maggio 2022
Sentenza nella causa [T-913/16](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-913/16) Fininvest e Berlusconi / BCE (IT)
(Compiti della BCE in materia di sorveglianza sugli Istituti di credito – valutazione di acquisizioni di partecipazioni qualificate – opposizione all’acquisizione di una partecipazione qualificata in Banca Mediolanum SPA da parte di Finanziaria d’investimento Fininvest SpA)
Nel 2015 la holding finanziaria Mediolanum è stata assorbita da Banca Mediolanum. In virtù della partecipazione nel capitale sociale di Mediolanum, Fininvest, detenuta in maggioranza dal sig. Silvio Berlusconi, è diventata azionista di Banca Mediolanum. In concreto, questa fusione mediante incorporazione è consistita in uno scambio di azioni attraverso il quale Fininvest ha acquisito giuridicamente azioni dell’ente creditizio.
In precedenza, nel 2014, la Banca d’Italia aveva deciso, da un lato, di ordinare la sospensione dei diritti di voto di Fininvest e di Silvio Berlusconi in Mediolanum oltreché la cessione delle loro quote eccedenti il 9,99 %; dall’altro, di respingere la loro domanda di autorizzazione relativa alla detenzione di una partecipazione qualificata in tale istituto di credito, in quanto il sig. Berlusconi non soddisfaceva più il requisito dell’onorabilità a causa della sua condanna per frode fiscale del 2013. Tale decisione della Banca d’Italia è stata annullata con sentenza del Consiglio di Stato del 3 marzo 2016.
A seguito dell’assorbimento di Mediolanum da parte di Banca Mediolanum e della sentenza del Consiglio di Stato del 3 marzo 2016, la Banca d’Italia e la Banca centrale europea (BCE) hanno avviato una nuova procedura di valutazione dell’acquisizione di una partecipazione qualificata dei ricorrenti in Banca Mediolanum. In esito a tale procedura, la BCE, su proposta della Banca d’Italia, ha adottato una decisione con la quale ha rifiutato di autorizzare l’acquisizione di una partecipazione qualificata in tale ente creditizio. In particolare, la Commissione ha motivato la sua decisione con il fatto che il sig. Berlusconi non soddisfaceva il requisito dell’onorabilità applicabile ai possessori di partecipazioni qualificate.
Fininvest e Silvio Berlusconi hanno presentato ricorso al Tribunale UE per l’ annullamento della decisione della BCE
[Documenti di riferimento T-913/16](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-913/16)
Mercoledì 11 maggio 2022
Sentenza nella causa [T-151/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-151/20) Repubblica ceca/ Commissione
(Risorse dell’UE – responsabilità finanziaria della Repubblica ceca – dazi all’importazione )
[Documenti di riferimento T-151/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-151/20)
Mercoledì 11 maggio 2022
Sentenza nella causa [T-577/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-577/20) Ryanair / Commissione (Condor; aide au sauvetage)
(Aiuti di Stato)
Il 25 settembre 2019, la compagnia aerea Condor Flugdienst GmbH, che fornisce servizi di trasporto aereo principalmente ai tour operator da diversi aeroporti tedeschi, ha presentato una procedura di insolvenza a causa della liquidazione della sua controllata al 100% Thomas Cook Group plc. Lo stesso giorno, la Germania ha notificato alla Commissione europea una misura di aiuto al salvataggio di Condor, limitata a un periodo di sei mesi. Detto aiuto era destinato a mantenere un trasporto aereo ordinato e a limitare le conseguenze negative per Condor, i suoi passeggeri e il suo personale, causate dalla liquidazione della società madre, permettendole di continuare le sue attività fino al raggiungimento di un accordo con i suoi creditori e fino a che venga effettuata la sua cessione.
Senza avviare il procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, la Commissione ha qualificato, con decisione del 14 ottobre 2019, la misura notificata come aiuto di Stato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà diverse dalle istituzioni finanziarie.
Il Tribunale è chiamato a decidere il ricorso per l’annullamento della decisione della Commissione, introdotto da Ryanair.
[Documenti di riferimento T-577/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-577/20)
Giovedì 12 maggio 2022
Sentenza nella causa
[C-426/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-426/20)
Luso Temp (PT)
(lavoro interinale – diritto alle ferie retribuite)
Nell’ottobre 2017 due lavoratori hanno concluso con Luso Temp dei contratti di lavoro interinale, in forza dei quali sono stati messi a disposizione per svolgere una missione presso un’impresa utilizzatrice. La loro missione si è conclusa quasi due anni dopo. I lavoratori hanno proposto contro la Luso Temp un ricorso diretto al recupero degli importi asseritamente dovuti a titolo di ferie non godute. I lavoratori ritengono che il numero di giorni di ferie e l’importo dovuto vadano determinati conformemente al regime generale delle ferie retribuite. Al contrario, Luso Temp ritiene che il metodo di calcolo applicabile sia quello previsto nel regime speciale -meno favorevole- in materia di ferie retribuite dei lavoratori temporanei. Il giudice del lavoro portoghese nutre dubbi quanto alla compatibilità di questa norma specifica con la direttiva relativa al lavoro temporaneo ed ha perciò interpellato la Corte sul punto.
[Documenti di riferimento C-426/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-426/20)
Giovedì 12 maggio 2022
Sentenza nella causa [C-644/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-644/20) W. J. (Changement de résidence habituelle du créancier d’aliments)
(Cooperazione giudiziaria in materia civile – legge applicabile alle obbligazioni alimentari – Protocollo de L’aia – residenza abituale del creditore)
A. P. e W. J. sono cittadini polacchi residenti nel Regno Unito dal 2012. Nel giugno 2015 e nel maggio 2017 sono nati i loro figli L. J. e J. J, che hanno doppia nazionalità polacca e britannica. Nel 2017 A. P. si è recata in Polonia portando con sé i figli, informando successivamente W. J. della sua intenzione di rimanere permanentemente in Polonia con i bambini, scelta che W. J. non ha condiviso. Il 7 novembre 2018 i figli, rappresentati da A. P., hanno presentato a un tribunale polacco una domanda di versamento di un assegno alimentare mensile nei confronti di W. J. Il giudice ha condannato quest’ultimo a versare a ciascuno dei figli un assegno alimentare mensile, in applicazione della legge polacca. W. J. ha proposto appello contro la sentenza dinanzi al tribunale regionale di Poznan (Polonia). Nel frattempo, il tribunale regionale di Poznan, con ordinanza del 24 maggio 2019, ha ingiunto a A. P. di consegnare i bambini a W. J. entro il 26 giugno 2019, constatando che i bambini erano trattenuti illegalmente in Polonia, e che la loro residenza abituale immediatamente prima di tale trattenuta si situava nel Regno Unito. A. P. non ha tuttavia consegnato i figli a W. J. entro il termine impartito.
A seguito di tale ordinanza, il tribunale regionale di Poznan, adito in appello da W. J. in ordine alla condanna a versare l’assegno alimentare mensile ai suoi figli, si interroga sulla individuazione della legge applicabile all’obbligazione alimentare in questione. Ai sensi del protocollo dell’Aia, le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge dello Stato della residenza abituale del creditore.
Il tribunale regionale di Poznan, pertanto, chiede alla Corte se un figlio creditore di alimenti possa, ai fini della determinazione della legge applicabile al credito alimentare, acquisire una nuova residenza abituale in uno Stato in cui è trattenuto illecitamente, quando un’autorità giurisdizionale ha ordinato il rimpatrio nello Stato in cui aveva la residenza abituale immediatamente prima del mancato rientro illecito.
[Documenti di riferimento C-644/20](http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-644/20)
Giovedì 12 maggio 2022
Sentenza nella causa [C-377/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-377/20) Servizio Elettrico Nazionale e.a
(Concorrenza – posizione Dominante – sfruttamento abusivo – articolo 102 TFUE)
La domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte si inscrive nel contesto di una controversia tra il gruppo Enel (Enel Energia S.p.A. e Enel S.p.A., Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.) e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
L’AGCOM ha ritenuto che il gruppo Enel abbia adottato una strategia volta ad escludere i concorrenti dal mercato della vendita di elettricità, abusando della sua posizione dominante, ed ha perciò sanzionato le società del gruppo. La condotta sarebbe cominciata nel gennaio 2012 per far fronte al rischio di perdita di clienti in blocco, considerata la liberalizzazione del mercato di energia elettrica.
Il Consiglio di Stato, innanzi al quale è stata impugnata la decisione sanzionatoria dell’AGCOM, riconosce che la posizione dominante del gruppo Enel potrebbe essere dedotta da un certo numero di elementi. Tuttavia interroga la Corte sull’interpretazione della nozione di «abuso di posizione dominante sul mercato» da parte di una o più imprese, per la quale né l’articolo 102 del TFUE né la sua trasposizione a livello nazionale (Legge 10 ottobre 1990, n. 287: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) offrono parametri di definizione esaustivi.
[Documenti di riferimento C-377/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-377/20)
Giovedì 12 maggio 2022
Sentenza nella causa [C-573/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-573/19) Commissione / Italia (IT)
(Inadempimento di Stato – Art. 258 TFUE – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria – Biossido d’azoto- Violazione degli artt. 13 e 23)
Nell’ambito di una procedura di infrazione contro l’Italia, la Commissione ha chiesto alla Corte di dichiarare che tale Paese è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù del diritto dell’Unione sia in ragione del mancato rispetto, sistematico e continuativo, del valore limite annuale fissato per il biossido d’azoto in varie zone concernente la qualità dell’aria ambiente, sia per la mancata adozione, a partire dall’11 giugno 2011, di misure atte a garantire il rispetto nelle stesse zone dei valori limite di NO2.
L’Italia ha addotto varie giustificazioni, quali le difficoltà strutturali legate ai fattori socio-economici, gli investimenti di grande portata da mettere in opera, la tendenza al ribasso dei valori di diossido di azoto, i tempi di attuazione necessariamente lunghi dei piani adottati, le tradizioni locali, la presenza di cofattori causali esterni quali la configurazione orografica di certe zone e la circolazione dei veicoli diesel.
La Corte è chiamata ad accertare l’inadempimento dell’Italia.
[Documenti di riferimento C-573/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-573/19)
Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
dell’Unione europea
Lussemburgo L-2925
» curia.europa.eu
Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
[cid:image001.jpg@01D52C0D.E2ED57E0]
[cid:image002.png@01D52C0D.E2ED57E0]
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
[curia.europa.eu](https://www.curia.europa.eu/)