
(AGENPARL) – Roma, 12 ott 2020 – “Nei luoghi privati il titolare, sia che trattasi di abitazioni familiari o sedi associative, può consentire l’accesso a un massimo di dieci persone diverse dal proprio nucleo familiare risultante dall’anagrafe comunale. Per assicurare il rispetto di tale prescrizione gli incaricati dalla pubblica autorità potranno in qualsiasi momento chiedere l’accesso e procedere alla identificazione dei soggetti presenti nell’immobile”. Così fonti di Palazzo Chigi che smentiscono questa notizia