(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2026 -
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1404 della Commissione, adottato il 22 giugno 2026 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 24 giugno 2026, interviene nel quadro della normativa europea di sanità animale per aggiornare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L’atto modifica le voci relative a Canada e Stati Uniti negli elenchi dei Paesi terzi, dei territori o delle loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di pollame vivo, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. L’intervento si rende necessario per adeguare le condizioni di importazione allo stato sanitario aggiornato dei due Paesi, in particolare a seguito della notifica di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e per garantire che le importazioni avvengano esclusivamente da zone indenni o correttamente regionalizzate. Il regolamento si fonda sul quadro giuridico stabilito dal regolamento (UE) 2016/429, l’Animal Health Law, dal regolamento delegato (UE) 2020/692, che disciplina i requisiti sanitari per animali e prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi, e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che definisce gli elenchi dei Paesi terzi autorizzati. L’aggiornamento assicura la coerenza tra le condizioni di importazione e l’evoluzione epidemiologica, mantenendo elevato il livello di protezione sanitaria dell’Unione.
Link al testo ufficiale: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1404/oj