(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024(AGENPARL) – ven 27 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA
MARTEDÌ 1 OTTOBRE ENTRANO IN VIGORE LE MISURE DI CONTENIMENTO DELLE POLVERI SOTTILI
Provvedimento valido fino al 30 aprile 2025. Nessuna variazione rispetto all’ordinanza 2023/2024: stop ai veicoli diesel euro 5 in caso di allerta arancio o rossa
Treviso, 27 settembre 2024
Martedì 1 ottobre entreranno in vigore le misure di contenimento delle polveri sottili in virtù dell’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano. Rispetto all’ordinanza 2023/2024 le misure restano di fatto invariate. Anche per il 2024 è prevista una serie di deroghe al fine di permettere lo svolgimento delle attività lavorative, sportive e il raggiungimento di ospedali, case di cura e altri servizi primari oltre alla sospensione dell’ordinanza dal 16 dicembre al 6 gennaio compresi.
LE MISURE. Dal 1 ottobre 2024 fino al 30 aprile 2025 sarà interdetta la circolazione – dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali – dalle 8.30 alle 18.30 agli autoveicoli a benzina EURO 0 e EURO 1, ai veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4, ai veicoli commerciali diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 e ai ciclomotori e motoveicoli EURO 0. Tale limitazione alla circolazione viene identificata con il livello “nessuna allerta” (livello verde) che si verifica quando vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM10 di 50 ?g/m3.
Quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 ?g/m3 si passa al livello di allerta 1 (livello arancio). In tal caso non potranno circolare dalle 8.30 alle 18.30, dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, gli autoveicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, le autovetture a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5, i veicoli commerciali a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4, oltre ai ciclomotori e motoveicoli EURO 0 ed EURO 1.
Il livello di allerta 2 (livello rosso), infine, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 ?g/m3. In questo caso viene interdetta la circolazione dalle 8.30 alle 18.30, dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, a ciclomotori e motoveicoli EURO 0 ed Euro1, ai veicoli a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, alle autovetture a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5 e ai veicoli commerciali a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5 (per questi ultimi limitatamente alla fascia oraria 8.30-12.30).
DEROGHE. Saranno esentati dal divieto le seguenti categorie di veicoli:
Veicoli a basse emissioni: veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico) e veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a GPL o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente GPL o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio – gpl o a gasolio – gas metano.
Trasporti collettivi: autobus adibiti al servizio pubblico di linea, bus turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente; veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti.
Servizi alla comunità, enti e pubbliche amministrazioni: veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità; veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario; veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati nei luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all’assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio; veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine; veicoli di personale sanitario e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale; veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno; veicoli di servizio e nell’ambito dei compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni; veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro; veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori; veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione; veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell’infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz’ora prima e dopo l’orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza; veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti, arbitri e commissari di gara, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e viceversa e limitatamente ad un’ora prima e dopo l’inizio e fine dell’attività sportiva, muniti di chiara identificazione della società.
Commercianti, trasporto merci, cantieri: veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio su area pubblica del Comune di Treviso; veicoli degli operatori del commercio all’ingrosso dei prodotti deperibili; tutti i veicoli appartenenti alla categoria N (di cui all’art. 47 comma 2 lettera c del Codice della Strada) classificati come speciali o ad uso specifico di cui all’art. 203 del DPR n. 495/1992 o ad essi assimilati; veicoli di categoria N, omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 3, relativamente al carico e scarico delle merci, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:00, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio), a tal fine il conducente dovrà essere munito di idonea documentazione o autocertificazione atta a comprovare il diritto a circolare; veicoli di categoria N, omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 4, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 12:30 per operazioni di carico e scarico da effettuarsi all’interno del territorio comunale, limitatamente ai periodi di livello di allerta 2 (colore rosso), a tal fine il conducente dovrà essere munito di idonea documentazione o autocertificazione atta a comprovare il diritto a circolare; veicoli di categoria N2, N3 afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio).
Targhe estere e turismo: veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all’estero; veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili, limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell’arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione.
Revisioni: veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell’ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario.