(AGENPARL) - Roma, 26 Giugno 2026 - Il regolamento UE 2026 1388 disciplina in modo organico l’utilizzo delle nuove tecniche genomiche nel settore agricolo introducendo una distinzione fondamentale tra piante NGT di categoria 1 e piante NGT di categoria 2 con l’obiettivo di aggiornare il quadro normativo europeo superando l’impostazione della direttiva 2001 18 e adattando la regolazione alle innovazioni scientifiche che consentono modifiche genetiche mirate senza inserzione di DNA estraneo. Il testo stabilisce che le piante NGT di categoria 1 cioè quelle che presentano modifiche equivalenti a quelle ottenibili con mutagenesi tradizionale o incrocio convenzionale non sono soggette alla disciplina degli OGM e seguono una procedura semplificata basata su una notifica e su una verifica tecnica da parte dell’autorità competente con successiva iscrizione in un registro europeo mentre le piante NGT di categoria 2 che presentano modifiche più complesse o non ottenibili con tecniche convenzionali restano soggette a una valutazione completa del rischio ambientale e sanitario con obblighi di autorizzazione tracciabilità e etichettatura analoghi a quelli previsti per gli OGM. Il regolamento modifica inoltre il regolamento UE 2017 625 sui controlli ufficiali aggiornando le competenze dei laboratori e gli strumenti di verifica per garantire controlli efficaci sulle piante e sui prodotti ottenuti tramite NGT e rafforzando la cooperazione tra Stati membri e Commissione. Il testo affronta anche gli aspetti legati alla tutela della biodiversità agricola prevedendo monitoraggi post immissione sul mercato per le NGT di categoria 2 e misure di gestione del rischio in caso di potenziali impatti sugli ecosistemi mentre per le NGT di categoria 1 non è prevista etichettatura specifica poiché considerate equivalenti alle piante convenzionali. Il regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e rappresenta un passaggio normativo rilevante per l’innovazione genetica in agricoltura armonizzando le esigenze di sicurezza con la competitività del settore primario europeo.
Link ufficiale EUR Lex https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202601388
Regolamento (UE) 2026/1388 – Piante ottenute mediante nuove tecniche genomiche (NGT)
Identità dell’atto
- Titolo completo: Regulation (EU) 2026/1388 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2026 on plants obtained by certain new genomic techniques and their products, and amending Regulation (EU) 2017/625
- Data di pubblicazione: 26 giugno 2026
- Serie: OJ L
- ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1388/oj(data.europa.eu in Bing) - Lingue disponibili: tutte le 24 lingue ufficiali UE (incluso IT)
Contenuto normativo – Sintesi strutturata
1. Oggetto e finalità
Il regolamento stabilisce il quadro giuridico per:
- l’immissione sul mercato di piante ottenute tramite specifiche nuove tecniche genomiche (NGT);
- i prodotti derivati da tali piante;
- l’adeguamento del sistema dei controlli ufficiali (modifica al Reg. (UE) 2017/625).
L’obiettivo è armonizzare la disciplina UE sulle NGT, distinguendole dagli OGM tradizionali quando presentano caratteristiche equivalenti a quelle ottenibili con metodi convenzionali.
2. Classificazione delle NGT
Il regolamento introduce una distinzione chiave:
NGT di categoria 1
- Piante ottenute tramite tecniche genomiche che non introducono materiale genetico estraneo e che potrebbero essere ottenute anche con mutagenesi convenzionale o incrocio tradizionale.
- Sono trattate come piante convenzionali, con requisiti molto più leggeri.
NGT di categoria 2
- Piante con modifiche più complesse o non ottenibili con metodi tradizionali.
- Soggette a valutazione del rischio, autorizzazione e tracciabilità simili agli OGM.
3. Procedure di autorizzazione
Per le NGT categoria 1
- Notifica semplificata all’autorità competente.
- Valutazione tecnica per verificare che rientrino nei criteri della categoria 1.
- Pubblicazione in un registro UE.
Per le NGT categoria 2
- Procedura completa di autorizzazione, con:
- valutazione del rischio per la salute umana, animale e l’ambiente;
- misure di gestione del rischio;
- etichettatura specifica.
4. Controlli ufficiali (modifica al Reg. 2017/625)
Il regolamento integra le NGT nel sistema dei controlli ufficiali UE:
- aggiornamento delle competenze dei laboratori ufficiali;
- strumenti per verificare la conformità delle piante NGT;
- cooperazione rafforzata tra Stati membri e Commissione.
5. Etichettatura e tracciabilità
- Categoria 1: nessun obbligo di etichettatura come OGM.
- Categoria 2: etichettatura obbligatoria, con indicazione della tecnica genomica utilizzata.
6. Considerazioni ambientali e biodiversità
Il regolamento prevede:
- valutazioni d’impatto per le NGT di categoria 2;
- monitoraggio post‑immissione sul mercato;
- misure per evitare effetti negativi sulla biodiversità agricola.
7. Entrata in vigore e applicazione
- L’atto è pubblicato il 26 giugno 2026.
- Entra in vigore secondo le norme generali dell’OJ L (20 giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa indicazione nel testo).