(AGENPARL) - Roma, 7 Luglio 2026 - La libertà di manifestazione del pensiero costituisce una delle architravi dello Stato costituzionale di diritto. Non è soltanto un diritto individuale, ma la condizione stessa che rende possibile il pluralismo, il confronto tra idee e la formazione democratica dell’opinione pubblica. Eppure, proprio mentre le costituzioni continuano a garantire formalmente la libertà di espressione, le modalità attraverso cui essa può essere condizionata stanno conoscendo una profonda trasformazione. Il tema non riguarda più esclusivamente i tradizionali limiti posti dal potere pubblico, ma investe la crescente influenza esercitata da soggetti privati, piattaforme digitali, algoritmi, dinamiche reputazionali e nuove forme di conformismo sociale che incidono concretamente sulla circolazione delle idee e sull’effettiva possibilità di dissentire.
È all’interno di questa trasformazione che si colloca Il pensiero conforme. Per una critica costituzionale del “politicamente corretto” (Rubbettino), il nuovo volume della costituzionalista Ginevra Cerrina Feroni, Vice Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, con prefazione di Natalino Irti. L’opera propone un cambio di prospettiva che costituisce, probabilmente, il suo elemento di maggiore originalità: il cosiddetto “politicamente corretto” non viene analizzato come fenomeno esclusivamente culturale, linguistico o sociologico, né come semplice terreno di contrapposizione ideologica, ma come questione che interroga direttamente le categorie del diritto costituzionale e il sistema delle garanzie proprie delle democrazie liberali.
La tesi sviluppata dall’autrice muove da una constatazione: nelle società contemporanee la limitazione della libertà di espressione non assume necessariamente la forma tradizionale della censura esercitata dall’autorità pubblica. Sempre più frequentemente essa si manifesta attraverso strumenti informali, spesso privi di una chiara riconducibilità soggettiva, che operano mediante la pressione sociale, la stigmatizzazione reputazionale, l’interdizione di determinati linguaggi, la moderazione dei contenuti sulle piattaforme digitali, l’azione degli algoritmi e, soprattutto, la diffusione di un clima culturale capace di indurre forme di autocensura. Si tratta di fenomeni che non eliminano formalmente la libertà di parola, ma possono restringerne significativamente l’esercizio concreto, incidendo sul diritto di partecipare al dibattito pubblico senza il timore di conseguenze sproporzionate.
L’analisi di Cerrina Feroni si sviluppa lungo una linea teorica che richiama uno dei problemi classici del costituzionalismo: il rapporto tra libertà e potere. Se storicamente il costituzionalismo è nato per limitare l’esercizio del potere pubblico, oggi esso è chiamato a confrontarsi con centri di potere che operano al di fuori delle forme tradizionali della sovranità statale ma sono ugualmente in grado di orientare, selezionare e condizionare la formazione dell’opinione pubblica. Università, grandi imprese, piattaforme digitali, sistemi di moderazione algoritmica e meccanismi reputazionali esercitano una capacità crescente di definire i confini del discorso pubblico, stabilendo, spesso in modo opaco, quali opinioni risultino socialmente accettabili, quali debbano essere marginalizzate e quali possano essere considerate incompatibili con gli standard della comunità.
Da questa prospettiva il volume affronta una questione che attraversa oggi tutte le democrazie costituzionali: come conciliare la tutela della dignità della persona e il contrasto ai fenomeni discriminatori con la salvaguardia della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto al dissenso. L’autrice rifiuta contrapposizioni semplicistiche e propone invece una riflessione fondata sulle categorie proprie del diritto costituzionale — legalità, determinatezza, proporzionalità, ragionevolezza e bilanciamento tra diritti fondamentali — richiamando la necessità di evitare che concetti inevitabilmente elastici, quali “offesa”, “odio”, “inclusività” o “sicurezza”, possano trasformarsi in criteri indeterminati di selezione preventiva delle opinioni ammissibili.
L’intervista che segue approfondisce questi temi, affrontando il significato costituzionale del politicamente corretto, le nuove forme della censura diffusa nell’ecosistema digitale, il ruolo delle piattaforme nella regolazione dello spazio pubblico, il rapporto tra dignità e libertà di espressione e le condizioni necessarie affinché il pluralismo rimanga il fondamento delle democrazie liberali. Ne emerge una riflessione che supera la contingenza del dibattito politico e si misura con una domanda destinata ad accompagnare il costituzionalismo del XXI secolo: se la libertà continua a essere formalmente garantita, quali sono oggi i poteri che ne determinano, nella pratica, i limiti effettivi?
Domanda. Nel Suo libro Lei propone un cambio di paradigma: il politicamente corretto non viene analizzato soltanto come fenomeno culturale o sociologico, ma come una categoria che produce effetti giuridicamente rilevanti sulla libertà di manifestazione del pensiero. Quando una pressione sociale o culturale può diventare, a Suo giudizio, una questione di diritto costituzionale e non più soltanto di costume o di etica pubblica?
Ginevra Cerrina Feroni. Una pressione sociale o culturale diventa una questione di diritto costituzionale quando incide in modo apprezzabile sull’esercizio effettivo di una libertà fondamentale.
Il punto decisivo non coincide con la semplice diffusione di un nuovo costume linguistico.
La lingua cambia continuamente e una comunità può legittimamente scegliere formule più rispettose o inclusive, ma la soglia costituzionalmente rilevante viene superata quando tali preferenze si trasformano in regole di condotta che comportano conseguenze concrete che incidono sulla situazione giuridica del soggetto. Sono numerosi i casi di sanzioni disciplinari, esclusione da incarichi o occasioni professionali mancate che riporto nel libro, senza contare la rimozione di contenuti e la chiusura di account social, azioni che incidono sulla libertà di espressione e perciò devono essere assistite da motivazioni coerenti e robuste.
In molti casi la pressione sociale acquista una forza coercitiva o para-coercitiva e il diritto costituzionale non può fare a meno di interessarsene, dal momento che l’articolo 21 tutela la possibilità reale di manifestare il pensiero, oltre all’assenza formale di un divieto statale.
Il politicamente corretta opera con meccanismi extra giuridici: una libertà può risultare compressa anche quando nessuna autorità ordina esplicitamente di tacere, se il sistema degli incentivi e delle sanzioni sociali rende prevedibile un costo sproporzionato per chi dissente. È il terreno del chilling effect per cui il soggetto rinuncia preventivamente a parlare, pur non essendo certo che la propria espressione sia illecita.
La rilevanza costituzionale cresce quando la pressione è esercitata da soggetti che controllano risorse essenziali per la partecipazione pubblica, penso in particolare a università, grandi datori di lavoro, ordini professionali, mezzi di informazione e, soprattutto, piattaforme digitali. Il costituzionalismo contemporaneo deve quindi misurarsi con questi poteri, sociali e privati, che pur non disponendo formalmente della forza dello Stato, sono in grado di decidere chi possa parlare, attraverso quali canali e a quali condizioni.
E quando categorie elastiche come “offesa”, “inclusività” o “odio” vengono utilizzate per limitare la parola, senza criteri prevedibili, contraddittorio e possibilità di ricorso, il fenomeno esce dall’ambito del costume. Entra nel campo costituzionale perché riguarda distribuzione e assetto del potere, ovvero lo stabilire ciò che può essere detto e, quindi, le condizioni stesse della democrazia.
Domanda. Una delle tesi più originali del volume riguarda la possibilità che la libertà di espressione venga compressa non attraverso la censura dello Stato, ma mediante meccanismi informali come l’interdizione semantica, lo stigma reputazionale o il conformismo sociale. Nell’ecosistema digitale, dominato dai social network e dagli algoritmi, ritiene che queste forme di “censura diffusa” rappresentino oggi una sfida ancora più complessa di quella tradizionale per le democrazie costituzionali?
Ginevra Cerrina Feroni. Senza dubbio la “censura diffusa” propria dell’ecosistema digitale rappresenta, almeno nelle nostre democrazie, una sfida più complessa rispetto alla censura tradizionale. La censura statale classica ha un autore riconoscibile, si manifesta attraverso un atto e, almeno nello Stato di diritto, può essere sottoposta a controllo giurisdizionale. I meccanismi digitali operano invece attraverso una pluralità di soggetti e tecniche come le regole della comunità (community rules), i sistemi di censura algoritmica e la moderazione umana e le segnalazioni coordinate tra gli utenti, così come attraverso le campagne di delegittimazione. Questo fa anche sì che la responsabilità si frammenti: spesso è difficile individuare chi abbia deciso, sulla base di quale criterio e con quali possibilità di contestazione.
La complessità dipende anche dal doppio ruolo delle piattaforme che, da un lato, ampliano enormemente la possibilità di esprimersi e, al tempo stesso, organizzano l’accesso all’attenzione pubblica, selezionano, ordinano, raccomandano o decidono di rendere marginali i contenuti. La libertà di parola, nello spazio digitale, dipende così anche dall’architettura della visibilità. Un’opinione può restare formalmente online ed essere, nella sostanza, resa irrilevante, oppure può essere amplificata in modo tale da generare reazioni reputazionali di massa. L’algoritmo diventa parte del sistema che determina quali discorsi circolano, presso quali pubblici e con quali effetti.
A ciò si aggiunge quella che si può chiamare l’interdizione semantica: parole e argomenti non vengono sempre vietati in modo esplicito, diventano progressivamente impronunciabili perché associati a etichette che escludono l’interlocutore dal confronto. Lo stigma reputazionale prescinde spesso dalla verifica del contesto, dell’intenzione e del significato complessivo del discorso e anziché confutare una tesi, si qualifica chi la sostiene come soggetto moralmente inaccettabile e, dunque, non meritevole di partecipare alla discussione.
Il risultato più pervasivo è l’autocensura. L’utente interiorizza criteri incerti e adatta preventivamente il proprio linguaggio per non perdere le proprie relazioni professionali o l’accesso ai suoi luoghi o alla piattaforma che usa.
Questa forma di controllo e auto-controllo è particolarmente difficile per il costituzionalismo perché attraversa la distinzione tra pubblico e privato.
Lo Stato può essere estraneo alla singola rimozione, ma lo spazio interessato svolge una funzione pubblica essenziale. Servono quindi garanzie adeguate alla nuova struttura del potere comunicativo: regole accessibili e sufficientemente precise, motivazione delle decisioni, conoscibilità dell’intervento automatizzato, contraddittorio, rimedi effettivi e verifiche indipendenti. Occorre inoltre distinguere la rimozione di contenuti illeciti dalla gestione algoritmica della loro visibilità. La sfida consiste nel preservare la capacità delle piattaforme di contrastare abusi reali senza attribuire loro un potere opaco di definire l’ortodossia del discorso pubblico.
Domanda. Nel volume Lei sostiene che il costituzionalismo debba saper conciliare due valori fondamentali: la tutela della dignità della persona e la salvaguardia del diritto al dissenso. Quali criteri dovrebbe adottare una democrazia liberale per evitare che la necessaria protezione contro discriminazioni e discorsi d’odio si trasformi, anche inconsapevolmente, in una limitazione del pluralismo e della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’articolo 21 della Costituzione?
Ginevra Cerrina Feroni Una democrazia liberale deve partire dall’idea che dignità e libertà di espressione appartengono allo stesso orizzonte costituzionale. La dignità protegge la persona da forme di degradazione, discriminazione e violenza; la libertà di manifestazione del pensiero tutela autonomia, dissenso e partecipazione alla formazione della volontà collettiva. Nessuno dei due valori può essere assunto come assoluto o collocato una volta per tutte al vertice di una gerarchia. Il bilanciamento deve essere compiuto nel caso concreto secondo legalità, ragionevolezza e proporzionalità, salvaguardando il nucleo essenziale di entrambi.
Il primo criterio è certamente la determinatezza: una limitazione della parola deve fondarsi su norme accessibili e prevedibili. Espressioni come “odio”, “offesa” o “discorso escludente”, se utilizzate senza ulteriori specificazioni, consegnano all’interprete un potere eccessivo.
Il secondo criterio è la valutazione contestuale. Devono essere considerati il contenuto del messaggio, il tono, l’intenzione, il ruolo dell’autore, i destinatari, il mezzo utilizzato, la diffusione raggiunta e la probabilità che ne derivino conseguenze lesive. Una frase pronunciata in una discussione scientifica, una provocazione artistica, una satira, un discorso privato o uno politico non sono situazioni equivalenti.
Il terzo criterio è la concretezza del danno. La categoria dell’hate speech, che ho estesamente analizzato nel libro sotto la lente del politicamente corretto, diventa pericolosamente espansiva quando viene costruita intorno alla semplice percezione soggettiva dell’offesa. Per giustificare una restrizione occorre invece un collegamento sufficientemente preciso tra il discorso e la lesione di un bene costituzionale.
Il quarto criterio è la necessità della misura per cui, anche in presenza di un interesse legittimo alla tutela della propria dignità, va scelta la soluzione meno restrittiva. Una replica o una rettifica, ad esempio, possono risultare preferibili alla rimozione integrale o alla sanzione.
E, al di sopra di tutto, è necessario evitare la funzionalizzazione dell’articolo 21, cioè l’idea che la libertà possa essere riconosciuta soltanto ai discorsi ritenuti utili all’inclusione o coerenti con valori maggioritari.
La dignità non coincide con un diritto a non essere contraddetti e il pluralismo non sopravvive se la protezione dei gruppi diventa immunità dalla critica.
