
(AGENPARL) – mer 24 gennaio 2024 Le Comunità Energetiche Rinnovabili – “FAQ”
1. Cosa è una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)?
Una CER è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le
amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di
protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità
di uno o più soggetti associatisi alla comunità.
In una CER l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori,
localizzati all’interno di uno medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di
distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.
2. Quale è l’obiettivo di una CER?
L’obiettivo principale di una CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri
o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile.
3. Quali sono gli ulteriori vantaggi per il Paese della diffusione delle CER?
Le CER sono uno strumento in grado di contribuire in modo significativo alla diffusione di impianti a fonti
rinnovabili, alla riduzione dell’emissione di gas serra e all’indipendenza energetica del Paese.
4. Come si costituisce una CER?
Per prima cosa è necessario individuare le aree dove realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli
utenti con cui associarsi e condividere l’energia elettrica.
È poi necessario costituire legalmente la CER, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa,
cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc, ossia dotare la CER di una propria
autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi
costitutivi. Ogni CER è, pertanto, caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto.
L’adesione alla CER di un consumatore di energia o di un produttore di energia rinnovabile può avvenire nella
fase di costituzione legale della CER, ovvero in una fase successiva, secondo le modalità previste negli atti e
negli statuti delle stesse CER.
5. Le grandi imprese possono far parte di una CER?
No, le grandi imprese non possono essere membri di una CER ma possono far parte di un gruppo di
autoconsumatori rinnovabili .
6. Chi aderisce alla CER ha dei vincoli sulla fornitura di energia elettrica?
Tutti i partecipanti alla CER – che siano consumatori finali di energia elettrica o autoconsumatori (ossia
consumatori che possiedono un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che producono energia per sé
stessi e per i componenti della CER) – mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta
del fornitore di energia elettrica e hanno la facoltà di uscire dalla Comunità quando lo desiderano, secondo le
regole e le indicazioni contenuti nello statuto. Le stesse facoltà di ingresso e di uscita sono altresì garantite ai
produttori da fonte rinnovabile.
7. Chi può far parte di una CER?
Una CER è una comunità che aggrega produttori da fonti rinnovabili e consumatori di energia. È quindi
possibile partecipare alla CER in qualità di:
a) produttore di energia rinnovabile, soggetto che realizza un impianto fotovoltaico (o di altra
tipologia, si veda il successivo punto xx);
b) autoconsumatore di energia rinnovabile, soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte
rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere con il resto della
comunità l’energia in eccesso;
c) consumatore di energia elettrica, soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di
energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti
dall’energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in tale
casistica anche i clienti cosiddetti “Vulnerabili” e le famiglie a basso reddito.
8. Quali tipologie di impianti FER possono far parte di una CER? Solo gli
impianti fotovoltaici?
Tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere inseriti in una CER come unità di produzione.
Sono quindi inclusi gli impianti fotovoltaici, ma può essere inserito nelle CER qualunque tipo di impianto
rinnovabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, idroelettrico, eolico, biogas, biomasse solide ecc.
9. Quali sono i principali requisiti degli impianti di produzione che
possono accedere alle CER?
Per poter accedere agli incentivi previsti per le CER gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono
avere potenza non superiore a 1 MW.
Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione, anche se possono far parte di una CER impianti già
realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore
del D.lgs. 199/2021) e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER. Inoltre, ai fini
dell’accesso ai benefici previsti dal Decreto di incentivazione, gli impianti non devono beneficiare di altri
incentivi sulla produzione di energia elettrica.
10. Esiste un vincolo relativamente alla posizione geografica dei
produttori e dei consumatori membri della stessa CER ai fini
dell’accesso agli incentivi?
Si, esiste un vincolo geografico. Tutti i consumatori e tutti i produttori devono essere ubicati nell’area
geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla medesima cabina
elettrica primaria.
11. Come posso verificare il suddetto vincolo geografico della
medesima cabina primaria di appartenenza?
Sul sito istituzionale del GSE è presente un portale con la mappa interattiva delle cabine primarie presenti sul
territorio nazionale.
Su tale sito è possibile:
a) avere una informazione grafica, basata su geolocalizzazione, dell’area sottesa ad una medesima
cabina primaria;
b) verificare il codice della cabina primaria di una determinata posizione geografica individuata
dall’indirizzo e CAP.
E’ possibile consultare il portale GSE al seguente link https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappainterattiva-delle-cabine-primarie – link in fase di aggiornamento
12. Quali sono gli incentivi statali previsti per la costituzione delle CER?
Per tutte le CER sono previsti incentivi sull’energia autoconsumata sotto due diverse forme:
1) Una tariffa incentivante sull’energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri
della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE – che si occupa anche del calcolo dell’energia
autoconsumata virtualmente – per un periodo di per 20 anni dalla data di entrata in esercizio di
ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia
dell’impianto e del valore di mercato dell’energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore
maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica. (Per informazioni
dettagliate sulla valorizzazione economica della tariffa incentivante si rimanda al successivo punto
2) Un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito dall’ARERA – Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh (Per informazioni
dettagliate sulla valorizzazione economica di tale corrispettivo si rimanda al successivo punto 13).
Inoltre, tutta l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei
produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l’accesso alle
condizioni economiche del ritiro dedicato.
Infine, per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a
5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere
sulle risorse del PNRR. (Per informazioni dettagliate su tale contributo in conto capitale si rimanda al
successivo punto 15).
13. Quanto vale la tariffa incentivante riconosciuta dal GSE?
La tariffa incentivante riconosciuta dal GSE, sulla quantità di energia elettrica autoconsumata da una CER, è
costituita da una parte fissa ed una variabile.
• Tariffa incentivante = Parte fissa + Parte variabile. La parte fissa varia in funzione della taglia
dell’impianto, la parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell’energia.
La tariffa incentivante si riduce nella parte fissa all’aumentare della potenza degli impianti, mentre la parte
variabile oscilla tra 0 e 40€/MWh in funzione del prezzo dell’energia (al diminuire del prezzo di mercato
dell’energia la parte variabile aumenta fino ad arrivare al massimo a 40€/MWh).
Inoltre, al fine di tener conto della minor producibilità degli impianti fotovoltaici installati nelle Regioni centro
settentrionali rispetto a quelli posizionati nel Regioni del Sud Italia, sono previste le seguenti maggiorazioni
tariffarie:
+4 €/MWh, per le regioni del centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo);
+10 €/MWh per le regioni del nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia,
Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto).
14. A quanto ammonta il corrispettivo di valorizzazione ARERA per
l’energia condivisa?
Il GSE, per ciascuna CER, sulla base della quantità di energia elettrica autoconsumata, determina il
corrispettivo di valorizzazione ARERA da riconoscere a ciascuna CER. Tale corrispettivo varia ogni anno in
funzione dei corrispettivi determinati da ARERA per l’energia elettrica condivisa (nel 2023 era pari a 8,48
€/MWh).
15. Cosa si intende per energia autoconsumata virtualmente?
La tariffa incentivante e il contributo ARERA sono riconosciuti esclusivamente sull’energia elettrica
autoconsumata dalla CER. Tale quantità di energia è pari a quella virtualmente condivisa, in ciascuna ora, tra
i produttori e i consumatori membri della CER, ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla
stessa Cabina Primaria.
L’energia elettrica autoconsumata è determinata dal GSE, quindi senza nessun onere per i membri della
comunità, sulla base delle misure trasmesse automaticamente dai distributori di energia al GSE.
Per ciascuna ora il GSE verificherà a quanto ammonta l’energia prodotta da tutti gli impianti facenti parte di
una medesima CER e a quanto ammonta l’energia prelevata da ciascun consumatore della CER. L’energia
autoconsumata sarà quindi pari al minor valore tra questi due somme di energia.
16. Quali sono le modalità di richiesta di accesso alla tariffa incentivante
e al contributo ARERA?
La richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA deve essere presentata utilizzando il
Portale informatico messo a disposizione dal medesimo GSE previa registrazione al link disponibile
all’indirizzo internet https://areaclienti.gse.it.
17. Chi può beneficiare del contributo in conto capitale del PNRR?
Il soggetto beneficiario del contributo PNRR è colui che sostiene l’investimento per la realizzazione
dell’impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW, inserito in CER, ubicato in Comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
18. A quanto ammonta il contributo PNRR?
Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti
FER, nei limiti delle spese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di
potenza:
1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile
ai sensi della legislazione sull’IVA.
19. Quali sono le modalità di richiesta di accesso al contributo PNRR?
Il soggetto beneficiario potrà presentare la richiesta di accesso al contributo PNRR a seguito dell’apertura
dello sportello da parte del GSE, utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal medesimo GSE. È
necessario preliminarmente registrarsi al Portale attraverso il link disponibile all’indirizzo internet
https://areaclienti.gse.it.
20. Quali sono le spese ammissibili per il calcolo del contributo PNRR?
Sono ammissibili le seguenti spese:
realizzazione di impianti a fonti rinnovabili
fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo
acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software
opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento
connessione alla rete elettrica nazionale
studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari
progettazioni, indagini geologiche e geotecniche
direzione lavori e sicurezza
collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo
essenziali all’attuazione del progetto
Le ultime quattro voci di spese di cui sopra sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo
ammesso a finanziamento.
21. Posso richiedere il contributo PNRR per un impianto fotovoltaico
oggetto di un contratto di leasing finanziario?
No, non sono considerate come spese ammissibili ai fini del contributo PNRR le spese relative a beni oggetto
di un contratto di leasing finanziario.
22. E’ possibile cumulare la tariffa incentivante con il contributo PNRR
o altri contributi Regionali/provinciali in conto capitale?
Si, la tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale, nella misura
massima del 40%, a fronte di una decurtazione della tariffa incentivante del 50% Pertanto, se un produttore
ottenesse un contributo in conto capitale di qualunque tipologia superiore al 40% del costo dell’investimento
(calcolato sulla base dei massimali precedentemente illustrati), non è possibile ottenere la tariffa
incentivante per l’energia elettrica prodotta dall’impianto in questione.
23. E’ possibile cumulare la tariffa incentivante ed il contributo PNRR
con il “Superbonus”? E se invece ho beneficiato delle detrazioni fiscali
per ristrutturazione edilizia al 50%?
No. La tariffa incentivante non si applica all’energia elettrica che è stata prodotta da impianti fotovoltaici che
hanno avuto accesso al Superbonus. Per tali impianti resta comunque il diritto di ottenere il contributo ARERA
per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata.
È invece possibile ottenere la tariffa incentivante nel caso si sia fruito delle detrazioni fiscali al 50% per
ristrutturazioni edilizie (previste dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Tali impianti però non
possono accedere ad altri contributi in conto capitale, compreso quello previsto dal PNRR.
24. Nel caso in cui si ottiene il contributo PNRR o altro contributo, è
prevista una riduzione della tariffa incentivante?
Si. Nel caso in cui l’impianto risulta beneficiario di un finanziamento in conto capitale, la tariffa incentivante
viene ridotta proporzionalmente in funzione della % di cofinanziamento. Nel caso limite del 40% di contributo
in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta del 50%.
25. È possibile inserire in una CER un sistema di accumulo?
Sì, è possibile. L’energia accumulata viene considerata, tramite appositi algoritmi, come energia condivisa
all’interno della CER e quindi incentivata.
26. Una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici può appartenere a
una CER?
Sì, in una CER possono essere presenti anche infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e l’energia assorbita
per la ricarica di autoveicolo, tramite appositi algoritmi, viene considerata dal GSE ai fini del calcolo
dell’energia condivisa all’interno della CER.
27. Un soggetto può appartenere a due diverse CER?
No, gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e le singole utenze di consumo di clienti finali
possono appartenere ad una sola CER.
È possibile, tuttavia che uno stesso soggetto possa appartenere a due diverse CER con distinte utenze di
consumo o impianti di produzione nella propria titolarità.
28. Cosa è un Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile?
Un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile è un insieme di almeno due autoconsumatori che si
associano per condividere l’energia elettrica prodotta dall’impianto di produzione da fonte rinnovabile e che
si trovano nello stesso edificio (ad esempio i condòmini facenti parte di un condominio in cui è installato un
impianto fotovoltaico).
29. I centri commerciali possono associarsi come gruppo di
autoconsumatori?
Si. I produttori e i clienti finali del centro commerciale possono associarsi come gruppo di autoconsumatori.
La richiesta di accesso agli incentivi potrà essere presentata da uno dei soggetti facenti parte della
configurazione oppure da soggetti costituiti per la gestione degli spazi e servizi comuni (quale ad esempio
consorzi).
30. Cosa è un autoconsumatore individuale a distanza?
Un autoconsumatore individuale “a distanza” è un cliente finale che produce e consuma energia elettrica
rinnovabile per il proprio consumo utilizzando la rete di distribuzione. È costituito da almeno da due punti di
connessione di cui uno che alimenti l’utenza di consumo intestata al cliente finale e un altro a cui è collegato
un impianto di produzione.