
(AGENPARL) – mar 05 marzo 2024 Al Presidente della Giunta Regionale
On. Vincenzo De Luca
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta ai sensi dell’art 124 del regolamento interno del Consiglio Regionale concernente “ACAMIR – Criteri individuazione stazione appaltante procedura di gara per l’affidamento dei servizi minimi TPL su gomma di interesse regionale. Lotto 3”.
Premesso che
per lo svolgimento della Gara europea a procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, per l’affidamento in concessione “Net Cost” dei servizi minimi di trasporto pubblico locale (TPL) su gomma di interesse regionale – Regione Campania ai sensi del D.L. 50/2017 art. 27, la Regione Campania, con DGR n.793 del 19/12/2017, ha deciso di avvalersi del proprio ente strumentale (ACaMIR) quale stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale oggetto della procedura concorsuale sino all’aggiudicazione definitiva degli stessi;
l’art. 27, comma 12 quater, del D.L. 50/2017, convertito in L. 96/2017, espressamente impone, laddove il gestore uscente partecipi a procedure di affidamento di servizi di trasporto pubblico regionale, di far ricorso a Stazione appaltante che non sia partecipata o controllata dallo stesso;
alla gara per l’affidamento in concessione dei servizi regionali sopra ricordata relativa al lotto 3 partecipa in RTI la società Air Campania Spa, integralmente controllata da Eav Srl, a sua volta controllata integralmente dalla Regione Campania;
Osservato che
appare incontestabile, anche alla luce dei principi giuridici in materia di controllo societario per come pacificamente interpretati dalla Suprema Corte di cassazione, che esista nella specie una situazione di controllo, in capo al medesimo soggetto Regione Campania, sia dell’Ente strumentale che svolge la funzione di Stazione appaltante sia della società partecipante alla gara di affidamento del servizio in questione
Tanto premesso
Il sottoscritto Consigliere Regionale interroga il Presidente della Giunta regionale per conoscere in forza di quali argomenti in diritto, nell’affidamento dell’attività in questione all’Acamir, si sia ritenuto di poter superare la cennata preclusione normativa considerato altresì che l’eventuale violazione di tale disposizione inficerebbe irrimediabilmente l’intera procedura con rilevanti danni anche erariali.
Prof. Avv. Severino Nappi