
(AGENPARL) – gio 16 febbraio 2023 Il diritto dell’Unione osta a che autorità nazionali possano ottenere, senza giustificazione, la sospensione di una decisione definitiva di ritorno di un minore
L’imperativo di efficacia e di celerità che disciplina l’adozione di una decisione di ritorno di un minore s’impone anche nell’ambito dell’esecuzione di una siffatta decisione
Sentenza della Corte nella causa C?638/22 PPU | Rzecznik Praw Dziecka e a. (Sospensione della decisione di ritorno)
In allegato il comunicato stampa in italiano
Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
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Testo Allegato:
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Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
COMUNICATO STAMPA n. 31
/23
Lussemburgo, 16 febbraio 2023
Sentenza della Corte nella causa C
–
638/22
PPU |
Rzecznik Praw Dziecka e
a.
(Sospensione della decisione
di ritorno)
Il diritto dellâ??Unione osta a che autorità nazionali possano ottenere, senza
gi
ustificazione, la sospensione di una decisione definitiva di ritorno di un
minore
Lâ??imperativo di efficacia e di celerità che disciplina lâ??adozione di una decisione di ritorno di un minore sâ??impone
anche nellâ??ambito dellâ??esecuzione di una siffatta decision
e
Dal 2022 il codice di procedura civile polacco consente al Procuratore generale, al Difensore civico per i minori e al
Difensore civico di ottenere la sospensione dellâ??esecuzione
di una
decisione giu
diziaria definitiva che dispone
il
ritorno di minori, e
messa in base alla Convenzione dellâ??Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di
minori.
Tali autorità non sono tenute a motivare la loro domanda di sospensione.
la sospensione dellâ??esecuzione per un periodo d
i due mesi.
Inoltre, qualora le summe
nzionate autorità propongano
r
icorso per cassazione avverso l
a decisione di ritorno, la sospensione è prorogata di diritto fino alla conclusione del
procedimento dinanzi alla Corte suprema.
Per di più, anche laddove tal
e impugnazione fosse respinta, la
sospensione potrebbe essere nuovamente ottenuta nellâ??ambito di unâ??impugnazione straordinaria.
Due minori, nati in Irlanda da genitori polacchi, hanno risieduto dalla nascita in tale Stato membro.
Nel corso
dellâ??estate 2021
i minori e la loro madre sono andati in vacanza in Polonia, con il consenso del padre.
2021 la madre ha informato il padre che sarebbe rimasta in modo permanente in questâ??ultimo Stato membro
insieme ai figli.
Il padre, il
quale non aveva acc
onsentito a un siffatto trasferimento permanente, ha proposto
dinanzi agli organi giurisdizionali polacchi una domanda di ritorno dei figli.
La Corte dâ??appello di Varsavia ha
confermato lâ??ordinanza del giudice di primo grado che aveva disposto il ritorno i
n Irlanda dei due minori in parola.
Dopo che la decisione di ritorno è divenuta esecutiva, il Difensore civico per i minori e il Procuratore generale
La Corte dâ??appello di Varsavia h
a espresso dubbi per quanto riguarda la compatibilità di una siffatta sospensione
con il requisito di celerità previsto dal regolamento «Bruxelles II bis» relativo alla competenza, al riconoscimento e
allâ??esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale
e in materia di responsabilità genitoriale
1
.
Inoltre, dal
momento che la sospensione può essere chiesta da autorità che non hanno la qualità di organo giurisdizionale e
che lâ??esercizio di tale facoltà non è soggetto a sindacato giurisdizionale, il giudice
polacco ha chiesto alla Corte se la
,
sancito dalla Carta dei
diritti fondamentali dellâ??Unione europea.
Nella sua sentenza resa in data odierna, la Corte ricord
a che, in conformità al regolamento «Bruxelles II bis»,
i
giudici competenti degli Stati membri sono tenuti ad adottare la decisione di ritorno del minore di cui
1
Regolamento (CE)
n.
2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e allâ??esecuzione delle decisioni i
n
materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n.
1347/2000 (GU 2003, L
338,
pag.
1).
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
Restate connessi
!
trattasi entro un termine particolarmente breve e rigido
.
In linea di principio, una siffatta
decisione devâ??essere
legislazione nazionale.
Il ritorno di un minore illecitamente sottratto può
non
essere disposto solo in casi specifici ed
eccezi
onali, debitamente giustificati.
La Corte evidenzia, a tal riguardo, che
il regolamento
«Bruxelles II bis»
completa e precisa la Convenzione dellâ??Aia del 1980
.
I due testi citati
costituiscono un insieme normativo
indivisibile che trova applicazione ai pro
cedimenti di ritorno dei minori illecitamente trasferiti allâ??interno dellâ??Unione.
La Corte indica che
il requisito di efficacia e di celerità che disciplina lâ??adozione di una decisione di ritorno
sâ??impone alle autorità nazionali anche nellâ??ambito dellâ??esec
uzione di una siffatta decisione.
Lâ??esecuzione
diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali e, in particolare, dei
diritti fondamentali del minore.
A parere della Corte, la soluzione adottata dal legislatore polacco può compromettere lâ??effetto utile del regolamento
«Bruxelles II bis».
La Corte sottolinea che una sospensione iniziale della durata di due mesi
eccede
, di
per sé sola, il
termine entro il quale la decisione di ritorno devâ??essere adottata, in conformità a tale regolamento.
Inoltre, dal
momento che le autorità che possono chiedere la sospensione non sono tenute a motivare la loro domanda e che
lâ??esercizio di t
ale prerogativa non è soggetto a un qualsivoglia sindacato giurisdizionale,
la legislazione di cui
trattasi non garantisce che il ritorno del minore nel suo luogo di residenza abituale possa essere sospeso
solo in casi specifici, eccezionali e debitamente
motivati
.
La Corte respinge altresì lâ??argomento secondo il quale tale legislazione consentirebbe alle autorità di proporre
ricorso per cassazione e di evitare che i minori interessati subiscano un danno irreparabile.
a tale punto, la
Corte constat
a che la tutela giurisdizionale del minore contro un siffatto rischio è, in linea di principio, già garantita
dallâ??esistenza di un ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale.
La Corte ritiene che
il diritto dellâ??Unione non
imponga agli Stati membri di pre
vedere un ulteriore grado di giudizio avverso la decisione di ritorno,
qualora tale decisione sia stata adottata nellâ??ambit
o di un procedimento che preveda
già due gradi di
giudizio e qualora detto procedimento consenta di tenere in considerazione lâ??esiste
nza di rischi in caso di
ritorno del minore interessato
.
A for
agli Stati membri di attribuire un effetto
sospensivo automatico ai ricorsi proposti avverso una siffatta decisione, come quello previsto dalla legislazione
pola
cca di cui trattasi.
IMPORTANTE:
Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nellâ??ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito allâ??interpretazione del diritto dellâ??Unione o alla validità di u
n
atto dellâ??Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema
simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi dâ??informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il
testo integrale
della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della
pronuncia
Contatto stampa: Cristina Marzagalli
â??
(+352) 4303 8575
.
Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «
Europe by Satellite
”
â??
(+32) 2 2964106
.