
(AGENPARL) - Roma, 29 Luglio 2026 - Il biodiritto è oggi uno dei laboratori più dinamici del pensiero giuridico contemporaneo. Le questioni che investono l’inizio e il fine della vita, la procreazione medicalmente assistita, il consenso informato, i trapianti di organi e, più recentemente, l’intelligenza artificiale, pongono interrogativi che travalicano il dato normativo e chiamano il diritto a confrontarsi con la sua stessa funzione: governare il progresso scientifico senza smarrire la centralità della persona.
In questo scenario si colloca La vita umana. Natura, cultura, artificio (Giappichelli, 2026), l’ultima opera di Giovanni Di Rosa, Professore ordinario di Diritto privato e Biodiritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania. Il volume propone una riflessione organica sul biodiritto contemporaneo, ricomponendo in una prospettiva unitaria temi spesso affrontati separatamente e mostrando come il rapporto tra vita, diritto e tecnica costituisca oggi una delle principali sfide dell’ordinamento.
L’originalità dell’opera risiede nella scelta di leggere anche l’intelligenza artificiale non come un fenomeno esclusivamente tecnologico o regolatorio, ma come una nuova frontiera del biodiritto, nella quale torna ad assumere un ruolo decisivo la categoria della persona. Attraverso una costante attenzione alla legislazione, alla giurisprudenza costituzionale e al diritto vivente, Di Rosa propone una visione antropocentrica del diritto, nella quale innovazione scientifica, dignità umana e responsabilità pubblica sono chiamate a dialogare senza cedere né alle semplificazioni ideologiche né al determinismo tecnologico.
A partire dalla recente pubblicazione del volume, abbiamo rivolto al Professor Di Rosa tre domande sui temi che maggiormente caratterizzano il suo percorso di ricerca: la centralità della persona quale categoria ordinante del biodiritto, il rapporto tra dignità, autodeterminazione e solidarietà nell’evoluzione del diritto positivo e le sfide poste dall’intelligenza artificiale alla tradizione personalistica del diritto civile. Ne emerge una riflessione di grande attualità che invita a ripensare il ruolo del diritto nell’epoca della trasformazione tecnologica, riaffermando la necessità che ogni innovazione continui a essere orientata dalla tutela della persona e dei suoi diritti fondamentali.
Domanda. Nel Suo volume Lei propone una lettura unitaria di questioni tradizionalmente affrontate separatamente – dalla procreazione medicalmente assistita al fine vita, fino all’intelligenza artificiale – riconducendole tutte alla centralità della persona. In un’epoca in cui il dibattito giuridico tende a specializzarsi in settori sempre più autonomi, ritiene che il biodiritto debba tornare a essere il luogo privilegiato di una riflessione complessiva sull’umano? E quale significato assume oggi, sul piano giuridico, la categoria della persona di fronte alle sfide poste dalla rivoluzione tecnologica?
Giovanni Di Rosa. Il biodiritto deve certamente tornare a essere il luogo privilegiato di una riflessione complessiva sull’umano, proprio muovendo dalla stessa terminologia – il diritto della vita – utilizzata per indicare quello specifico settore di ricerca chiamato a indagare il rapporto tra la vita umana e il diritto, tenendo naturalmente conto degli incessanti mutamenti che caratterizzano questo ambito, così da poterli comprendere e governare.
In questa prospettiva, la categoria della persona non può continuare a frammentarsi, come oggi spesso accade in ragione delle diverse specializzazioni disciplinari – basti pensare alla figura della persona-consumatore, della persona-professionista e alle molteplici qualificazioni elaborate dal diritto privato. Essa deve invece tornare, in una visione unitaria e complessiva, al centro del dibattito giuridico.
Solo una prospettiva autenticamente antropocentrica consente infatti di preservare la persona dal rischio di essere sopraffatta dall’incedere della tecnica. La tecnologia rappresenta una straordinaria opportunità di progresso, ma deve continuare a essere concepita come uno strumento al servizio dell’essere umano e mai come un fattore destinato a ridefinirne o ridimensionarne il valore giuridico.
Domanda. Uno dei profili più interessanti del Suo lavoro è il tentativo di superare una lettura del biodiritto interamente fondata sul paradigma dell’autodeterminazione, riaffermando il ruolo della dignità della persona come principio ordinatore dell’ordinamento. In un contesto culturale e giurisprudenziale nel quale il principio di autodeterminazione ha assunto un rilievo sempre maggiore, come immagina che possa evolvere il rapporto tra libertà individuale, solidarietà e tutela della vita? E quale ruolo dovrebbe svolgere il legislatore nella composizione di questi delicati conflitti assiologici?
Giovanni Di Rosa. Rispetto a questioni che chiamano direttamente in causa il principio di autodeterminazione – il riferimento più attuale è certamente quello relativo alla fine dell’esistenza umana – il rischio è quello di affidare alla presunta libertà individuale decisioni che, in realtà, sono spesso condizionate dall’assenza di concrete alternative.
L’effettiva tutela della persona passa invece attraverso l’attuazione del principio, altrettanto fondamentale, della solidarietà. Ciò significa garantire un’adeguata presa in carico della persona fragile, assicurare l’accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore e predisporre tutti quegli strumenti di assistenza che consentano di affrontare con dignità il momento della malattia e della sofferenza, possibilmente prima ancora che insorgano patologie gravissime.
Il legislatore, sotto questo profilo, è già intervenuto su alcuni aspetti significativi. Basti richiamare la legge n. 38 del 2010 sull’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Rimane tuttavia ancora insufficiente la sua concreta attuazione sul territorio nazionale, come dimostra la persistente carenza di strutture residenziali dedicate, quali gli hospice.
Parallelamente, manca ancora una disciplina organica della fine della vita, con la conseguenza che molte delle questioni più delicate continuano a essere affidate alla giurisprudenza. Analogamente, la riforma della non autosufficienza, avviata con la legge delega n. 33 del 2023 e con il decreto legislativo n. 29 del 2024, vedrà una piena attuazione solo nei prossimi anni, anche in ragione delle difficoltà economiche che interessano la finanza pubblica. Positivi appaiono, invece, i recenti interventi concernenti la figura degli assistenti familiari e dei caregiver.
Un legislatore realmente attento alla persona dovrebbe dunque concentrare il proprio impegno nella costruzione di un sistema di tutele capace di evitare che scelte drammatiche siano determinate dall’abbandono o dalla solitudine, predisponendo misure concrete che offrano risposte effettive ai bisogni di chi vive condizioni di particolare vulnerabilità.
Domanda. La seconda parte del volume affronta il tema dell’intelligenza artificiale non come un ambito autonomo del diritto delle tecnologie, ma come una nuova frontiera del biodiritto. È una scelta metodologica originale, che invita a leggere l’innovazione tecnologica alla luce della tradizione personalistica del diritto civile. Alla luce dell’AI Act europeo e delle recenti discipline nazionali, quali ritiene siano oggi i limiti invalicabili che il diritto deve porre allo sviluppo dei sistemi algoritmici affinché la tecnica rimanga realmente al servizio della persona e non finisca, invece, per ridefinirne il significato giuridico?
Giovanni Di Rosa. Tanto la disciplina europea quanto quella nazionale hanno assunto espressamente una prospettiva antropocentrica nell’impiego dell’intelligenza artificiale, individuando usi vietati e usi consentiti nel rispetto dei principi fondamentali posti a tutela della persona.
Il vero problema, tuttavia, non risiede soltanto nella costruzione di un adeguato quadro normativo, ma nella concreta possibilità di governare uno sviluppo tecnologico che procede con estrema rapidità. Le stesse grandi imprese che operano nel settore riconoscono le difficoltà di mantenere un effettivo controllo sui sistemi più avanzati e sollecitano l’adozione di regole sempre più rigorose a livello internazionale.
Prima ancora che sul piano strettamente giuridico, credo sia necessario recuperare un’autentica etica della responsabilità nella programmazione, nella progettazione, nella realizzazione e nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Ogni innovazione tecnologica deve essere governata anzitutto da un approccio etico fondato sulla centralità della persona umana. Solo così sarà possibile evitare che la humanitas venga progressivamente ridotta a un semplice oggetto della tecnica, anziché continuare a rappresentarne il fine ultimo.