
(AGENPARL) – lun 28 ottobre 2024 COMUNICATO N. 49/DIV – 28 OTTOBRE 2024
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025
GARE DEL 27 OTTOBRE 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 27 Ottobre 2024
11^ GIORNATA ANDATA
GIRONE A
ALBINOLEFFE
FERALPISALO’
GIRONE B
PADOVA
LECCO
LUCCHESE
PERUGIA
PINETO
PONTEDERA
PESCARA
MILAN FUTURO
ASCOLI
VIRTUS ENTELLA
GIRONE C
AVELLINO
BENEVENTO
CATANIA
GIUGLIANO
SORRENTO
TARANTO
TEAM ALTAMURA
ACR MESSINA
CASERTANA
LATINA
CROTONE
FOGGIA
TURRIS
JUVENTUS NEXT GEN
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 28 Ottobre 2024 ha adottato le deliberazioni
che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 27 OTTOBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare dell’undicesima giornata di andata del Campionato i
sostenitori delle Società ACR MESSINA, ASCOLI, AVELLINO, CATANIA, GIUGLIANO,
LECCO, PADOVA, PERUGIA, PESCARA, SORRENTO, TARANTO, TEAM ALTAMURA e
VIRTUS ENTELLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da
questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa
SOCIETA’
AMMENDA € 2.500,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 17° minuto del primo tempo, diciassette petardi di elevata intensità di cui dieci
sul terreno di gioco e sette nel recinto di gioco (nei pressi dell’area di rigore
occupata dalla squadra avversaria) e, diciassette fumogeni, di cui dieci sul terreno
di gioco e sette nel recinto di gioco (nei pressi dell’area di rigore occupata dalla
squadra avversaria) così provocando la bruciatura del manto erboso e la
sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa cinque minuti per consentire
ai Vigili del Fuoco la relativa rimozione;
2. al 19° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza
conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la
sospensione della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza, rilevato che
non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del
manto erboso e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.
Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento
danni se richiesto).
AMMENDA € 1.200,00
CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Centrale,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al
termine della gara, un bicchiere di plastica contenente del ghiaccio all’indirizzo
dell’Assistente Arbitrale n. 1 che cadeva a circa un metro dallo stesso, colpendolo
con schizzi d’acqua, senza procurargli alcun danno.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la pericolosità del lancio
effettuato verso l’Assistente Arbitrale, considerato che non si sono verificate
conseguenze dannose e valutati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.
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(supplemento r. Assistente Arbitrale, n.1, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 800,00
ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver:
1. lanciato, al 44° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità nel recinto
di gioco e, a fine primo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco, senza
conseguenze;
2. nell’aver danneggiato quattro seggiolini posti nel Settore Ospiti e parti dei servizi
igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono
verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex
art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 600,00
LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, al 9° minuto del secondo tempo, un fumogeno e un
petardo (di media intensità) nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono
verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex
art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
AVELLINO per avere i suoi sostenitori (circa il 40%), posizionati nel Settore Curva
Sud, intonato:
1. al 55° minuto della gara, un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa dieci
secondi, nei confronti dei tifosi avversari di un’altra squadra;
2. al 57° minuto della gara, un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa dieci
secondi, nei confronti della città di altra squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver danneggiato tre seggiolini posti nel Settore Ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i
modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., supplemento r. c.c.,
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documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BARESI ALESSIO
(MILAN FUTURO)
per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica e gesticolando pronunciava una frase
irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale,
supplemento r. Arbitrale).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
BALDINI FRANCESCO
BONERA DANIELE
(LECCO)
(MILAN FUTURO)
AMMONIZIONE (I INFR)
DI DONATO DANIELE
(TEAM ALTAMURA)
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
BRANDI VALERIO
(MILAN FUTURO)
per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei
confronti dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica e pronunciava frasi irriguardose e
offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina
aggiuntiva, r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
PUGLIESE SAMUEL
(TURRIS)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMENDA € 500,00
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO
(FOGGIA)
per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto, in quanto
in occasione di un’azione di attacco della propria squadra, si spingeva oltre la linea di porta e
calciava violentemente il tabellone LED posto dietro la porta causando la rottura di un pannello
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LED.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni
se richiesto).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
D UFFIZI SIMONE
QUAINI ALESSANDRO
BERMAN TAMIR
VONA EDOARDO
CATANESE GIOVANNI
PELLACANI FILIPPO
PELLEGRINO ALESSANDRO
(ASCOLI)
(CATANIA)
(LATINA)
(LATINA)
(LUCCHESE)
(PESCARA)
(PINETO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
BACCHETTI LORIS
DE ROSA ROBERTO
(CASERTANA)
(GIUGLIANO)
AMMONIZIONE (III INFR)
FRISENNA GIULIO
MANETTA MARCO
PRISCO ANTONIO
IERARDI MARIO
DANZI ANDREA
TASCONE SIMONE
OYEWALE SULAIMAN
AFENA-GYAN FELIX OHENE
NDOJ EMANUELE
PETERMANN DAVIDE
PALMISANI LORENZO
SABBIONE ALESSIO
MONTEVAGO DANIELE
BRUZZANITI GIOVANNI
SCHIRONE LUCA
MATERA ANTONIO
D’AMICO FELICE
LEONETTI VITO
ROLANDO EUGIO MATTIA
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(BENEVENTO)
(CATANIA)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LATINA)
(LATINA)
(LUCCHESE)
(LUCCHESE)
(PERUGIA)
(PINETO)
(PINETO)
(TARANTO)
(TEAM ALTAMURA)
(TEAM ALTAMURA)
(TEAM ALTAMURA)
AMMONIZIONE (II INFR)
DI PALMA MANUEL
AGOSTINELLI MATTIA
FOSSATI MARCO EZIO
MARSURA DAVIDE
TALIA ANGELO
VISCARDI ANGELO
BAKAYOKO AXEL MOHAMED
DELI FRANCESCO
(ACR MESSINA)
(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(ASCOLI)
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(CASERTANA)
(CASERTANA)
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D ALTERIO FRANCESCO PIO
COUBIS ANDREI
LONGO SAMUELE
POLIZZI MATTEO
DE MARCO ANTONINO
DE SANTIS SIMONE
GAMBALE DIEGO
TONTI ALESSANDRO
GAGLIARDI LORENZO
IANESI SIMONE
GUADAGNI GIUSEPPE
VITIELLO ANTONIO
LORES VARELA IGNACIO
ZIGONI GIANMARCO
NDIAYE MAISSA CODOU
TIRITIELLO ANDREA
(CROTONE)
(MILAN FUTURO)
(MILAN FUTURO)
(PERUGIA)
(PESCARA)
(PINETO)
(PINETO)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(PONTEDERA)
(SORRENTO)
(SORRENTO)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TURRIS)
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (I INFR)
BANDO AUGUSTO
LIVIERI ALESSANDRO
RUSSO RAFFAELE
OUKHADDA SHADY
BOCI BRAYAN
PADULA CRISTIAN
CARDINALI MATTEO
FRIGERIO MARCO ROMANO
COSTANTINO ROCCO
VILLA LUCA
VITI MATTEO
LOMBARDI LUCA
SALA MATTIA
CASTELLANO FABIO
NOCERINO LUCA FABIO
PARODI GIANLUCA
(ASCOLI)
(ASCOLI)
(AVELLINO)
(BENEVENTO)
(FERALPISALO’)
(GIUGLIANO)
(LATINA)
(LECCO)
(LUCCHESE)
(PADOVA)
(PERUGIA)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(TURRIS)
(TURRIS)
(TURRIS)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi
con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
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Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 28 Ottobre 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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