
(AGENPARL) – Fri 11 July 2025 *Modifiche all’ordinanza sulla malamovida: le nuove disposizioni per il
periodo estivo*
Rivisti il periodo di validità e gli orari di somministrazione e utilizzo
dei dehors
L’Amministrazione della Città di Pinerolo informa che per rispondere alle
esigenze di tutela della civile convivenza, del decoro e della vivibilità
urbana, in data 20 giugno 2025 era stata emanata l’ordinanza contingibile e
urgente n. 250 con oggetto *“Misure in relazione all’urgente necessità di
interventi volti a superare situazioni di pregiudizio del decoro e della
vivibilità urbana dal 21/06/2025 al 30/10/2025”*.
In seguito all’incontro tenutosi il 9 luglio 2025 tra l’amministrazione
comunale e gli operatori dei pubblici esercizi, durante il quale è emersa
la richiesta da parte degli operatori di rivedere il periodo di validità e
gli orari di somministrazione e utilizzo dei dehors, l’amministrazione ha
deciso di accogliere tali osservazioni.
Pertanto, con il nuovo provvedimento, che annulla e sostituisce l’ordinanza
n. 250 del 20/06/2025, vengono apportate modifiche al periodo di
applicazione e agli orari previsti per la somministrazione e l’utilizzo dei
dehors.
*Le nuove disposizioni*
Dal *11 luglio 2025* e fino al *15 settembre 2025*, nell’area
dell’addensamento commerciale A1 (ad esclusione dell’area A1 situata in
Abbadia Alpina), come indicato nella planimetria allegata, vengono
stabilite le seguenti regole:
Chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e/o misto dalle
ore *20:00* alle ore *06:00* del giorno successivo, salvo per le attività
artigianali a cui si applicano comunque i divieti sotto indicati.
Divieto di vendita e somministrazione per *asporto* in contenitori di
*vetro* o *metallo* di qualsiasi bevanda alcolica o superalcolica, dalle
ore *20:00* alle ore *06:00* del giorno successivo, da parte di: pubblici
esercizi; circoli privati autorizzati; attività temporanee di
somministrazione; esercenti del commercio alimentare (medie e grandi
strutture, artigiani, ambulanti fissi o itineranti, distributori
automatici). È consentita la somministrazione e il consumo esclusivamente
all’interno dei locali o nelle aree esterne di pertinenza regolarmente
autorizzate, nonché nelle aree autorizzate per fiere, sagre e rassegne.
Divieto per chiunque di consumare, nelle aree pubbliche o aperte al
pubblico transito, bevande in bottiglie o recipienti di vetro, metallo o
altro materiale pericoloso, dalle ore *20:00* alle ore *06:00*, al di fuori
delle aree autorizzate dei locali.
Divieto di abbandonare lattine, bottiglie o altri contenitori in vetro o
materiale frangibile al di fuori degli appositi cestini, dalle ore *20:00*
alle ore *06:00*, nelle aree pubbliche o di uso pubblico.
Divieto di somministrazione e permanenza nei *dehors* ubicati nell’area A1:
– dalle ore *00:30* nelle serate dalla domenica al giovedì (compresi);
– dalle ore *01:30* nelle notti di venerdì e sabato. È consentito
completare le consumazioni entro mezz’ora dagli orari sopra indicati,
dopodiché gli avventori dovranno essere accolti all’interno del locale.
Obbligo per gli esercenti di mettere a disposizione dei clienti contenitori
differenziati per lo smaltimento corretto di bottiglie, lattine e bicchieri
e di mantenere pulite le aree prospicienti e le immediate pertinenze delle
loro attività.
L’amministrazione ringrazia gli operatori per la collaborazione e invita
cittadini e gestori a rispettare le regole, per garantire il diritto di
tutti a vivere la città in modo sicuro, ordinato e rispettoso della
comunità.