(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2026 - La riforma europea sulle nuove tecniche genomiche nasce dall’esigenza di superare un quadro normativo che per oltre vent’anni aveva trattato ogni forma di modifica genetica come un organismo geneticamente modificato ai sensi della Direttiva 2001/18/CE, senza distinguere tra transgenesi e tecniche di evoluzione assistita. La sentenza della Corte di Giustizia del 2018 aveva confermato questa impostazione, creando un blocco normativo che non teneva conto dell’evoluzione scientifica e delle tecniche di editing genomico capaci di produrre mutazioni identiche a quelle che avvengono spontaneamente in natura. Da qui è partita la Commissione europea con la proposta COM(2023)0411, che ha introdotto per la prima volta una distinzione tra due categorie di piante ottenute mediante nuove tecniche genomiche: le NGT1, caratterizzate da modifiche equivalenti a quelle naturali o ottenibili con miglioramento convenzionale, e le NGT2, caratterizzate da modifiche più complesse e quindi soggette a valutazione del rischio. La proposta della Commissione ha previsto anche l’aggiornamento del Regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, affinché le NGT fossero integrate nel sistema europeo di verifica lungo la filiera agroalimentare e nei controlli alle frontiere, garantendo così coerenza tra innovazione genetica e tutela della sicurezza alimentare.
Il Parlamento europeo, nella sua prima lettura del 24 aprile 2024, ha rafforzato alcuni elementi della proposta iniziale, introducendo maggiori garanzie per la trasparenza, la tracciabilità delle sementi, la tutela del settore biologico, la chiarezza sul regime dei brevetti e la necessità di evitare concentrazioni di mercato. Questa posizione è diventata la base del negoziato interistituzionale con il Consiglio e la Commissione, che ha portato a un accordo provvisorio ritenuto equilibrato da tutte le parti coinvolte.
La fase che stai visualizzando nel browser, rappresentata dalla Raccomandazione per la seconda lettura A10‑0175/2026, è il momento decisivo in cui la Commissione ENVI valuta la posizione del Consiglio in prima lettura, identificata dal documento 17037/1/2025, e decide se proporre alla plenaria di approvarla, respingerla o modificarla. La Raccomandazione afferma che la posizione del Consiglio recepisce integralmente il compromesso raggiunto nei triloghi e che il testo riflette in modo fedele le priorità espresse dal Parlamento nella sua prima lettura. La relatrice Jessica Polfjärd sottolinea che la distinzione tra NGT1 e NGT2 è stata mantenuta, che le NGT1 sono soggette a registrazione e trasparenza ma non a valutazione del rischio, che le NGT2 restano soggette a valutazione del rischio e autorizzazione, che il settore biologico è tutelato dal divieto di utilizzo delle NGT, che la tracciabilità delle sementi è garantita e che il quadro sui brevetti è stato chiarito per evitare concentrazioni di mercato e garantire l’accesso equo all’innovazione. La Raccomandazione richiama inoltre i pareri motivati dei parlamenti nazionali di Cipro e Ungheria sulla sussidiarietà, i pareri del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle Regioni, la posizione del Parlamento in prima lettura e l’accordo provvisorio approvato dalla commissione competente, dimostrando che l’intero iter procedurale è stato rispettato e che il testo è conforme al diritto dell’Unione.
Sul piano giuridico, la Raccomandazione conferma anche le modifiche al Regolamento (UE) 2017/625, che vengono integrate per includere le NGT tra gli oggetti dei controlli ufficiali, estendere ai prodotti NGT le verifiche alle frontiere, aggiornare le competenze dei laboratori ufficiali e dei laboratori di riferimento dell’Unione e consentire alla Commissione di adottare atti esecutivi specifici per i controlli sulle NGT. Questo aggiornamento è essenziale perché il Regolamento 2017/625 rappresenta l’architettura operativa dei controlli lungo la filiera agroalimentare e la sua integrazione con il nuovo regolamento NGT garantisce coerenza e applicabilità concreta delle nuove norme.
La Raccomandazione conclude invitando il Parlamento ad approvare senza emendamenti la posizione del Consiglio, a constatare che l’atto è adottato, a incaricare la Presidente del Parlamento di firmare l’atto congiuntamente al Presidente del Consiglio e a procedere alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Questo passaggio certifica che il testo è maturo, che il compromesso politico è stato raggiunto e che la procedura legislativa può essere chiusa.
Il documento P10_TA(2026)0206, che rappresenta il testo approvato dal Parlamento europeo il 17 giugno 2026, conferma l’esito del voto finale: il Parlamento ha approvato la posizione del Consiglio in prima lettura, ha constatato che l’atto è adottato, ha autorizzato la firma e ha disposto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Con questo voto, l’Unione europea adotta definitivamente il nuovo quadro normativo sulle nuove tecniche genomiche, introducendo un sistema moderno, scientificamente aggiornato e coerente con le esigenze dell’agricoltura europea. Le NGT1 saranno trattate come varietà convenzionali con obblighi di trasparenza sulle sementi ma senza valutazione del rischio, le NGT2 resteranno soggette a valutazione del rischio e autorizzazione, il settore biologico sarà tutelato dal divieto di utilizzo delle NGT, i controlli ufficiali saranno adeguati per garantire la tracciabilità e la conformità lungo tutta la filiera e l’Unione europea potrà finalmente dotarsi di uno strumento normativo capace di sostenere l’innovazione genetica, la resilienza climatica e la competitività del settore agricolo.
La Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione del Consiglio in vista dell’adozione del regolamento relativo alle piante ottenute con determinate nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625, è pubblicata sul sito del Parlamento europeo all’indirizzo:
👉 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-10-2026-0175_IT.html