(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2024 - (AGENPARL) – mar 09 aprile 2024 Area Tecnica
Ordinanza n. 48 del 09/04/2024
Dirigente / Responsabile P.O Graziano Patergnani
Il Responsabile
VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 285 del 30/4/1992 e s.m.i. e in
particolare gli articoli 5, 6 e 7 nonché le norme del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del
Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la nota pervenuta in data 08/04/2024, e acquisita agli atti con prot. 7997, inoltrata dall’operatore
economico Ravagnani Ettore Scavi e Asfalti con sede legale in Cossato, con la quale si richiede
l’istituzione della limitazione temporanea del transito mediante l’istituzione di un senso unico alternato
regolato da movieri e/o cartellonistica, secondo esigenza, lungo la SP 201 Veggio – Ronco Biellese dal
km 1+250 al km 1+890 in Comune di Ronco Biellese, lungo la SP 202 Chiavazza – Valdengo dal km
1+380 al km 1+680 in Comune di Ronco Biellese e lungo la SP 203 Vigliano Biellese – Ronco Biellese
dal km 1+600 al km 3+260 nei Comuni di Vigliano Biellese e Ronco Biellese, per eseguire il rifacimento
del manto bituminoso a seguito dei lavori di “collegamento della rete idrica di Biella Vaglio alla rete di
Vigliano Biellese (serbatoio Santa Lucia)” di cui al fascicolo 38/OP/22 – conferenza dei servizi ATO2;
PRESO ATTO che i tratti stradali interessati dai lavori risultano essere in parte esterni e in parte interni
alle perimetrazioni dei centri abitati dei Comuni di Vigliano Biellese e Ronco Biellese;
RICHIAMATO l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
267/2000;
RICHIAMATA la direttiva 24 ottobre 2000 del Ministero dei Lavori Pubblici (G.U. 28/12/2000) sulla
corretta e uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri
per l’installazione e la manutenzione;
RICHIAMATO il disciplinare tecnico relativo gli schemi segnaletici, predisposto dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002;
ORDINA
dal 10/04/2024 al 15/04/2024
Oggetto: Limitazione temporanea del transito mediante l’istituzione di un senso unico alternato lungo la
SP 201 Veggio – Ronco Biellese, la SP 202 Chiavazza – Valdengo e la SP 203 Vigliano
Biellese – Ronco Biellese nei Comuni di Ronco Biellese e Vigliano Biellese.
(fascia oraria 08:00 – 18:00 – festivi esclusi)
1. L’istituzione della limitazione temporanea del transito mediante l’istituzione di un senso unico
alternato regolato da movieri e/o cartellonistica, secondo esigenza, lungo la SP 201 Veggio Ronco Biellese dal km 1+250 al km 1+890 in Comune di Ronco Biellese, lungo la SP 202
Chiavazza – Valdengo dal km 1+380 al km 1+680 in Comune di Ronco Biellese e lungo la SP
203 Vigliano Biellese – Ronco Biellese dal km 1+600 al km 3+260 nei Comuni di Vigliano
Biellese e Ronco Biellese;
2. l’istituzione di limite di velocità adeguato in prossimità del cantiere.
Il concessionario è incaricato dell’esecuzione della predetta ordinanza nel rispetto delle seguenti
norme:
DISPONE
che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa Amministrazione;
che sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo pretorio di questa Amministrazione
e dei comuni interessati e mediante la pubblicazione sui giornali locali.
INVITA
le competenti forze di polizia a vigilare sui tratti stradali di loro competenza
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in materia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione all’albo
provinciale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall’art. 37 comma 3
del Nuovo Codice della Strada e dell’art. 74 del Regolamento di esecuzione, oppure in via alternativa
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n.
1034.
La presente ordinanza avrà piena efficacia con l’effettiva posa dei cartelli.
Il concessionario è incaricato di dare tempestiva comunicazione agli enti in indirizzo in merito ad ogni
difformità sull’effettivo adempimento della presente.
1. l’installazione della prescritta segnaletica temporanea stradale nell’area in cui si svolgerà
l’intervento e della necessaria cartellonistica di presegnalamento ai sensi dell’articolo 21 D.Lgs.
285/92 e degli articoli 30 – 43 del D.P.R. 495/92 “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione
del Nuovo Codice della Strada” e come da schemi approvati dal disciplinare tecnico predisposto
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002;
2. il collocamento dei prescritti segnali di preavviso e di pericolo in prossimità del cantiere e
l’oscuramento della segnaletica eventualmente in contrasto;
3. la vigilanza sul regolare mantenimento della segnaletica di cantiere;
4. sul cartello di cantiere obbligatorio, ai sensi del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), dovrà essere citata la
presente ordinanza con numero e data di emissione ed il numero telefonico di reperibilità
Il Dirigente
Graziano Patergnani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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