
(AGENPARL) – gio 26 settembre 2024 Autorità Idrica Toscana
ORIGINALE
Registro Generale n. 187
DETERMINAZIONE AREA AFFARI ISTITUZIONALI
n. 39 del 09/09/2024
OGGETTO:
ISTANZA DEL COMUNE DI LUCCA AI SENSI DELL’ART. 147, COMMA 2-BIS DEL D.LGS. N.
152/2006 AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA SALVAGUARDIA DELLA GESTIONE IN
FORMA AUTONOMA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DA PARTE DEL COMUNE DI
LUCCA. PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018:
? A far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l’Autorità Idrica Toscana (AIT) quale ente
rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale comprendente
l’intera circoscrizione territoriale regionale (art.3, comma 1), con funzioni di programmazione,
organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio idrico integrato;
? l’AIT ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa,
amministrativa e contabile (art.3, comma 2);
? il territorio regionale è stato suddiviso in sei Conferenze territoriali ciascuna delle quali
comprendente i Comuni già appartenenti alle ex AATO di cui alla L.R. 81/1995;
? gli organi dell’Autorità Idrica Toscana sono l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Direttore Generale e
il Revisore Unico dei Conti (art. 6);
? ai sensi dell’art. 5 della citata L.R. 69/2011 “[…], all’autorità idrica si applicano le disposizioni di cui
al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).”;
PRESO ATTO che:
? con Deliberazione dell’Assemblea n. 27 del 15/12/2023 sono stati approvati il bilancio di previsione
2024-2026 ed il programma delle attività dell’Autorità Idrica Toscana;
? con Decreto del Direttore Generale n. 2 del 05/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2024-2026, modificato con successivo Decreto n. 54 del 16/05/2024;
PRESO ATTO altresì che:
? con Deliberazione dell’Assemblea n. 6 del 10/05/2024 è stato approvato il rendiconto della
gestione relativo all’esercizio finanziario 2023;
? con Deliberazione dell’Assemblea n. 7 del 10/05/2024 è stata approvata la Variazione al bilancio di
previsione 2024/2026;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale AIT n. 8 del 02/02/2024 con il quale è stato approvato il
Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (PIAO);
RICHIAMATI i seguenti atti:
? Decreto del Direttore Generale n. 57 del 04/06/2024 con il quale è stato conferito allo scrivente,
fino al 01/04/2029, (o diverso termine di scadenza del mandato del Direttore Generale), l’incarico
dirigenziale, ex art.110, comma 1, del D.lgs. 267/2000, per la direzione dell’Area Affari Istituzionali;
Autorità Idrica Toscana
Decreto del Direttore Generale n. 60 del 12/06/2024 con il quale è stato conferito allo scrivente,
fino al 01/04/2029, l’incarico di responsabilità e direzione dell’Area Affari Istituzionali;
RISCONTRATA pertanto la propria competenza all’emanazione del presente atto ai sensi dell’art. 107 del
D.lgs. 267/2000, dell’art. 22 dello Statuto dell’Autorità Idrica Toscana e dell’art. 13 del vigente Regolamento
di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente;
VISTA l’«Istanza ai sensi dell’art. 147, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006 ai fini del riconoscimento della
salvaguardia della gestione in forma autonoma del servizio idrico integrato da parte del Comune di Lucca»
presentata a mezzo PEC da codesta Amministrazione in data 25/07/2024;
ATTESO CHE è stata effettuata rituale comunicazione di avvio del procedimento, come da PEC prot.
11873/2024 del 22/08/2024 che si intende qui integralmente richiamata;
RICHIAMATA la propria comunicazione prot. n. 11914 del 23/08/2024 ad oggetto: «Comunicazione ex
art.10-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. dei motivi ostativi all’accoglimento della «Istanza ai sensi
dell’art. 147, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006 ai fini del riconoscimento della salvaguardia della gestione
in forma autonoma del servizio idrico integrato da parte del Comune di Lucca»»;
VALUTATA la risposta del Comune di Lucca inviata con PEC prot. n. 152484 del 29/08/2024, in atti AIT al
prot. n. 12244 del 30/08/2024;
RITENUTO che le deduzioni fornite non sono tali da superare le motivazioni di cui al preavviso di rigetto,
che si ritengono quindi integralmente confermate ed ulteriormente esplicate come di seguito riportato:
il Comune di Lucca più volte afferma che il concetto di autonomia di cui alle “gestioni in forma
autonoma esistenti” richiamate all’art. 147 c.2-bis debba intendersi rispetto alla gestione unica di
ambito, cosicché anche la gestione del servizio idrico integrato svolta nel Comune di Lucca dalla
società mista pubblico-privata GEAL S.p.a. beneficerebbe della salvaguardia di cui al medesimo
articolo e a sostegno di quanto affermato vengono richiamate le Sentenze del Consiglio di Stato n.
1115/2024 e del TAR Abruzzo n. 36/2024.
Quanto affermato non risulta a questa Autorità conforme al dato normativo di cui agli artt. 147 e 172
del D.Lgs. 152/2006 da cui deriva, come già riferito nel preavviso di rigetto, che la società mista
pubblico-privata GEAL S.p.a., con il 49% di capitale privato, risulta legittimata ad operare fino alla
scadenza della concessione esistente in virtù della norma di salvaguardia di cui all’art. 172, comma 2
del D.Lgs. n. 152/2006. Ed infatti, qualora come riferito dal Comune, per “gestione in forma
autonoma” dovesse intendersi qualsiasi gestione distinta dal gestore unico, ricadrebbero nell’alveo
degli effetti dell’art. 147 c.2-bis lett. b) tutte le forme di gestione, dall’affidamento in house
all’affidamento tramite gara a terzi, all’affidamento a società miste; se così fosse da un lato verrebbe
meno la ratio dell’art. 172 che, al fine della salvaguardia delle gestioni esistenti, rimanda alla sola
verifica di legittimità dell’affidamento in relazione alla normativa pro-tempore vigente, dall’altro
sarebbe impossibile coniugare quest’ultima disposizione con l’art. 147 c. 2-bis che, invece, condiziona
la salvaguardia dell’affidamento alla verifica di specifiche condizioni. Inconferenti appaiono altresì le
Sentenze citate, entrambe inerenti a gestioni comunali dirette quale non risulta essere quella nel
territorio del Comune di Lucca, esercitata appunto da GEAL S.p.a.;
CONFERMATI E RICHIAMATI, pertanto, i motivi di diniego di cui al citato preavviso:
– con riguardo alla definizione di “gestione in forma autonoma”, la normativa vigente fa riferimento
ai casi in cui sia lo stesso Comune il diretto gestore del proprio servizio idrico integrato o tramite
società in house;
– non risulta tale la attuale gestione del servizio idrico integrato sul territorio del Comune di Lucca,
affidata dall’Amministrazione comunale alla società mista pubblico-privata GEAL S.p.a., la quale
Autorità Idrica Toscana
risulta legittimata ad operare fino alla scadenza della concessione esistente in virtù della norma di
salvaguardia di cui all’art. 172, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006;
in ragione di quanto sopra rappresentato l’Amministrazione comunale non è titolata a presentare
l’Istanza in oggetto ai sensi dell’art. 147 c.2-bis, non ricorrendo nel caso in esame i requisiti
caratterizzanti le “gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti”;
VISTI:
– l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
– l’art. 2, comma 1 e l’art. 6, comma 1, lett. e) della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1. Per i motivi sopra espressi e qui integralmente richiamati, l’istanza del Comune di Lucca ad oggetto
«Istanza ai sensi dell’art. 147, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006 ai fini del riconoscimento della
salvaguardia della gestione in forma autonoma del servizio idrico integrato da parte del Comune di
Lucca», non può essere accolta.
2. Di trasmettere la presente determinazione al Sindaco del Comune di Lucca.
3. Di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali competenti nei
termini di legge.
4. Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on-line e nella sezione “amministrazione trasparente”
del sito istituzionale dell’Autorità.
5. Di trasmettere la presente determinazione:
– al Direttore Generale;
– al Dirigente dell’Area Pianificazione e Controllo;
– al Responsabile del procedimento di pubblicazione per le pubblicazioni di cui al punto 4 del
dispositivo.
IL DIRIGENTE
Dott. Antonio Giampieri (*)