
(AGENPARL) – gio 27 aprile 2023 Corte di giustizia
dell’Unione europea
Stampa e Informazione
Sezione italiana
Nota per la stampa – documento non ufficiale
Sentenza nella causa [C-549/21,](https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C%2CT%2CF&num=C-549/21&parties) Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a./Commissione
(Impugnazione – Politica economica e monetaria – Fondo bancario di protezione dei depositi – Salvataggio della Banca delle Marche- Qualificazione di “aiuti di Stato” – ricorso per danni)
La Commissione non può essere ritenuta responsabile di aver impedito il salvataggio di Banca delle Marche.
La Corte conferma la decisione in tal senso del Tribunale
La Fondazione della Cassa di Risparmio di Pesaro ed altre quattro banche marchigiane hanno impugnato innanzi alla Corte di Giustizia la sentenza del Tribunale dell’Unione del 30 giugno 2021, che aveva rigettato la loro richiesta di risarcimento dei danni cagionati dalla Commissione europea nell’impedire il salvataggio della Banca delle Marche da parte del Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD).
Il 15 ottobre 2013 Banca delle Marche è stata posta in amministrazione straordinaria. I commissari hanno tentato di risolvere la crisi con un intervento di sostegno da parte del FITD; la Commissione ha indirizzato quattro lettere alle Autorità italiane, comunicando che detto intervento avrebbe potuto costituire un aiuto di Stato e che sarebbe stato pertanto opportuno aprire una procedura formale ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3 TFUE ai fini dell’eventuale approvazione dell’intervento. Vista l’urgente necessità di ricapitalizzare la banca, e considerata l’impossibilità di dare esecuzione all’intervento offerto da FITD in assenza di approvazione da parte della Commissione, la Banca d’Italia ha avviato una procedura di risoluzione di Banca delle Marche.
Analogo intervento di FITD in favore di altra banca, la TERCAS, è stato censurato dalla Commissione in quanto aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno[1](#_ftn1). La Corte di Giustizia, però, ha annullato detta decisione, affermando l’insussistenza di un aiuto di Stato[2](#_ftn2).
Sulla scorta di tale motivazione, le banche interessate hanno adito il Tribunale dell’Unione. Esse assumono l’erroneità della posizione della Commissione in ordine alla natura di aiuto di Stato dell’intervento di FITD in favore della Banca delle Marche, trattandosi di un fondo di diritto privato al quale partecipano soltanto soggetti privati; esse collegano causalmente l’erronea posizione della Commissione alla scelta della Banca d’Italia di sciogliere la Banca delle Marche. Tale scioglimento avrebbe causato danni alle ricorrenti nelle loro qualità di azioniste e obbligazioniste subordinate di Banca delle Marche, sicché esse ne hanno chiesto il risarcimento alla Commissione per responsabilità extracontrattuale.
Con sentenza del 30 giugno 2021[3](#_ftn3), il Tribunale UE ha respinto il ricorso per inesistenza di un nesso causale “sufficientemente diretto” tra il comportamento asseritamente illecito della Commissione ed il pregiudizio dedotto dalle ricorrenti. In particolare, secondo il Tribunale, non c’è prova sufficiente a dimostrare che la decisione delle Autorità italiane sia stata condizionata in modo determinante dalla Commissione e che, viceversa, esse non abbiamo deciso in autonomia, sulla base di proprie valutazioni inerenti tempi, modi e presupposti della risoluzione di Banca delle Marche. In sintesi, ad avviso del Tribunale, la risoluzione di Banca delle Marche da parte delle Autorità italiane sarebbe stata essenzialmente determinata dal suo stato di dissesto. Per tale ragione, pur avendo ostacolato/impedito l’intervento di salvataggio da parte del FITD, la Commissione non può essere considerata responsabile della decisione di risoluzione di Banca delle Marche.
Con la sentenza in data odierna, la Corte respinge l’impugnazione e conferma la sentenza del Tribunale. La Corte giudica la correttezza del percorso argomentativo del Tribunale. Afferma, inoltre, che le quattro lettere della Commissione alle autorità italiane non potevano essere considerate illegittime alla data della loro adozione, nonostante il nesso esistente con il caso relativo a Banca Tercas. Ciò in quanto le lettere sono antecedenti alla sentenza che ha accertato l’illegittimità della valutazione della Commissione sull’intervento del FITD a favore di Banca Tercas. Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, l’illegittimità di un atto o di un comportamento che può implicare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione deve essere valutata in funzione degli elementi di diritto e di fatto esistenti al momento dell’adozione di tale atto o comportamento.
[1] Decisione (UE) 2016/1208 relativa all’aiuto di Stato SA. 39451 in data 23 dicembre 2015.
[1] Sentenza della Corte del 2 marzo 2021, Commissione/Italia e a. (C-425/19 P), che conferma la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2019, Italia e a.7Commissione (T-98/16, T-196/16 e T-198/16).
[1] Sentenza del Tribunale in data 30 giugno 2021, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a./Commissione ([T-635/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-635/19) e [CP n. 116/21](https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-06/cp210116it.pdf)).
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IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l’impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia
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Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
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[1](#_ftnref1) Decisione (UE) 2016/1208 relativa all’aiuto di Stato SA. 39451 in data 23 dicembre 2015.
[2](#_ftnref2) Sentenza della Corte del 2 marzo 2021, Commissione/Italia e a. (C-425/19 P), che conferma la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2019, Italia e a.7Commissione (T-98/16, T-196/16 e T-198/16).
[3](#_ftnref3) Sentenza del Tribunale in data 30 giugno 2021, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a./Commissione ([T-635/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-635/19) e [CP n. 116/21](https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-06/cp210116it.pdf)).