(AGENPARL) - Roma, 18 Giugno 2026 - La riforma dell’Organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM) compie un passo decisivo con il voto del Parlamento europeo del 16 giugno 2026. Il nuovo regolamento, che modifica in modo sostanziale il Regolamento (UE) n. 1308/2013, diventerà cogente non appena il Consiglio Ue darà l’approvazione formale. L’obiettivo è rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori, stabilizzare i redditi e garantire che i prezzi dei prodotti alimentari riflettano i costi effettivi di produzione, superando squilibri strutturali nella filiera.
Il principio della trasparenza dei prezzi viene reso obbligatorio: ogni Stato membro dovrà fissare e pubblicare online parametri di riferimento – indicatori di costo, indici di mercato, criteri oggettivi – da utilizzare nei contratti di fornitura agricola. Questo meccanismo si innesta su quanto già previsto dall’art. 168 del Reg. 1308/2013, che disciplina i contratti scritti nelle filiere agricole, e si coordina con la Direttiva (UE) 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali, recepita in Italia con il D.Lgs. 198/2021, che impone la forma scritta dei contratti e vieta condotte abusive da parte degli acquirenti.
Un altro pilastro della riforma riguarda il ruolo delle Organizzazioni di Produttori (OP). Gli acquirenti dovranno negoziare direttamente con le OP, senza possibilità di aggirarle contattando i singoli agricoltori. Le OP, già disciplinate in Italia dal D.Lgs. 102/2005 e dai decreti attuativi MASAF, diventano così il fulcro della contrattazione collettiva, con la possibilità di stipulare contratti quadro e accordi pluriennali. L’obiettivo è riequilibrare i rapporti di forza nella supply chain e garantire maggiore stabilità ai produttori.
La riforma interviene anche sul tema delle denominazioni della carne, modificando l’allegato VII del Reg. 1308/2013. La parola “carne” e tutte le denominazioni correlate – come manzo, vitello, maiale, pollo, tacchino, anatra, oca, agnello, montone, ovino, capra, bistecca, filetto, costine, pancetta e molte altre – saranno riservate esclusivamente ai prodotti ottenuti da animali. Non potranno essere utilizzate per alimenti derivati da colture cellulari, piante, funghi, alghe o microorganismi. La carne viene definita come “parte commestibile di animali”, con un elenco tassativo di denominazioni protette. In Italia, questa tutela si affianca alle norme del D.Lgs. 231/2017 (che recepisce il Reg. UE 1169/2011 sull’informazione al consumatore) e agli articoli 515–517 quater del codice penale sulle frodi alimentari.
Il regolamento chiarisce inoltre l’uso dei claim “equo” e “giusto”, che potranno essere impiegati solo quando il prodotto contribuisce allo sviluppo delle comunità rurali o alla promozione delle organizzazioni agricole, evitando così abusi comunicativi e forme di greenwashing. Anche questa parte si coordina con il quadro italiano sulla corretta informazione commerciale e con le norme del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005).
Infine, per il settore lattiero-caseario viene introdotto l’obbligo di contratti scritti, con possibilità di includere indicatori di prezzo e clausole di revisione legate ai costi di produzione. In Italia, tali disposizioni si integrano con il D.M. 7 dicembre 2016 e con i successivi decreti MASAF sulla contrattualizzazione obbligatoria del latte.
Nel complesso, la riforma dell’OCM rappresenta un intervento strutturale che punta a riequilibrare la filiera agroalimentare, rafforzando la posizione degli agricoltori e introducendo criteri più chiari e trasparenti nella definizione dei prezzi, delle denominazioni e dei contratti. È una delle modifiche più rilevanti degli ultimi anni nella politica agricola europea, con effetti diretti su produttori, industria e distribuzione.