(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2023(AGENPARL) – mar 13 giugno 2023 Nota stampa
In coma nel 2020 ottiene giustizia
Il TAR della Puglia riconosce a Nica Chisena l’opportunità di curarsi all’estero
Il 10 ottobre del 2020 Domenica Chisena, per tutti i suoi cari Nica, entra in coma. Ha soli 39 anni, e la sua storia, il suo tortuoso percorso di cure per recuperare l’enorme deficit dovuto dalla rottura di un aneurisma cerebrale e l’iter legale per veder riconosciuto il costo economico delle stesse, sono oggi i regali che questa donna, e il suo compagno Danilo Zanni, consegnano a pazienti come lei e ai loro cari.
Nica, infatti, grazie a una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia e al ricorso presentato dal compagno, nel frattempo diventato suo amministratore di sostegno, è riuscita in una impresa di dignità destinata a fare scuola e che da oggi costringe le autorità sanitarie locali (ASL di Taranto) a non trincerarsi più dietro reticenze e silenzi di fronte a casi come il suo.
Il TAR con sentenza dello scorso febbraio divenuta definitiva pochi giorni fa, ha annullato il provvedimento dell’ASL di Taranto con cui il 30 aprile del 2021, dopo i pellegrinaggi di Nica nell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto, nei centri di neuro riabilitazione di Crotone, Fontanellato e infine di Montecatone, negava il rimborso di spese sanitarie per il ricovero di Nica Chisena nel Centro “O. Landeskrankenhaus Hochzirl-Natters” in Austria.
Una sentenza, frutto del lavoro di analisi del caso fatto dagli avvocati Massimino Crisci e Pietro D’Alfonso, che ha il suo nocciolo in due parole: “deficit motivazionale”.
Cioè, l’ASL malgrado l’evidente miglioramento delle condizioni neuro-fisiche della paziente dopo il ricovero in Austria, malgrado i pareri italiani che invece di fatto “condannavano” Nica a percorsi neuro-riabilitativi standard e che non tenevano in considerazione la specificità del caso, malgrado documenti e relazioni mediche, decideva di non motivare adeguatamente il suo “No” e sceglieva di non assumersi la responsabilità di firmare la richiesta di rimborso per cure effettuate all’estero, rispedendo così al mittente ogni possibile interlocuzione, scegliendo un più generico e difensivo veto su strutture estere.