(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2022(AGENPARL) – Roma. 11 feb 2022 – RIFORMA ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
A) TEMI GENERALI
A.1. Il testo portato in CDM è un testo base che deve essere affidato agli approfondimenti parlamentari.
A.2. In tale ottica va garantita la non apposizione del voto di fiducia, proprio per lasciare spazio alle sensibilità in materia, notoriamente molto elevate da parte di ciascun gruppo.
B) TEMI SPECIFICI
B.1 Porte girevoli. E’ necessario che il divieto di rientro nella giurisdizione per gli incarichi non elettivi sia contenuto nella previsione generale di cui all’articolo 16, comma 1, sede naturale per individuare le categorie che appaiono intaccare il principio di imparzialità e terzietà del giudice. Non convince per difetto di chiarezza e per eccentricità del posizionamento normativo la collocazione nel secondo comma dell’articolo 19, tra l’altro complicata da un regime di eccezione (relativo ai tre anni di permanenza fuori dalla giurisdizione) che ingenera obiettivamente perplessità lessicali ed interpretative.
B.2 Separazione delle funzioni. Il testo Bonafede non toccato dalla proposta del Governo prevede la possibilità di cambiamento di funzioni fra requirenti e giudicanti per due volte – rispetto alle quattro attuali – nel corso dell’intera carriera del magistrato. Il dato non è affatto rassicurante, perché stimola per un periodo di tempo indefinito la confusione culturale e fattuale fra chi accusa e chi giudica lasciando alla discrezionalità del singolo la possibilità di apparire nell’una o nell’altra funzione. L’emendamento Zanettin qui accluso ed inserito nel testo della proposta Bonafede consente invece di stabilizzare tale incertezza. Il magistrato potrà cambiare funzione, una sola volta, successiva all’assunzione delle funzioni ed entro un lasso di tempo di cinque anni dall’inizio della carriera, periodo ritenuto più che sufficiente per valutare le proprie inclinazioni professionali. Il risultato è che, trascorso tale periodo, il magistrato rimarrà per sempre pubblico ministero ovvero giudice ad evidente beneficio della chiarezza dei ruoli e della fiducia nella giurisdizione.
C)CRITERI PER ELEGGERE IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATIRA
C.1 Forza Italia rivendica la libertà di poter sostenere la propria idea di sorteggio temperato, ritenendo ogni altro criterio inidoneo a vincere la forza invasiva delle correnti come strumento di predeterminazione dei risultati elettorali.
A.C. 2681
SUB-EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 19 DELL’EMENDAMENTO DEL GOVERNO
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente al comma 3 sopprimere le parole “e 2”
NOTA: La proposta è volta a sopprimere la disposizione che non stabilisce in modo chiaro il ricollocamento a seguito dell’assunzione di incarichi apicali e incarichi di governo non elettivi. A tal proposito l’esatta formulazione è quella prevista dall’emendamento successivo.
A.C. 2681
SUB-EMENDAMENTO ALL’EMENDAMENTO 16 DEL GOVERNO
Al comma 2 dopo le parole “ di consigliere comunale al termine del mandato” aggiungere le seguenti “di componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale”
NOTA: La proposta emendativa chiarisce che anche per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno, altresì, ricoperto la carica di componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale si applica la disciplina del ricollocamento non giurisdizionale a seguito dell’assunzione di incarichi apicali e incarichi di governo non elettivi.
TESTO EMENDAMENTO ARTICOLO 16
2) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale al termine del mandato di componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale, qualora non abbiano già maturato l’età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati in posizione di fuori ruolo presso il ministero di appartenenza oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono destinati allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, che saranno individuate dai rispettivi organi di autogoverno, salva l’assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni.»
A.C. 2681
SUB-EMENDAMENTO ALL’EMENDAMENTO 10 DEL GOVERNO
Dopo il punto 2) aggiungere il seguente:
“3) sostituire la lettera b) con la seguente:
“ b) all’articolo 13, comma 3, secondo periodo, le parole da “quattro” a “esercitata” sono sostituite dalle seguenti “una volta nell’arco dell’intera carriera, entro cinque anni dall’assunzione delle funzioni”
NOTA: L’emendamento stabilisce una unica possibilità di passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante per l’intera carriera del magistrato ed entro cinque anni dalla sua nomina. Tanto al fine di stabilizzare i ruoli fra chi accusa e chi giudica ed offrire al cittadino una immagine stabile della giurisdizione, capace di evitare equivoci ed interferenze.