
(AGENPARL) – Thu 22 May 2025 Comune di Gualdo Tadino
Provincia di Perugia
SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE N. 53
ORDINANZA N° 83
del 15-05-2025
OGGETTO: MISURE CONTINGIBILI ED URGENTI PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI
CRIMINALI E DI DEGRADO CORRELATI ALLA PROSTITUZIONE SU STRADA
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GUALDO TADINO
IL SINDACO
Premesso che il fenomeno della prostituzione su strada negli ultimi mesi è proseguito e
ripreso tant’è che in particolari zone del territorio comunale risultano presenti prostitute e
che si sono verificati episodi di molestia a danno di giovani donne da parte di clienti in
cerca di prostitute;
Considerato necessario adottare un nuovo provvedimento sindacale volto a contrastare
la problematica sopra descritta e le fenomenologie criminali alla stessa connesse;
Tenuto conto che tale provvedimento avrebbe tra l’altro la finalità di contrastare il degrado
urbano, legato alla visibilità raggiunta dalla prostituzione di strada ed il danno all’immagine
della città, nonché tutelare la pubblica decenza;
Valutati gli effetti del fenomeno sulla sicurezza urbana e considerato che lo stesso è
causa di particolare allarme sociale nella cittadinanza e produttivo di conseguenze
negative per l’ordinato e sicuro viver civile;
Considerate inoltre le situazioni di intralcio e pericolo alla circolazione stradale
determinate sia da coloro che alla guida dei propri autoveicoli si fermano al fine di
contrattare prestazioni sessuali, sia dai soggetti che esercitano tale forma di attività;
Tenuto conto dei numerosi esposti e segnalazioni, che provengono non solo dai cittadini
residenti nei pressi dei luoghi ove solitamente è maggiore il fenomeno della prostituzione,
ma anche da chi si trova a percorrere le strade di cui trattasi e si trova pertanto ad
assistere a tali crescenti episodi di inciviltà;
Preso atto che in certe occasioni il comportamento tenuto dalle prostitute è offensivo di
molteplici interessi della collettività, di valori e diritti costituzionalmente tutelati, quali la
morale pubblica ed il comune sentimento di pudore della cittadinanza, la sanità, la
sicurezza e tranquillità pubblica;
Ritenuto pertanto necessario adottare un provvedimento contingibile ed urgente che
contrasti il fenomeno della prostituzione su strada con il fine di limitare le conseguenze più
sopra riportate a tutela della sicurezza della circolazione stradale, della pubblica incolumità
e della sicurezza urbana, nonché con il fine di ridurre fortemente gli interessi criminali allo
sfruttamento dei soggetti avviati alla prostituzione e tutelare gli stessi che sono le prime
vittime;
Ritenuto che per i motivi fin qui addotti, il divieto di cui alla presente ordinanza debba
riguardare la parte attiva nella contrattazione della prestazione;
Rilevato che la Corte Costituzionale con plurime pronunce ha definitivamente stabilito che
i poteri esercitabili dai Sindaci, ai sensi dei commi 1 e 4 dell’art. 54 del D.lgs. n. 267/00
possono essere finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ed alla tutela di
essenziali interessi pubblici, con possibilità di derogare a norme legislative vigenti
mediante provvedimenti che si fondino sul presupposto dell’urgenza e a condizione della
temporaneità degli effetti;
Visto l’art. 54 c. 4 e 4-bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 –Testo unico degli Enti Localicome novellato dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92 convertito in L. n. 125/2008;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 5 Agosto 2008, con il quale viene disciplinato
l’ambito di applicazione delle disposizioni dell’art. 54 TUEL sopracitato, consentendo al
Sindaco di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni che possono offendere la
pubblica decenza, turbino gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici e favoriscano
l’insorgere di situazioni di degrado urbano;
Vista la L. 17/12/2010 n. 217 avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni
del decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, recante misure urgenti in materia di
sicurezza;
Visto il D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito in L. 18 aprile 2017 n. 48 avente ad oggetto
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;
Visto l’art. 16 c.2 della L. 689/81 come modificato dall’art. 6 bis della legge 125/2008 di
conversione del D.L.92/2008 che consente alla Giunta Comunale di stabilire un diverso
importo del pagamento in
misura ridotta delle sanzioni previste all’interno del limite
edittale minimo e massimo per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze sindacali;
Vista la D.G.C. n. 180 del 30/7/2019 con la quale viene stabilita la sanzione pecuniaria
amm.va da € 150 ad € 500 per violazione dell’art. 54 c. 4 TUEL, comunque all’interno del
limite edittale previsto dall’art. 7 bis D.lgs. 267/00;
Considerato che nel periodo di vigenza delle precedenti ordinanze si è registrata una