
(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024 Ordinanza del responsabile n. 91 del 15-05-2024
OGGETTO:
18° TAPPA DEL 107° GIRO D’ITALIA: FIERA DI PRIMIERO ? PADOVA IN
PROGRAMMA PER GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2024. MODIFICHE TEMPORANEE
ALL’ORDINARIA VIABILITA’.
IL RESPONSABILE
IL DIRIGENTE
RCS Sport S.p.A. con sede a Milano, via Rizzoli n. 8, quale ente organizzatore della gara ciclistica
internazionale in oggetto e intesa a ottenere divieti e limitazioni alla circolazione stradale in occasione della
stessa, in programma per il giorno giovedì 23 maggio 2024;
VISTA l’autorizzazione allo svolgimento dell’anzidetta competizione ciclistica rilasciata dalla Regione
Piemonte, con determina Dirigenziale DD 109/A2106b/2024 del 30 aprile 2024 pervenuta in data 08/05/2024
al n. 16071 di protocollo;
PRESO atto delle altre istanze e problematiche emerse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la
Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Belluno in data 30/04/2024 e successivi Tavoli Tecnici presso la
Questura di Belluno e sopralluoghi sul percorso di gara;
CONSIDERATO che RCS Sport S.p.A., con nota acquisita al protocollo comunale n.13766 del 17 aprile 2024,
ad integrazione dell’istanza relativa alla 18^ Tappa del Giro d’Italia, ha trasmesso la tabella di marcia, relativa
all’iniziativa collaterale denominata “La Carovana del Giro d’Italia” rappresentando che il passaggio della
stessa avverrà all’interno del dispositivo di sospensione del traffico già predisposto per la corsa dei
professionisti;
CONSIDERATO il carattere internazionale della manifestazione e la numerosa partecipazione di concorrenti
e di pubblico;
STANTE la necessità di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, permettendo nel contempo un sereno
svolgimento della manifestazione;
AVUTO il parere favorevole dell’amministrazione comunale, Assessore Maurizio Zatta;
ACQUISITO il parere dell’Ufficio Viabilità comunale;
SENTITE le aziende che gestiscono il Trasporto Pubblico Locale le quali chiedono la riserva di Viale Giovanni
Gaggia per stazionamento degli autobus del TPL per il tempo della sospensione della circolazione su viale
Montegrappa ove insiste l’autostazione;
RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell’art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
la sospensione temporanea della circolazione, in occasione del transito dei partecipanti, nei tratti del percorso
di gara interni ai centri abitati nel territorio del Comune di Feltre;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n.300/A/6989/20/115/1/1
del 29/09/2020;
ATTESO che la proposta del presente provvedimento è stata redatta dal Comando di Polizia Locale;
VISTI gli artt. 6, 7, 20 e 43 del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e le successive
modifiche e integrazioni e il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16/12/1992 (regolamento di
esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada);
ORDINA
l’istituzione dei seguenti obblighi divieti e limitazioni sulle strade percorso di gara interne ai centri abitati del
Comune di Feltre (BL):
1) dalle ore 08.00 di giovedì 23 maggio 2024 all’avvenuto transito del cartello “FINE GARA
CICLISTICA” previsto per le ore 14,30 circa,
a) il divieto di sosta ambo i lati con possibilità di rimozione forzata in Via Vignigole, via Montelungo
tratto tra Via Vignigole e Viale Montegrappa, Viale Montegrappa, Via Trevigiana nel tratto tra la
rotatoria con via Panoramica e il limite del centro abitato di “Feltre”, via Nuova, via Luni, via La
Villa, via Camp Lonc, via Santuario Vittore e Corona, via Anzù, via Feltrina tratto da via Anzù a
b) il divieto di circolazione eccetto bus di linea su viale Achille Gaggia;
2) dalle ore 11,30 giovedì 23 maggio 2024 all’avvenuto transito del cartello “FINE GARA
CICLISTICA” previsto per le ore 14,30 circa, il divieto di circolazione sulle vie indicate al punto
Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:
• è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del
tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla
limitazione sopraindicata);
• è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei
concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
• è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero
che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla,
rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale
dell’organizzazione;
• è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada;
3) dalle ore 11,30 di giovedì 23 maggio 2024 all’avvenuto transito del cartello “FINE GARA
CICLISTICA” previsto per le ore 14,30 circa:
• la deviazione dei flussi di traffico circolanti su via Dante Alighieri e via Culiada con direzione
Trento – Bassano verso lo svincolo Feltre Ovest della SS50 BIS/VAR in Zona Industriale
Peschiera;
• Il preavviso strada chiusa a km 1,00 all’imbocco di via Cincina sulla rotatoria con via Casonetto;
• il preavviso strada chiusa a km 1,00 all’imbocco di via Panoramica sulla rotatoria con via Belluno;
• il preavviso strada chiusa a m 200 all’imbocco di via Vignigole sulla rotatoria con via XIV Agosto;
• il preavviso strada chiusa a m 500 all’imbocco di via Montelungo all’intersezione con via Cav. Vittorio
Veneto con deviazione del flusso di traffico verso via Dell’Industria (fronte ex macello);
• l’inversione del senso unico di marcia in via Monte Tomatico;
• l’inversione del senso unico di marcia in Viale Del Piave, tratto da rotatoria con via C. Castaldi a
Viale Montegrappa;
• l’inversione del senso unico di marcia in via Liberazione;
4) dalle ore 08.00 alle ore 18.00 di giovedì 23 maggio 2024,
a) la deroga al divieto di commercio ambulante itinerante nel centro urbano così come disciplinato
dal Piano Comunale del commercio su area pubblica approvato con delibera di C.C. n.30 del
30/05/2005 e ordinanza sindacale n.10 del 23/01/2003 per gli operatori accreditati per la vendita
e distribuzione dei prodotti ufficiali “Giro d’Italia” dall’ RCS Sport spa organizzatrice dell’evento;
b) la deroga al transito per i veicoli al servizio della manifestazione, aventi massa a pieno carico
superiore a 3,5t e 7,5t imposto con ordinanze n.33/2011, 90/2011 e 125/2011, escludendo il
centro storico nel quale il transito con i veicoli aventi massa complessiva superiore a 7,5 t e fino
ad un massimo di 24 t dovrà avvenire evitando via Mezzaterra ed esclusivamente a seguito di
accordi con il Settore Lavori Pubblici del Comune di Feltre;
DISPONE
altresì che:
– Dumia Soc. Coop. incaricata dal Comune di Feltre con la collaborazione dell’organizzazione
dell’evento disporrà per la posa della segnaletica stradale regolamentare idonea a rendere efficace la
presente ordinanza. I divieti di sosta devono essere esposti, a tal fine, almeno 48 ore prima dell’inizio
della prescrizione;
– ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti
e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e
Pronto Soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di Polizia
preposti alla vigilanza;
– gli Organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione
della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle
dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
– gli Organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono altresì autorizzati ad
adottare di propria iniziativa, quando siano necessari ed opportuni, eventuali provvedimenti di deroga, tenuto
conto di particolari esigenze della circolazione stradale in relazione allo stato della viabilità, al volume del
traffico ed a ogni altro pregiudizievole fenomeno;
– gli organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno
l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
– conformemente alle prescrizioni dell’autorizzazione alla manifestazione citata in premessa, la massima
pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione
fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione;
– l’organizzazione provvederà a collocare la segnaletica stradale di chiusura della strada con congruo anticipo,
sulla quale dovranno essere indicati data ed orario della chiusura. Detta segnaletica dovrà essere posta,
gestita e rimossa a cura, spese e sotto la responsabilità del Comitato Organizzatore della manifestazione;
– l’organizzazione è autorizzata ad installare nelle 24 ore precedenti la manifestazione sportiva e fino alle 24
ore successive i segnali che indicano il percorso della gara nel territorio di competenza;
– l’organizzazione della viabilità e gli orari sopra riportati si devono intendere come indicativi e
potranno subire modifiche legate a situazioni contingenti ed imprevedibili tali da condizionare lo
svolgimento della gara ciclistica e, pertanto, il personale di Polizia Stradale preposto al servizio potrà
adottare di iniziativa idonei provvedimenti atti allo svolgimento in sicurezza della manifestazione
ciclistica e alla fluidità della circolazione veicolare.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla diffusione o comunque
dalla piena conoscenza dell’atto al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al P.d.R. entro
120 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza dell’atto.
Il DIRIGENTE
BASSANI MANUELA
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005)