(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2026(AGENPARL) – Fri 13 February 2026 (ACON) Trieste, 13 feb – Il Comitato regionale per le
comunicazioni (Corecom), in una nota, informa che da gioved? 12
febbraio ? entrata in vigore la delibera che detta le regole per
la par condicio relativamente al referendum popolare confermativo
del 22 e 23 marzo 2026.
“Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore
del provvedimento – specifica il Corecom -, le emittenti
radiofoniche e televisive locali intenzionate a trasmettere
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (mag), devono
rendere pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da
trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto e
contestualmente devono inviare al Corecom l’apposito modello
mag/1/rn a mezzo posta elettronica certificata (Pec)
“A seguito della pubblicazione dell’elenco delle emittenti che
hanno dato la loro disponibilit? – si legge nella nota -, i
soggetti politici referendari che abbiano reso la comunicazione
prevista dall’articolo 2, comma 3, della delibera comunicano,
anche a mezzo posta elettronica certificata, alle emittenti
locali e al Corecom le proprie richieste, indicando il
responsabile elettorale, i relativi recapiti e la durata dei
messaggi; a tale fine, pu? essere utilizzato il modello mag/3/rn
reso disponibile nel sito dell’Agcom oppure nella sezione del
sito del Corecom Fvg dedicata alla par condicio”.
Per quanto riguarda i messaggi politici autogestiti a pagamento
(map), il Corecom fa sapere che “le emittenti radiofoniche e
televisive locali che intendono diffondere tali messaggi sono
tenute a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un
avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia
oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi; si
ricorda che la prima messa in onda dell’avviso costituisce
condizione essenziale per la diffusione di tali messaggi. In
merito ai messaggi politici referendari su quotidiani e
periodici, gli editori che intendano diffonderli sono tenuti a
darne notizia attraverso un apposito comunicato, redatto nelle
modalit? indicate nella delibera Agcom”.
Il Comitato regionale ricorda inoltre a tal proposito, che “la
pubblicazione del suddetto comunicato costituisce condizione per
la diffusione dei messaggi. In caso di mancato rispetto del
termine sopra indicato e salvo quanto previsto nel regolamento
per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi pu? avere
inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione
del comunicato preventivo. Si rammenta che i programmi di
comunicazione politica dedicati alle elezioni referendarie devono
consentire il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto
ed una effettiva parit? di condizioni tra i soggetti politici di
cui all’articolo 2 favorevoli o contrari a ciascun quesito
referendario”.
“Per quanto riguarda i programmi di informazione – continua la
nota -, quando vengono trattate questioni relative al tema
oggetto di ciascun referendum deve essere assicurato l’equilibrio
tra i soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario,
secondo quanto previsto della legge 28 del 22 febbraio 2000(art.
11-quater), e dal Codice di autoregolamentazione; come di
consueto, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da
quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici
autogestiti, ? vietato fornire, anche in forma indiretta,
indicazioni o preferenze di voto relative ai referendum”.
“In materia di sondaggi, nei quindici giorni precedenti la data
del voto ? vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i
risultati di sondaggi demoscopici sull’esito del referendum o
comunque relativi al quesito referendario. Tale divieto si
estende anche alle manifestazioni di opinione o a quelle
rilevazioni che, per le modalit? di realizzazione e diffusione,
possono comunque influenzare l’elettorato. Per quanto riguarda il
divieto di comunicazione istituzionale delle pubbliche
amministrazioni – conclude il Corecom -, l’Autorit?,
nell’esercizio del proprio potere di definire l’ambito della
sanzione, ha circoscritto, come gi? avvenuto per il referendum
dello scorso anno, l’intervento ripristinatorio mediante
rimozione alle sole attivit? di comunicazione istituzionale che
riguardino, direttamente o indirettamente, le tematiche connesse
al quesito referendario”.
ACON/COM/sm
131359 FEB 26
