
Con la sentenza nella causa C-351/23 | GR REAL, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato un principio fondamentale in materia di protezione dei consumatori e tutela giurisdizionale effettiva. Secondo la Corte, i consumatori devono poter contestare la legittimità del trasferimento di proprietà della loro abitazione familiare, avvenuto a seguito di un’esecuzione forzata ipotecaria, qualora vi siano elementi che indichino la presenza di clausole abusive nel contratto di mutuo.
Il caso trae origine da una controversia slovacca in cui una coppia, beneficiaria di un mutuo garantito da ipoteca, ha subito la vendita all’asta della propria abitazione nonostante avesse già avviato un procedimento giudiziario per sospendere l’esecuzione, denunciando la presenza di clausole potenzialmente abusive. La casa è stata venduta a una società terza, che ha poi avviato un’azione di sfratto. I mutuatari hanno reagito con un’azione riconvenzionale contestando la legittimità del trasferimento di proprietà.
La Corte ha stabilito che la direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori si applica anche a procedimenti di questo tipo. In particolare, ha affermato che:
- La tutela della certezza giuridica del trasferimento di proprietà non è assoluta e non può prevalere quando i consumatori hanno agito tempestivamente in giudizio, evidenziando la possibile abusività delle clausole contrattuali.
- Una normativa nazionale che consente l’esecuzione forzata stragiudiziale anche in presenza di una domanda di sospensione fondata su una clausola abusiva è contraria al diritto dell’UE, soprattutto se non prevede strumenti giudiziari successivi per ottenere la nullità della procedura.
Questa sentenza ribadisce che il diritto dell’Unione impone agli Stati membri di garantire una tutela effettiva ai consumatori anche dopo il trasferimento di proprietà, quando vi siano indizi sufficienti per ritenere che l’esecuzione forzata si fondi su clausole abusive.