
(AGENPARL) – ven 02 settembre 2022 Cause in calendario per il periodo considerato:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=11/09/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=05/09/2022&tri=salle&
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Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=11/09/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=05/09/2022&tri=salle&
cioè, attualmente:
Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 5 all’11 settembre 2022
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Cristina Marzagalli
Sofia Riesino
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Non dimenticate di controllare anche il [Calendario](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/) sul nostro sito web per i dettagli su queste e altre cause.
Mercoledì 7 settembre – h. 9.30
Sentenza nella causa [C-391/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-391/20) Boriss Cilevi?s e.a. (LV)
(Libertà d’impresa – Non discriminazione – Istituti di istruzione superiore pubblici e privati – Obbligo di coltivare e sviluppare la lingua nazionale ufficiale)
Venti membri del Parlamento lettone hanno contestato innanzi alla Corte costituzionale della Lettonia la costituzionalità della legge relativa agli istituti di istruzione superiore, la quale prevede l’obbligo per questi ultimi, compresi gli istituti privati, di dispensare i programmi di insegnamento esclusivamente in lingua lettone, salvo poche eccezioni.
La Corte costituzionale lettone ha chiesto alla Corte di Giustizia se l’obbligo per gli istituti di istruzione superiore di fornire programmi di insegnamento esclusivamente in lingua lettone sia compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con la libertà di stabilimento.
La Corte è chiamata a decidere, riunita in Grande sezione.
[Documenti di riferimento C-391/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-391/20)
Sentenza nella causa [C-624/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-624/20) Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Nature du droit de séjour au titre de l’article 20 TFUE)
(Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo – Soggiorni esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2003/109/CE – Soggiorno per motivi di natura temporanea – Soggiorno in forza di un diritto derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE)
EK, cittadino ghanese con un figlio di nazionalità olandese, ha ottenuto nel 2013 un permesso di soggiorno nei Paesi Bassi ai sensi dell’articolo 20 del TFUE con l’indicazione “familiare di un cittadino dell’Unione”.
Nel 2019 ha richiesto il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, in base alla normativa nazionale che recepisce la direttiva 2003/109. Ritenendo che il diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 20 del TFUE abbia natura temporanea, il Segretariato di Stato per la giustizia e la sicurezza dei Paesi Bassi ha respinto la sua domanda.
E. K. ha presentato ricorso al Tribunale dell’Aia, il quale ha messo in dubbio la natura “temporanea” del diritto di soggiorno ottenuto ai sensi dell’articolo 20 del TFUE ed ha investito della questione la Corte di Giustizia. La Corte si pronuncerà, riunita in Grande sezione.
[Documenti di riferimento C-624/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-624/20)
Giovedì 8 settembre – h. 9.30
Sentenza nella causa [C-659/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-659/20) Ministerstvo životního prost?edí (Perroquets Ara hyacinthe) (CS)
(Protezione delle specie di fauna e flora selvatiche mediante il controllo del loro commercio-Deroghe ai divieti di attività commerciali)
ET alleva pappagalli nella Repubblica Ceca. Nel 2015 ha chiesto all’autorità regionale competente una deroga al divieto di attività commerciali per cinque esemplari di pappagallo Ara Hyacinthe (Anodorhynchus hyacinthius) nati nel 2014 nel suo allevamento. I nonni di questi pappagalli sono stati importati, in un primo tempo, a Bratislava (Slovacchia) e, in un secondo tempo, in automobile, nella Repubblica ceca nel giugno 1993, in circostanze incompatibili con la CITES (convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).
Poiché l’autorità regionale ha rifiutato di concedere la deroga, ET ha presentato ricorso all’autorità giudiziaria ceca.
La Corte di Giustizia è chiamata a decidere il rinvio pregiudiziale presentato dalla Corte amministrativa suprema della Repubblica ceca. La richiesta riguarda l’interpretazione di due regolamenti dell’UE che perseguono l’obiettivo di proteggere le specie della fauna e della flora selvatiche e di garantirne la conservazione mediante controlli sul commercio internazionale di esemplari di tali specie, vale a dire il regolamento (CE) del Consiglio 338/97 e il regolamento (CE) n.865/2006 della Commissione.
[Documenti di riferimento C-659/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-659/20)
Sentenza nelle cause riunite [C-80/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-80/21) D.B.P. (Crédit hypothécaire libellé en devises étrangères) (PL) – [C-81/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-81/21) M. (Crédit hypothécaire libellé en devises étrangères) (PL) – [C-82/21 M](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-82/21). (Crédit hypothécaire libellé en devises étrangères) (PL)
(Clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori – Contratti di credito al consumo)
In Polonia, diversi consumatori hanno sottoscritto mutui in franchi svizzeri (CHF) per l’acquisto di immobili. Questi prestiti sono stati registrati in CHF e messi a disposizione dei consumatori in zloty polacchi, con applicazione del prezzo di vendita del CHF rispetto al PLN come prezzo di conversione. Al contrario, al momento del rimborso delle rate mensili dei prestiti, il prezzo di conversione corrispondeva al prezzo di acquisto di CHF rispetto al PLN .
I consumatori in questione hanno adito il tribunale distrettuale di Varsavia-?ródmie?cie per l’accertamento, ai sensi della direttiva sulle clausole abusive nei contratti di consumo, del carattere abusivo delle clausole relative al meccanismo di conversione, che costituivano parte integrante del contratto di prestito. Il giudice polacco ha chiesto alla Corte di Giustizia se l’anzidetta direttiva contrasti con una giurisprudenza nazionale secondo la quale il giudice, dopo aver constatato la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto di consumo che comporta la nullità di tale contratto nel suo insieme, può sostituire la clausola interpretando le dichiarazioni di volontà delle parti o applicando una disposizione di diritto nazionale di carattere suppletivo, anche se il consumatore non desidera mantenere la validità del contratto.
Il giudice polacco ha chiesto, inoltre, alla Corte se, nell’ambito della soppressione di una clausola abusiva, il giudice nazionale possa limitarsi ad eliminare la parte effettivamente abusiva della clausola o se debba eliminare la clausola nella sua interezza.
[Documenti di riferimento C-80/21, C-81/21, C-82/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-80/21)
Conclusioni nella causa [C-356/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-356/21) TP (Monteur audiovisuel pour la télévision publique) (PL)
(Parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro- Direttiva 2000/78/CE- Divieto di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale)
Un lavoratore autonomo ha fornito servizi di editing a un’emittente televisiva pubblica polacca per sette anni, sulla base di contratti consecutivi a breve termine. Nel dicembre 2017, questa persona e il suo partner hanno pubblicato un video musicale natalizio volto a promuovere la tolleranza verso le coppie dello stesso sesso sul loro canale YouTube. In seguito alla pubblicazione del video, l’emittente televisiva ha informato il lavoratore autonomo che il suo contratto attuale era terminato e che non sarebbe stato rinnovato.
Il lavoratore autonomo ha presentato una richiesta di risarcimento danni al Tribunale di Varsavia nei confronti della stazione televisiva, le cui decisioni sarebbero state prese a causa del suo orientamento sessuale. La Corte polacca ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva quadro sul lavoro osti alla legislazione polacca, che consente il rifiuto di concludere un contratto con un lavoratore autonomo a causa dell’orientamento sessuale di tale persona.
L’Avvocato generale renderà le sue conclusioni sulla questione sottoposta alla Corte .
[Documenti di riferimento C-356/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-356/21)
Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
dell’Unione europea
Lussemburgo L-2925
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Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
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