(AGENPARL) - Roma, 25 Gennaio 2024 - (AGENPARL) – gio 25 gennaio 2024 giunta regionale
XI legislatura
Proposta n. 2043 / 2023
PUNTO 31 DELL’ODG DELLA SEDUTA DEL 20/11/2023
ESTRATTO DEL VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1383 / DGR del 20/11/2023
OGGETTO:
Rinnovo del Protocollo d’Intesa tra la Regione Veneto, ARPAV e il Comando Gruppo Carabinieri per la
Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Venezia, inerente all’attività di vigilanza e controllo sul
trasporto transfrontaliero dei rifiuti.
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COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Presidente
Vicepresidente
Assessori
Segretario verbalizzante
Luca Zaia
Elisa De Berti
Gianpaolo E. Bottacin
Francesco Calzavara
Federico Caner
Cristiano Corazzari
Elena Donazzan
Manuela Lanzarin
Roberto Marcato
Lorenzo Traina
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI
GIANPAOLO E. BOTTACIN
STRUTTURA PROPONENTE
AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO
APPROVAZIONE
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
Dgr n. 1383 del 20/11/2023
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XI Legislatura
OGGETTO:
Rinnovo del Protocollo d’Intesa tra la Regione Veneto, ARPAV e il Comando Gruppo
Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Venezia, inerente all’attività
di vigilanza e controllo sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Prosecuzione del rapporto di collaborazione tra la Regione Veneto, l’ARPAV e il Comando Gruppo
Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Venezia, inerente attività di vigilanza e
controllo sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti.
Il relatore riferisce quanto segue.
Il Regolamento Comunitario n. 1013/2006 disciplina il trasporto transfrontaliero di rifiuti e dispone che le
spedizioni devono essere soggette a notifica preliminare alle autorità competenti affinché queste siano
debitamente informate in particolare del tipo, dei movimenti, dello smaltimento e del recupero dei rifiuti, in
modo che dette autorità possano prendere le misure necessarie per la protezione della salute umana e
dell’ambiente, con la possibilità di sollevare obiezioni motivate nei confronti della spedizione. In particolare
l’art. 50 stabilisce, tra l’altro, che gli stati membri prevedano ispezioni di stabilimenti e imprese a norma
dell’art. 13 della direttiva 2006/12/CE, nonché controlli a campione sulle spedizioni di rifiuti o sul relativo
recupero o smaltimento.
La Legge 8 luglio 1986, n. 349, che prevede, fra l’altro, all’art. 8, comma 4, che per la vigilanza, la
prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell’ambiente il competente Ministero
dell’Ambiente si avvale del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale.
Sebbene il controllo di dette spedizioni all’interno di uno Stato membro rientri nelle competenze nazionali,
da ultimo con D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, all’art. 194,
si disciplinano le spedizioni transfrontaliere, stabilendo che le autorità competenti di spedizione e di
destinazione, tenute ad effettuare i controlli ai sensi di quanto previsto dal citato Regolamento Comunitario
n. 1013/2006, sono le Regioni e le Province autonome.
L’art. 197 del medesimo Decreto stabilisce, peraltro, che il personale appartenente al Comando Carabinieri
per la Tutela Ambientale è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini
dell’espletamento delle funzioni di cui all’art. 8, comma 4, della Legge 8 luglio 1986, n. 349.
L’art. 2 del D.Lgs. n. 177/2016 e il D.M. 15 agosto 2017 attribuiscono all’Arma dei Carabinieri lo
svolgimento, in via prevalente, dei compiti nel comparto della sicurezza in materia forestale, ambientale e
agroalimentare.
La Regione del Veneto, con Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, all’art. 4 ha confermato in capo alla
Regione la competenza in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti e, al successivo art. 5, ha attribuito
all’ARPAV – Osservatorio Regionale sui Rifiuti la competenza ad organizzare la raccolta e l’elaborazione
dei dati sulla gestione dei rifiuti anche relativamente al trasporto transfrontaliero degli stessi.
A fronte della obiettiva necessità di attuare in modo coordinato e organico i necessari controlli sulla gestione
dei rifiuti ed in particolare sui trasporti transfrontalieri di rifiuti, in data 23/10/2001 è stato sottoscritto, tra la
Regione del Veneto, l’ARPAV e il Nucleo Operativo Ecologico (N.O.E.) dei Carabinieri, un Protocollo
d’Intesa più volte prorogato, avente lo scopo di definire i rapporti di reciproca collaborazione e di meglio
coordinare le varie azioni intraprese sul territorio.
Con DGR n. 1274 del 21/09/2021 la Giunta regionale, riconoscendo prioritariamente la necessità di
garantire continuità alle attività in oggetto, ha approvato lo schema di un aggiornato Protocollo d’Intesa che
prevedeva la partecipazione coordinata, in riferimento ai rispettivi ambiti di competenza, della Regione del
Veneto, di ARPAV e del Comando dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, Gruppo di Milano,
territorialmente competente. In data 11/10/2021, il suddetto Protocollo d’Intesa con validità triennale è stato
formalmente sottoscritto dalle parti definendo i rapporti di reciproca collaborazione e distinguendo in modo
coordinato e organico gli impegni operativi rispettivamente assunti.
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Al fine di superare alcune divergenze e lacune riscontrate nell’applicazione del Regolamento (CE) n.
1013/2006 tra gli Stati membri, in particolare nell’espletamento dei controlli di cui all’art. 50 concernente
“misure di esecuzione negli stati membri”, è stato emanato il Regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che ha previsto sostanziali modifiche a tale articolo del
Regolamento.
In attuazione del novellato art. 50, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con
Decreto del 22 dicembre 2016 ha adottato il Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese,
intermediari e commercianti in conformità dell’art. 34 della Direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni
di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.
Il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti dal Piano nazionale delle ispezioni rende ancor più
cogente il rapporto di collaborazione con gli organi di controllo.
Con riferimento al Protocollo d’Intesa in parola, il Comandante del Gruppo Carabinieri per la Tutela
Ambientale e la Sicurezza Energetica (T.A.S.E.) di Venezia ha trasmesso una nota, acquisita con prot.
256265 del 12/05/2023, con la quale, richiamando una precedente comunicazione trasmessa anche al
Presidente della Giunta regionale, ha comunicato che in data 08/06/2022 è stato attivato il Gruppo
Carabinieri T.A.S.E. di Venezia, con uffici in Venezia-Marghera, via Longhena 6, specificando che il
medesimo Gruppo Carabinieri ha alle dipendenze i Nuclei Operativi Ecologici (N.O.E.) Carabinieri di
Bologna, Treviso, Trento, Udine e Venezia, sino a quella data inquadrati nel Gruppo di Milano.
In ragione dei concreti e riscontrabili esiti positivi conseguiti grazie alla sinergica attività di vigilanza e
controllo sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti messa organicamente in atto, appare opportuno ribadire il
fermo proposito dell’Amministrazione regionale di garantire continuità alla consolidata attività di
collaborazione e procedere fin d’ora, in recepimento della sopravvenuta variazione gerarchica del Comando
Carabinieri competente, al rinnovo del Protocollo d’Intesa che avrà una durata di tre anni a decorrere dalla
data di sottoscrizione dello stesso da parte delle Strutture aderenti e andrà a sostituire il Protocollo
attualmente in vigore che avrebbe scadenza naturale alla data del 10/10/2024.
Appare pertanto opportuno incaricare il Presidente, o suo delegato, della sottoscrizione del nuovo Protocollo
d’Intesa, da prevedersi comunque con validità triennale, di cui si allega uno schema (Allegato A).
Risulta peraltro appropriato sostenere il proseguimento delle attività connesse alla fattiva esecuzione del
citato accordo con il Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Venezia,
riconoscendo a favore del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Roma,
“Trasferimenti per la gestione amministrativa delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti (d.m. 03/09/1998,
n.370)” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente
disponibilità.
Si richiama inoltre quanto previsto dal citato accordo in ordine alla presentazione, a conclusione della
corrente annualità da parte del Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di
Venezia, di una relazione descrittiva delle attività di vigilanza e controllo effettuate.
Appare infine opportuno incaricare il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica di
provvedere alla predisposizione degli atti funzionali alla regolare attuazione del Protocollo d’Intesa in
parola, secondo le modalità ivi previste oltre che all’assunzione del necessario impegno di spesa e alla
liquidazione del contributo in forma di anticipazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente
provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del
presente atto, l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente
legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute
osservazioni in grado di pregiudicare l’approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349;
VISTO il Regolamento Comunitario n. 1013/2006;
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VISTO il Regolamento (UE) N. 660/2014;
VISTO il DM 22 dicembre 2016
VISTA la DGR n. 1274 del 21/09/2021;
VISTA la nota trasmessa dal Comandante del Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza
Energetica (T.A.S.E.) di Venezia, acquisita con prot. 256265 del 12/05/2023;
VISTO l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DELIBERA
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo schema del Protocollo d’Intesa, con validità triennale, tra la Regione del Veneto,
l’ARPAV e il Comandante del Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza
Energetica di Venezia, allegato al presente provvedimento (Allegato A) per il proseguimento delle
attività di vigilanza e controllo sul trasporto transfrontaliero di rifiuti;
3. di dare atto che il Protocollo d’Intesa per il proseguimento delle attività di vigilanza e controllo sul
trasporto transfrontaliero dei rifiuti, di cui al precedente punto 2., avrà una durata di tre anni a
decorrere dalla data di sottoscrizione e andrà a sostituire dalla medesima data il Protocollo
attualmente in vigore il cui schema è stato approvato con DGR n. 1274 del 21/09/2021, che avrebbe
scadenza naturale alla data del 10/10/2024;
4. di incaricare il Presidente, o suo delegato, della sottoscrizione del documento di cui al precedente
punto 2;
5. di determinare nella somma di euro 40.000,00, l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla
cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione
Ecologica, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a valere sul capitolo
100716 “Trasferimenti per la gestione amministrativa delle spedizioni transfrontaliere di
rifiuti(d.m. 03/09/1998, n.370)” del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente che
presenta sufficiente disponibilità, a sostegno delle attività connesse alla fattiva prosecuzione del
Protocollo d’Intesa in oggetto, per la corrente annualità, secondo le indicazioni del Comandante del
Gruppo per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Venezia, a favore del Comando
Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Roma;
6. di autorizzare il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ad apportare eventuali
modifiche che si rendessero necessarie, purchè non sostanziali, al testo definitivo del Protocollo
d’Intesa di cui al precedente punto 2.;
7. di incaricare il medesimo Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica
dell’esecuzione del presente atto ed in particolare della liquidazione in forma di anticipazione della
somma di cui al punto precedente, mentre si prevede, a conclusione della corrente annualità, la
presentazione da parte del Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di
Venezia, di una relazione descrittiva delle attività di vigilanza e controllo effettuate;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23, 26 e 27
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di trasmettere il presente provvedimento al Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la
Sicurezza Energetica di Venezia, all’Ufficio Bilancio del Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri e alla Direzione Generale dell’ARPAV;
10.di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta regionale
f.to – Dott. Lorenzo Traina –
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ALLEGATO A
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PROTOCOLLO D’INTESA
LA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
IL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA AMBIENTALE
E LA SICUREZZA ENERGETICA
La REGIONE DEL VENETO (di seguito indicata come Regione) rappresentata ai fini del presente atto
nella persona del Presidente …………, giusta Deliberazione della Giunta regionale n. ………. del ………….
2023;
IN STRETTO ACCORDO CON
l’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA REGIONE DEL
VENETO (di seguito indicata come ARPAV) con sede in Padova, Via Matteotti 27, nella persona del
Direttore Generale, ……………………..;
il GRUPPO CARABINIERI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA SICUREZZA ENERGETICA
DI VENEZIA (di seguito indicato come Comando CC T.A.T.E.), rappresentato ai fini del presente atto dal
Comandante pro tempore, ………………………………….;
nel rispetto delle competenze istituzionali loro assegnate dall’ordinamento vigente
RICHIAMATI
– l’Ottavo programma di Azione per l’Ambiente dell’Unione Europea “Ambiente 2030”, che prevede per il
raggiungimento degli obiettivi prioritari “l’attuazione efficace, rapida e completa della normativa e delle
strategie dell’Unione in materia di ambiente e clima e puntare all’eccellenza nelle prestazioni ambientali
a livello unionale, nazionale, regionale e locale, anche assicurando una sufficiente capacità
amministrativa e di garanzia della conformità”;
– la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/331/CE, adottata il 4 aprile 2001, che
stabilisce i criteri minimi che gli Stati membri dovrebbero adottare per le ispezioni ambientali;
– la legge 3 febbraio 2003, n.14 “Legge comunitaria 2002” ss.mm.ii., che prevede l’adozione di un
regolamento per dare completa attuazione alla raccomandazione 2001/331/CE con l’obiettivo di
assicurare il flusso delle informazioni, evitare sovrapposizioni e stabilire principi comuni per le ispezioni;
– il Regolamento (CE) n.1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo
alle spedizioni di rifiuti;
– la Legge 8 luglio 1986, n.349, che prevede, fra l’altro, all’art. 8, comma 4, che per la vigilanza, la
prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell’ambiente il competente Ministero
dell’Ambiente si avvale del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica;
– l’art. 2 del D.Lgs. n. 177/2016 e il D.M. 15 agosto 2017 che attribuiscono all’Arma dei Carabinieri lo
svolgimento, in via prevalente, dei compiti nel comparto della sicurezza in materia forestale, ambientale e
agroalimentare;
– il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norma in materia ambientale” e successive modifiche;
– la legge regionale 18 ottobre 1996, n.32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia
regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”;
– la legge regionale 21 gennaio 2000, n.3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive
modifiche;
– il Regolamento (UE) n.660/2014;
– il DM 22 dicembre 2016;
ALLEGATO A
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PREMESSO
– che la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno di uno Stato membro rientrano nelle
competenze nazionali;
– che i sistemi nazionali di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno di uno Stato
membro devono tuttavia rispettare criteri minimi in modo di assicurare un grado elevato di protezione
dell’ambiente e della salute umana;
– che è necessario organizzare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti in modo da tener
conto della necessità di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente;
– che la direttiva 2008/98/CE del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, prevede all’articolo
16, recante “Principi di autosufficienza e prossimità”, che una rete integrata ed adeguata di impianto di
smaltimento dei rifiuti, che dovrà essere creata dagli Stati membri con misure appropriate, se necessario o
opportuno di concerto con altri Stati membri, debba consentire alla Comunità nel suo insieme di
raggiungere l’autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e agli Stati membri di mirare
individualmente al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto delle condizioni geografiche e della
necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti;
– che le spedizioni di rifiuti, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunitario n. 1013/2006, che
disciplina il trasporto transfrontaliero di rifiuti, devono essere soggette a notifica preliminare alle autorità
competenti affinché queste siano debitamente informate in particolare del tipo, dei movimenti e dello
smaltimento e del recupero dei rifiuti, in modo che dette autorità possano prendere le misure necessarie
per la protezione della salute umana e dell’ambiente, con la possibilità di sollevare obiezioni motivate nei
confronti della spedizione;
– che le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso paesi terzi devono essere vietate per
proteggere l’ambiente di tali paesi; che deroghe devono essere applicabili alle esportazioni verso paesi
dell’EFTA che sono anche parti della convenzione di Basilea;
– che le spedizioni di rifiuti destinati al recupero compresi nell’elenco verde della decisione dell’OCSE
sono generalmente escluse dalle procedure di controllo del succitato regolamento in quanto tali rifiuti, se
adeguatamente recuperati nel Paese di destinazione, non dovrebbero presentare rischi per l’ambiente;
– che sono però necessarie alcune deroghe a tale esclusione conformemente alla legislazione comunitaria e
alla decisione dell’OCSE e che sono necessarie deroghe anche per rintracciare più facilmente tali
spedizioni all’interno della Comunità e per tener conto di casi eccezionali;
– che occorre stabilire l’obbligo di riprendere, smaltire o recuperare i rifiuti secondo metodi alternativi
ecologicamente corretti, qualora la spedizione non possa essere eseguita conformemente alle clausole
previste dal documento di accompagnamento e dal contratto;
– che la persona, il cui comportamento sia all’origine di un traffico illecito, deve riprendere e/o smaltire o
recuperare i rifiuti secondi metodi alternativi ecologicamente corretti e che, quando tale persona non vi
provveda, le stesse autorità competenti del Paese di spedizione o di destinazione devono all’occorrenza
intervenire;
– che il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”,
all’articolo 194 disciplina le spedizioni transfrontaliere, stabilendo che le autorità competenti di
spedizione e di destinazione, tenute ad effettuare i controlli ai sensi di quanto previsto dal citato
Regolamento Comunitario n.1013/2006, sono le Regioni e le Province autonome;
– che lo stesso Decreto, all’articolo 197, stabilisce, peraltro, che il personale appartenente al Comando
Carabinieri per la Tutela Ambiente è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini
dell’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986 n.349;
– che l’articolo 259 di detto decreto disciplina le pene relative al traffico illecito di rifiuti, così come
definito all’art.2, punto 35) del Regolamento Comunitario n.1013/2006 e disciplinato dall’art.24;
– che l’articolo 50 del citato Regolamento 1013/2006, così come modificato dal Regolamento (UE) n.
660/2014, stabilisce, tra l’altro, che gli stati membri prevedano ispezioni di stabilimenti e imprese a
norma dell’art.13 della direttiva 2006/12/CE, nonché controlli a campione sulle spedizioni di rifiuti o sul
relativo recupero o smaltimento;
ALLEGATO A
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– che il Decreto Ministeriale 3 settembre 1998 n. 370 “Regolamento recante norme concernenti le modalità
di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti”, prevede che le
spedizioni di rifiuti comprese nel campo di applicazione del Regolamento CEE n. 259/1993 (ora sostituito
dal Regolamento Comunitario n. 1013/2006) e successive modificazioni siano garantite da fidejussione
rilasciata a favore dello Stato Italiano da aziende di credito o da imprese regolarmente autorizzate
all’esercizio del ramo cauzioni, a norma della legge 10 giugno 1982 n.348;
– che il medesimo Decreto trasferisce altresì alle Regioni le competenze dal Ministero dell’Ambiente
inerenti la verifica della rispondenza della garanzia finanziaria rispetto agli schemi contrattuali approvati
con la citata normativa;
– che dette attività di controllo sulle garanzie finanziarie erano già svolte dal Ministero dell’Ambiente in
collaborazione con il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale;
– che la Regione Veneto, con Legge regionale n.3 del 21 gennaio 2000, all’articolo 4 ha confermato in capo
alla Regione la competenza in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;
– che la stessa Legge, all’articolo 5, ha attribuito all’ARPAV – Osservatorio Regionale Rifiuti la
competenza ad organizzare la raccolta e l’elaborazione dei dati sulla gestione dei rifiuti anche
relativamente al trasporto transfrontaliero degli stessi;
– che, in considerazione della necessità di coordinare ed attuare i necessari controlli sulla gestione dei
del Veneto, ARPAV e N.O.E., un primo Protocollo d’intesa avente lo scopo di definire i rapporti di
reciproca collaborazione e di meglio coordinare le varie azioni intraprese, successivamente prorogato;
– che in data 20/12/2011 è stato sottoscritto un nuovo Protocollo d’intesa tra la Regione Veneto, l’ARPAV
e il Comando Gruppo Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente di Treviso – approvato con provvedimento
di Giunta Regionale n. 2104 del 07 dicembre 2011 – teso a riprendere e rafforzare il rapporto di
collaborazione nell’ambito del controllo sul trasporto dei rifiuti;
– che in data 27/03/2013, in riferimento a quanto disposto dalla Giunta Regionale con provvedimento n.
2639 del 18 dicembre 2012, è stato stipulato un ulteriore Protocollo d’intesa tra le medesime Strutture per
garantire continuità alle attività di controllo;
– che in data 24/11/2014, in riferimento a quanto disposto dalla Giunta Regionale con provvedimento di
Giunta Regionale n. 2114 del 10 novembre 2014, è stato stipulato un ulteriore Protocollo d’intesa tra le
medesime Strutture per garantire continuità alle attività di controllo;
– che al fine di superare alcune divergenze e lacune riscontrate nell’applicazione del Regolamento (CE) n.
1013/2006 tra gli Stati membri, in particolare nell’espletamento dei controlli di cui all’art. 50 concernente
“Misure di esecuzione negli Stati membri”, è stato emanato il Regolamento (UE) n. 660/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che ha previsto sostanziali modifiche a tale
articolo del Regolamento;
– che in attuazione del novellato art. 50, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
con Decreto del 22 dicembre 2016 ha adottato il “Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese,
intermediari e commercianti in conformità dell’art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni
di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento”;
– che in data 11/10/2021, in riferimento a quanto disposto dalla Giunta Regionale con provvedimento n.
1274 del 21/09/2021, per garantire continuità alle attività di controllo è stato stipulato un ulteriore
Protocollo d’intesa, tuttora in vigore, tra la Regione del Veneto, l’ARPAV e il Comando Carabinieri per
la Tutela dell’Ambiente, Gruppo T.A. di Milano, allora territorialmente competente.
– che il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti dal Piano nazionale delle ispezioni rende ancor più
cogente il rapporto di collaborazione con gli organi di controllo;
– che con lettera acquisita al protocollo regionale con n. 256265 del 12/05/2023, il Comandante del Gruppo
CC per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica (T.A.S.E.) di Venezia, ………………………….,
ha comunicato che con nota n. 10/38-10/2001 del 08/06/2022, indirizzata anche al Presidente della
Regione del Veneto, a decorrere dalla medesima data è stato attivato il Gruppo Carabinieri T.A.S.E. di
Venezia con sede negli uffici in Venezia-Marghera, via Longhena n. 6. Si conferma inoltre che il
medesimo Gruppo Carabinieri T.A.S.E. di Venezia ha assunto il comando pro-tempore dal momento
della sua costituzione dei Nuclei Operativi Ecologici (N.O.E.) Carabinieri di Bologna, Treviso, Trento,
Udine e Venezia, sino a quella data inquadrati nel Gruppo Carabinieri T.A.S.E. di Milano;
ALLEGATO A
DGR n. 1383 del 20 novembre 2023
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– che al fine di garantire un maggior controllo sulle aziende che operano nel settore dei trasporti
transfrontalieri di rifiuti ed attuare nel contempo un monitoraggio generale della gestione dei rifiuti
speciali che vengono recuperati e smaltiti al di fuori del territorio regionale, tenuto conto del proposito
della Giunta regionale espresso con DGR n……… del ……… 2023; si ritiene necessario proseguire il
rapporto di collaborazione con il Gruppo Carabinieri T.A.S.E. di Venezia, recentemente costituito, e
procedere al rinnovo del suddetto documento, in recepimento della variazione gerarchica del Comando
Carabinieri competente, provvedendo al rinnovo del Protocollo d’Intesa a fronte della sua naturale
scadenza attualmente fissata al 10/10/2024, allo scopo di definire i rapporti di reciproca collaborazione e
di meglio coordinare le varie azioni intraprese;
– che con il medesimo provvedimento n. ……… del ……….. 2023, verificata la disponibilità di risorse del
corrispondente capitolo di Bilancio n.100716 legato alla “gestione amministrativa delle spedizioni
transfrontalieri di rifiuti” per il corrente esercizio finanziario, la Giunta Regionale ha ritenuto appropriato
approvare lo schema del presente Protocollo d’intesa garantendo peraltro la copertura finanziaria delle
spese connesse alle attività di controllo in parola per la corrente annualità.
TENUTO CONTO
– che il Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Venezia, competente per
territorio, e la Regione del Veneto – Direzione Ambiente e Transizione Ecologica – hanno avviato un
confronto sul tema del miglioramento dell’efficacia e l’efficienza complessiva dei controlli e delle attività
di vigilanza in materia di tutela ambientale, ritenendo di dover sviluppare ogni sinergia nell’espletamento
delle attività di rispettiva competenza;
– che il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica, ferme restando le
competenze degli Enti ordinariamente preposti al controllo in materia, può tramite l’attuazione del
presente accordo, potenziare, autonomamente, la propria attività, implementando il proprio importante
contributo alla salvaguardia del territorio regionale attraverso una più efficace azione, sia sul piano
preventivo che repressivo, anche attraverso l’applicazione di adeguate tecnologie, assicurando
conseguentemente un significativo risultato anche in termini di deterrenza;
– che la collaborazione tra la Regione ed il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza
Energetica consente il miglioramento della gestione e del controllo delle attività connesse alla tutela
ambientale, anche attraverso una politica concordata degli interventi preventivi sul territorio regionale ed
una analisi permanente delle criticità ambientali, con particolare riferimento al trasporto transfrontaliero
dei rifiuti;
– che la numerosa produzione normativa in tema di tutela dell’ambiente ed il suo tenore precipuamente
tecnico richiedono un comune sforzo di approfondimento anche al fine di raggiungere la più ampia
uniformità interpretativa ed applicativa sul territorio regionale tenuto altresì conto delle analoghe realtà
operanti a livello nazionale;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. OGGETTO
Il presente Protocollo d’intesa regola la collaborazione tra le parti ai fini di migliorare l’efficacia e
l’efficienza complessiva dei controlli e delle attività di vigilanza in materia di tutela ambientale, con
particolare riferimento al trasporto transfrontaliero dei rifiuti, fermo restando il mutuo riconoscimento dei
ruoli, funzioni ed obblighi dei sottoscrittori, come previsto dalle normative che disciplinano le rispettive
reciproche competenze.
2. IMPEGNI
Nello spirito di collaborazione tra le parti ed al fine di attivare strumenti di politica ambientale che
favoriscano un efficace ed efficiente coordinamento dei propri compiti, le parti, nell’ambito delle loro
rispettive competenze, si impegnano:
ALLEGATO A
DGR n. 1383 del 20 novembre 2023
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La Regione a:
concorrere, attraverso l’erogazione di un proprio contributo finanziario alle spese finalizzate
all’incremento e miglioramento delle attività che il Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la
Sicurezza Energetica di Venezia, attraverso i Nuclei Operativi Ecologici di Treviso e Venezia è tenuto a
svolgere in forza del presente Protocollo. Tali risorse potranno essere utilizzate anche per le spese
relative al personale del Comando Carabinieri, spese comprensive di indennità a vario titolo, per
l’esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione. [Nel merito i relativi titoli di spesa saranno
predisposti dal Comando Carabinieri secondo i parametri definiti nel contratto delle FF.PP in vigore alla
data del servizio effettuato];
consentire l’accesso e la frequenza a seminari relativi all’interpretazione delle normative in campo
ambientale, dei relativi corsi di aggiornamento e di eventuali pubblicazioni di settore in favore del
personale addetto al Comando stesso;
permettere la consultazione delle proprie banche dati nel settore ambientale anche in materia di rifiuti
[nel rispetto delle norme in vigore e con le procedure previste];
continuare a fornire supporto logistico, mantenendo a disposizione del Gruppo Carabinieri per la Tutela
Ambientale e la Sicurezza Energetica di Venezia e del Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di
Venezia gli uffici siti in Venezia-Marghera (VE) mediante la stipula di autonomo contratto tra le parti,
sostenendo le spese relative alle utenze, servizio di pulizia, manutenzione, ed ogni altro onere per
garantire il funzionamento dei medesimi locali.
sempre la Regione, in stretto raccordo con A.R.P.A.V., a:
svolgere le proprie attività di supporto tecnico-scientifico, di consulenza, nonché di vigilanza, controllo e
monitoraggio, favorendo lo scambio reciproco di informazioni e dati utili all’espletamento delle funzioni
conferite al Comando, mettendo a disposizione le proprie conoscenze e competenze nello specifico
settore, anche consentendo l’accesso a personale del Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la
Sicurezza Energetica di Venezia e dei Nuclei di Treviso e Venezia a corsi/seminari autonomamente
organizzati;
partecipare attivamente alle iniziative di formazione, informazione, aggiornamento ed approfondimento
che verranno realizzate in forza del presente documento, affiancando, se del caso, i Nuclei di Treviso e
Venezia nell’attività di verifica sul territorio;
partecipare attivamente alle attività del Gruppo di lavoro per la definizione di linee guida da applicare sul
territorio del Veneto nel caso di incidenti con rilevanza ambientale, istituito con DGRV n. 92 del 26
gennaio 2018;
il Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica, a:
collaborare con la Regione e con ARPAV nell’effettuazione delle attività di vigilanza e controllo in
materia ambientale, con particolare riferimento al trasporto transfrontaliero dei rifiuti, anche in funzione
della definizione di procedure comuni e condivise in tema di accertamento delle violazioni;
? supportare la Regione al fine di migliorare la gestione ed il controllo delle attività connesse alla tutela
ambientale, anche in funzione della prevenzione di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata
nazionale ed internazionale;
? fornire supporto alla Regione per le iniziative previste nell’ambito del Gruppo di lavoro per la
definizione di linee guida da applicare sul territorio del Veneto nel caso di incidenti con rilevanza
ambientale, istituito con DGRV n. 92 del 26 gennaio 2018;
? acquisire i supporti necessari per ottimizzare il sistema di controllo al fine di contrastare i crimini
ambientali nell’ambito del territorio regionale;
? rendere disponibili ad ARPAV e Regione i dati aggregati relativi alle attività svolte in ragione del
Protocollo;
? realizzare momenti di approfondimento finalizzati al raggiungimento di una conoscenza giuridica
condivisa e della più ampia uniformità interpretativa della normativa vigente in tema di tutela
ambientale, mediante lo svolgimento presso la sede della Regione di incontri semestrali.
Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a promuovere le azioni di coordinamento
previste dalla normativa antinfortunistica per la tutela della salute e della sicurezza del proprio personale nei
luoghi di lavoro di ciascuna di esse.
ALLEGATO A
DGR n. 1383 del 20 novembre 2023
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3. DISPOSIZIONI FINANZIARIE
A sostegno delle iniziative di cui all’articolo 2, la Regione si impegna a garantire annualmente,
subordinatamente alla disponibilità di risorse nel corrispondente capitolo di Bilancio regionale, l’importo di
€ 40.000,00, coerentemente con la programmazione delle attività all’uopo predisposta, da corrispondere
entro il primo semestre dell’anno di riferimento ad esclusione della corrente annualità 2023 in cui il
contributo verrà riconosciuto alla firma del presente Protocollo. Detta somma verrà erogata a titolo di
anticipazione, mentre si prevede, a conclusione di ogni annualità, la presentazione da parte del Gruppo
Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica, di una relazione descrittiva delle attività di
vigilanza e controllo effettuate.
La somma predetta di € 40.000,00 sarà corrisposta in conto entrate dello Stato sul capitolo 2466/5 “Somme
da riassegnare all’Arma dei Carabinieri in base all’art.13, comma 3 lettera b), del Decreto Legislativo 19
agosto 2016 n.177″, dandone comunicazione all’Ufficio Bilancio del Comando Generale dell’Arma dei
La suddetta relazione descrittiva delle attività svolte sarà redatta annualmente da parte del Comando
Carabinieri Gruppo per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica, salvaguardando tutti gli aspetti di
riservatezza connessi alla specifica missione istituzionale.
Si dà atto che la gestione dei fondi messi a disposizione nel capitolo sopra indicato avviene nel rispetto di
quanto previsto dall’art.511, co. 10 del D.P.R.90/2010.
4. REFERENTI
Per la Regione, il referente è da individuarsi nel Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica
ovvero nel Dirigente da esso stesso delegato.
Per il Comando Carabinieri, il referente è da individuarsi nel comandante pro tempore del Gruppo per la
Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Venezia, ……………………………..
Per ARPAV, il referente è da individuarsi nel Direttore Generale, ……………..
5. DURATA
La collaborazione prevista dal presente Protocollo d’intesa ha durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di
sottoscrizione. Tale termine potrà essere prorogato di comune accordo tra le parti contraenti.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi
connessi con l’esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del
trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati
personali sanciti dall’art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) o art. 3 del D.Lgs. n. 51/2018, qualora
il trattamento sia svolto per finalità di polizia.
Per la Regione
Il Presidente …………………
Per ARPAV
Il Direttore Generale ……………………………
Per il Comando Carabinieri
Il Comandante del Gruppo per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica di Venezia
……………………………………
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