(AGENPARL) - Roma, 6 Marzo 2026 - AGENDA DEI LAVORI DEL 10, 11 E 12 MARZO
| UDIENZA PUBBLICA10 MARZO | UDIENZA PUBBLICA11 MARZO | CAMERA DI CONSIGLIO12 MARZO |
| 1) Enti locali/Dissesto finanziario/ Responsabilità amministrativa e contabile/Sanzioni interdittive | 5) Cittadinanza/Acquisizione in base al criterio della discendenza (iure sanguinis)/Preclusioni | 8) Processo penale/Udienza di comparizione predibattimentale/ Provvedimenti del giudice/ Integrazione probatoria |
| 2) Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Edilizia residenziale pubblica/ Assegnazione alloggi/Requisiti/ Residenza | 6) Processo civile/Contratti di subfornitura nelle attività produttive/ Abuso di dipendenza economica/ Competenza sezione specializzata in materia di impresa | 9) Formazione in medicina generale/ Impedimenti temporanei superiori ai 40 giorni/Effetti sul triennio formativo |
| 3) Regione Toscana/Bandi di gara/ Affidamenti ad alta intensità di manodopera/Criteri di aggiudicazione/Trattamento economico minimo orario | 7) Regione autonoma Valle d’Aosta/ Esercizio associato di funzioni e servizi comunali/Previsioni su incarichi di segretario comunale e sostituzione del sindaco in caso di impedimento | 10) Processo civile/Conflitto di competenza/Regolamento di competenza d’ufficio |
| 4) Regione Piemonte/Deflusso ecologico dei corsi d’acqua/Modalità di calcolo/Nuove perimetrazioni parchi naturali e aree protette | 11) Processo penale/Richiesta di archiviazione del PM/Ristoro in favore della persona indagata in caso di inammissibilità nel merito della opposizione all’archiviazione da parte del querelante | |
| 12) Codice della strada/Soccorso stradale e rimozione dei veicoli/ Preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada/Esonero per forze armate e di Polizia/Omessa distinzione tra interventi di rimozione traino e assistenza tecnica | ||
| 13) Reato di “piccolo spaccio”/ Sospensione del procedimento con messa alla prova |
La prossima settimana, nell’udienza pubblica del 10 marzo, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
1) l’articolo 248, comma 5, del TUEL, nella parte in cui prevede che gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche con provvedimento non definitivo, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati e nella parte in cui prevede che i sindaci e i presidenti di provinciache la Corte dei conti ha riconosciuto, anche con provvedimento non definitivo, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo prevedendo, inoltre, che non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici;
2) l’articolo 29, comma 1, lettera c), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia numero 1 del 2016 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), che prevede quale requisito per ottenere alloggi ERP l’essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti;
3) l’articolo 1 della legge della Regione Toscana numero 30 del 2025 (Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale. Modifiche alla l.r. 18/2019), rubricato «Tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale», che introduce nella legge regionale Toscana numero 18 del 2019 il seguente articolo 6.1: «1. I bandi di gara delle procedure ad evidenza pubblica in cui la Regione Toscana, i suoi enti e organismi strumentali, incluse le aziende sanitarie locali e le società “in house”, siano stazioni appaltanti o enti concedenti, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera basati sul criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedono quale criterio qualitativo premiale l’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi»;
4) l’articolo 34, comma 2, della legge della Regione Piemonte numero 9 del 2025 (Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2025), ove prevede che – nei corsi d’acqua a carattere torrentizio e in quelli classificati come fiumi caratterizzati da ricorrenti deficit idrici stagionali – il deflusso ecologico sia calcolato in modo dinamico in base alla portata presente nella sezione di derivazione e non possa eccedere il 30 per cento della portata effettiva; e l’articolo 50 della stessa legge regionale, che dispone una nuova perimetrazione del parco naturale del Monte Fenera e dell’area contigua della fascia fluviale del Po piemontese.
Nell’udienza pubblica dell’11 marzo la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
5) l’articolo 3-bisdella legge numero 91 del 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge numero 36 del 2025 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), che prevede il mancato acquisto ex tunc della cittadinanza italiana, in base al criterio della discendenza, per chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore della novella normativa ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorrano determinate condizioni;
6)l’articolo 9, comma 3, ultimo periodo, della legge numero 192 del 1998 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive), come introdotto dalla legge numero 118 del 2022, nella parte in cui prevede che le azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni, sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa;
7) diverse disposizioni della legge della Regione Valle d’Aosta numero 15 del 2025 (Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6 e 12 marzo 2002, n. 1), in particolare gli articoli 3, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, 10, 13, comma 1, 15 e 16, riguardanti l’esercizio di funzioni e servizi comunali in forma associata e alcune previsioni relative alla durata degli incarichi di segretario comunale, nonché per il conferimento dell’incarico di segretario del Comune di Aosta, e norme relative alla sostituzione, nell’esercizio delle funzioni, dei sindaci nel caso di assenza, impedimento temporaneo o incompatibilità, di sindaco e vicesindaco.
Nella camera di consiglio del 12 marzo la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
8) l’articolo 554-ter del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 32, comma 1, lettera d) del decreto legislativo numero 150 del 2022 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nella parte in cui non prevede, con riguardo all’udienza di comparizione predibattimentale, che si applica, in quanto compatibile, la disposizione di cui all’articolo 422 del codice di procedura penale, che riguarda l’attività di integrazione probatoria del giudice dell’udienza preliminare, ovvero, in via subordinata, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, anche d’ufficio, l’assunzione delle prove dalle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere;
9) l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo numero 368 del 1999 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), secondo cui l’assenza per gravidanza superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi sospende il periodo di formazione e l’intera durata della formazione (fissata nella durata di tre anni) non è ridotta, nella parte in cui non prevede la retroattività degli effetti giuridici del diploma di formazione in medicina generale alla data della naturale scadenza originaria del triennio formativo (ossia alla data della sessione ordinaria d’esame);
10) l’articolo 45 del codice di procedura civile, nella interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, costituente diritto vivente, nella parte in cui, in caso di declaratoria di incompetenza per valore, precludendo al giudice ad quem di sollevare d’ufficio il regolamento di competenza, consente al giudice naturale di spogliarsi della competenza senza la previsione di un rimedio in caso di provvedimento manifestamente erroneo;
11) gli articoli 409 e 410 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono alcuna forma di «ristoro» in favore della persona sottoposta alle indagini che sia stata costretta, per effetto della opposizione formulata dal querelante, a costituirsi nella relativa sede procedimentale, in particolare, nell’udienza da celebrarsi in camera di consiglio con il patrocinio obbligatorio di un difensore di fiducia oppure assegnato di ufficio, ove l’opposizione risulti inammissibile nel merito;
12) l’articolo 175, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui subordina l’attività di soccorso stradale e la rimozione dei veicoli a preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada, esonerando da tale obbligo esclusivamente le Forze armate e di polizia, e là dove non distingue inoltre in modo chiaro tra interventi di assistenza tecnica in luogo sicuro (ad es. piazzola di emergenza) e interventi di rimozione/traino, estendendo indiscriminatamente il regime autorizzatorio a entrambi;
13) il combinato disposto degli articoli 168-bis, primo comma, del codice penale, 550, comma 2, del codice di procedura penale, e 73, comma 5, del d.P.R. numero 309 del 1990, laddove esclude, dall’ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova, il reato di spaccio di lieve entità.
