
(AGENPARL) – gio 27 aprile 2023 Corte di giustizia
dell’Unione europea
Stampa e Informazione
Sezione italiana
Lussemburgo, 27 aprile 2023
Nota per la stampa – documento non ufficiale
Sentenza nella causa [C-686/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-686/21), Legea (IT)
(Diritto dei marchi – Direttiva 89/104/CEE – Direttiva (UE) 2015/2436 – Regolamento (CE) 40/94 – Regolamento (UE) 2017/1001 – Diritti esclusivi del titolare di un marchio – marchio appartenente a più persone – Condizioni di maggioranza richieste tra i contitolari per la concessione e la revoca di una licenza del marchio)
Contitolarità di un marchio: le norme di formazione del consenso collettivo per l’esercizio dei diritti dipendono dal diritto nazionale applicabile
La Corte suprema di cassazione deve dirimere una controversia su un marchio in comproprietà a varie persone, appartenenti a una stessa famiglia. Si tratta del marchio LEGEA, registrato sia a livello nazionale che unionale per articoli sportivi. I contitolari avevano deciso di cedere l’uso di tale marchio ad una società, ma uno di loro ha successivamente scelto di porre fine a tale cessione; gli altri contitolari si oppongono alla decisione di revocare la licenza d’uso.
I dubbi del giudice del rinvio riguardano le norme relative alla cessione dell’uso del marchio da parte del titolare in un caso di proprietà concorrente. Per fugare tali dubbi, il giudice di rinvio chiede alla Corte di interpretare le norme dell’UE in materia di marchi.
In particolare, la Corte di cassazione vuole sapere se il diritto dell’Unione disciplina il regime di formazione del consenso collettivo, sia per la concessione di una licenza d’uso del marchio ad un terzo che per la revoca di tale licenza. In pratica, chiede se la concessione o la risoluzione di una licenza d’uso di un marchio nazionale o di un marchio dell’Unione detenuto in comproprietà richieda una decisione adottata all’unanimità dai contitolari o a maggioranza di questi.
Con la decisione odierna, la Corte rileva che le norme del diritto dell’Unione prevedono la possibilità che un marchio appartenga a plurime persone, ma che esse non stabiliscono le regole di esercizio dei relativi diritti da parte dei contitolari. Ne consegue che le modalità di adozione della decisione di concedere o di risolvere una licenza di utilizzazione del marchio in comproprietà sono disciplinate dal diritto dello Stato membro in cui è registrato il marchio. Dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 40/94 risulta che il marchio dell’Unione, in quanto oggetto di proprietà, è considerato un marchio nazionale registrato nello Stato membro determinato secondo le norme previste in tale articolo.
In conclusione, la questione se la concessione o la risoluzione di una licenza d’uso di un marchio nazionale o di un marchio dell’Unione, detenuto in comproprietà, richieda una decisione adottata all’unanimità dai contitolari o a maggioranza dei medesimi dipende dal diritto nazionale applicabile.
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IMPORTANTE:Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.