(AGENPARL) - Roma, 21 Luglio 2026 - Il disegno di legge C.1836 interviene in un settore finora privo di una disciplina organica, definendo per la prima volta in Italia un quadro normativo dedicato alla cattura, al trasporto e allo stoccaggio geologico della CO₂. Il testo si colloca nel solco della direttiva 2009/31/CE sullo stoccaggio geologico del biossido di carbonio, già recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 162/2011, ma ne amplia la portata introducendo una cornice nazionale per l’intera filiera CCS. Il ddl stabilisce che le attività di cattura e stoccaggio rientrano tra gli strumenti di decarbonizzazione dei settori industriali hard-to-abate e prevede che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sia l’autorità competente per autorizzazioni, vigilanza e monitoraggio. Il provvedimento definisce i requisiti tecnici per i siti di stoccaggio, richiamando i criteri europei sulla stabilità geologica, sulla capacità di confinamento e sulla valutazione del rischio, e introduce un sistema di autorizzazione che comprende la fase esplorativa, la caratterizzazione del sito e l’autorizzazione allo stoccaggio permanente.
Sul piano procedurale, il ddl prevede che ogni progetto CCS sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale e a un piano di monitoraggio continuo, con obblighi di rendicontazione annuale e con la possibilità per lo Stato di assumere la responsabilità del sito solo dopo la chiusura definitiva e la verifica dell’assenza di rischi residui. Il testo disciplina anche il trasporto della CO₂, includendo infrastrutture dedicate come condotte e terminali costieri, che vengono assimilati alle opere strategiche di interesse nazionale. Un capitolo specifico riguarda la responsabilità finanziaria: il gestore deve costituire garanzie economiche per coprire eventuali danni ambientali, costi di monitoraggio e interventi correttivi, secondo un modello analogo a quello previsto dalla direttiva europea.
Il ddl si intreccia inoltre con il quadro europeo ETS, prevedendo che la CO₂ catturata e stoccata in modo permanente possa essere contabilizzata ai fini della riduzione delle emissioni industriali. Il testo non modifica direttamente il sistema ETS, ma ne recepisce le logiche, stabilendo che i progetti CCS devono essere integrati nei piani di decarbonizzazione delle imprese e coerenti con gli obiettivi climatici nazionali ed europei. La norma introduce anche un registro nazionale dei siti di stoccaggio e dei flussi di CO₂, con obblighi di trasparenza e accesso ai dati per le autorità pubbliche.
Il dibattito politico nasce dal fatto che il ddl, pur richiamando la direttiva 2009/31/CE, amplia il perimetro delle attività ammissibili, includendo la cattura della CO₂ da processi industriali non solo fossili ma anche biogenici, e aprendo alla possibilità di utilizzare infrastrutture esistenti, come giacimenti esauriti di gas, per lo stoccaggio permanente. Le associazioni ambientaliste contestano la mancanza di una strategia nazionale che definisca limiti, priorità e criteri di selezione dei siti, mentre il mondo industriale sostiene che senza una legge quadro non è possibile avviare investimenti né partecipare ai progetti europei di rete CCS.
In sintesi, il ddl C.1836 rappresenta il tentativo di colmare un vuoto normativo e di allineare l’Italia agli standard europei, definendo procedure autorizzative, responsabilità, requisiti tecnici e integrazione con il sistema ETS. La sua approvazione costituirebbe la base giuridica per lo sviluppo di infrastrutture CCS nel Paese, ma apre un confronto politico e tecnico sulla strategia climatica nazionale e sul ruolo che la cattura della CO₂ deve avere rispetto alle rinnovabili e all’efficienza energetica.
Link istituzionale: https://www.camera.it/leg19/commissioni/08 (camera.it )