
(AGENPARL) – mer 30 agosto 2023 Consigliere della Provincia Autonoma di Trento
Alex Marini
Al prof. Giacomo Lasorella
Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Al dott. Marco Sembenotti
Presidente del Comitato Provinciale per le Comunicazioni di Trento
Trento, 30 agosto 2023
Oggetto: Videomessaggio del sindaco Daniele Paoli e della vicesindaca Antonella Brunet
del 29 agosto 2023 sulla pagina istituzionale Facebook del Comune di Primiero San
Martino di Castrozza. Segnalazione di violazione dell’art. 9, L.28/2000 (comunicazione
istituzionale nel periodo elettorale)
Con la presente si segnala all’Autorità in indirizzo che con decreto del Presidente del
Presidente della Provincia autonoma di Trento n.8 del 14 aprile 2023 è stata individuata la
data di convocazione dei comizi elettorali e degli adempimenti conseguenti per le elezioni del
22 ottobre 2023 del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.
In data 29 agosto 2023 il sindaco Ing. Paoli Daniele ha pubblicato sulla pagina istituzionale
Facebook del Comune di Primiero San Martino di Castrozza un video messaggio
elettori locali che non intende presentarsi alle elezioni provinciali al fine di poter garantire
continuità amministrativa al Comune nella realizzazione degli investimenti che sono stati
assicurati con i finanziamenti erogati dalla Provincia di Trento nel corso degli ultimi 5 anni.
Ha altresì annuciato che la Giunta comunale ha deciso di proporre un candidato a cui si
possono rivolgere gli elettori non potendo essere lui medesimo il candidato in quanto avrebbe
dovuto dimetttersi dando discontinuità all’attività amministrativa. La Giunta comunale ha
dunque scelto la vicesindaca Antonella Brunet quale candidata per dare appoggio alla lista
del presidente della Provincia di Trento e futuro candidato alla Presidenza, il leghista
Maurizio Fugatti. Nel medesimo video sono riprese le dichiarazioni elettorali della
vicesindaca Anontella Brunet, la quale si è sentita in dovere di dichiarare sul canale
istituzionale del Comune il sostegno al candidato presidente Fugatti in ragione del fatto che lo
stesso avrebbe assicurato un’attenzione particolare al territorio comunale accettando così
forzatamente la candidatura che le è stata proposta.
Il videomessaggio ha suscitato un certo clamore nell’opinione pubblica locale per evidenti
ragioni connesse alla totale mancanza di imparzialità da parte degli amministratori comunali
ed è stato oggetto dell’attenzione dei media locali (L’incredibile (e poco istituzionale)
endorsement a Fugatti del sindaco del Primiero: ”La vicesindaca nella sua lista. Lui ha
sempre avuto a cuore il nostro territorio” – Il Dolomiti online, 30 agosto 2023).
Si ritiene che il suddetto videomessaggio sia stato diramato sui canali istituzionali del
comune di in violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 sia per il contenuto
dello stesso che per lo strumento utilizzato per divulgarlo.
L’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000 n. 28 (“Disposizioni per la parità di accesso ai
mezzi di informazione e durante le campagne elettorali e referendarie e per la
comunicazione politica”), stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e
fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche
di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale
ed indispensabile per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni, e che tale divieto trova
applicazione per ciascuna consultazione elettorale. La comunicazione oggetto della
segnalazione risulta riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale, come
individuata dall’articolo 1 della legge n.150/2000.
La portata del divieto sancito dall’art. 9 della legge 28/2000, è sistematicamente ribadita con
circolari del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento in occasione di tutte le
elezioni con le quali è richiamato il divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere
attività di comunicazione “dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle
operazioni di voto”.
Dalla lettura della norma si evince che le Pubbliche Amministrazioni, nello svolgersi della
loro attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale, debbano evitare che le scelte
di voto possano essere influenzate da soggetti istituzionali attraverso la diffusione di
contenuti che, pur formalmente riconducibili ad una finalità informativa, siano
sostanzialmente non neutrali e forniscano una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali,
dell’amministrazione e dei suoi organi titolari.
La citata interpretazione è stata ribadita dal Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni che ha approvato il regolamento attuativo della legge 22 febbraio 2000, n.28
(Delibera n. 1/18/CONS). Tale documento specifica le regole cui devono uniformarsi la
comunicazione politica e l’informazione radiotelevisiva nel corso della campagna elettorale
sottolineando che la presenza equilibrata delle forze politiche, il contraddittorio ed il
confronto dialettico, sono condizioni essenziali per garantire la diffusione di un’informazione
completa e imparziale e per assicurare condizioni di effettiva parità di trattamento.
Si ribadisce infine che le iniziative oggetto della segnalazione ricadono nel periodo di
applicazione del divieto sancito dall’art.9 della legge 22 febbraio 2000, n.28 e cioè
antecedente alle votazioni per l’elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento.
Risultano altresì prive dei requisiti cui il citato articolo 9 àncora la possibile deroga al divieto
ivi sancito. In particolare, difettano del requisito dell’indispensabilità e dell’indifferibilità ai
fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’ente in quanto le iniziative
avrebbero potuto essere efficacemente organizzate e soprattutto comunicate successivamente
la data di svolgimento delle elezioni; difettano altresì del requisito dell’impersonalità, in
quanto le dichiarazioni del sindaco e della vicesindaca, esprimono pareri di parte,
orientamenti politici e giudizi sull’operato del Presidente della Provincia e futuro candidato
alla Presidenza in ordine all’erogazione di denaro pubblico all’amministrazione comunale in
una logica do ut des, ovvero la logica tipica del contratto innominato del diritto romano che si
utilizza a proposito di favori che si fanno nella previsione di ricevere adeguato
contraccambio.
A tale riguardo, poiché la citata legge n. 28 del 2000 attribuisce all’Autorità poteri di
vigilanza e di accertamento, si richiede di valutare l’adozione di idonei provvedimenti nei
confronti del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, in considerazione della palese
violazione dei principi e delle norme prescritti dalla citata normativa a tutela del voto.