(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2026 - L’articolo 2 della proposta di legge A.C. 752 rappresenta il punto di avvio dell’intero impianto normativo, perché definisce con precisione che cosa debba intendersi per impresa giovanile agricola e, di conseguenza, chi potrà accedere ai fondi, alle agevolazioni fiscali e alle misure di sostegno previste nei successivi articoli. Il testo chiarisce che la qualifica riguarda esclusivamente imprese che esercitano attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, cioè quelle che svolgono coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento e attività connesse. È un richiamo non casuale: l’art. 2135 c.c. è la norma cardine che delimita il perimetro dell’agricoltura nel diritto italiano, e la proposta di legge vi si ancora per evitare ambiguità interpretative.
La definizione italiana dialoga direttamente con il diritto europeo. Il dossier richiama infatti il Regolamento (UE) n. 1305/2013, che considera giovane agricoltore chi non supera i 40 anni, possiede adeguate qualifiche e si insedia per la prima volta come capo azienda, e il Regolamento (UE) n. 2021/2115, che colloca la fascia tra i 35 e i 40 anni, sempre con requisiti di formazione e ruolo decisionale. La proposta italiana compie però una scelta politica precisa: estende la soglia fino a 41 anni, ampliando la platea dei beneficiari e adattando la normativa alle caratteristiche demografiche del settore agricolo nazionale, dove l’età media degli imprenditori è particolarmente elevata.
La norma distingue poi le diverse forme giuridiche. Per l’impresa individuale è sufficiente che il titolare abbia tra 18 e 41 anni; per le società di persone e le cooperative, comprese quelle disciplinate dal d.lgs. 228/2001, almeno la metà dei soci deve rientrare nella stessa fascia d’età; per le società di capitali, almeno il 50% del capitale sociale e almeno metà degli organi amministrativi devono essere detenuti da giovani imprenditori agricoli. È una costruzione che tiene insieme diritto societario, esigenze di governance e obiettivi di politica agricola, riconoscendo che il ricambio generazionale non riguarda solo l’ingresso di nuovi titolari, ma anche la trasformazione delle strutture aziendali.
Questa definizione, apparentemente tecnica, è in realtà la chiave di volta dell’intero provvedimento. Da essa dipendono l’accesso al Fondo per il primo insediamento istituito dall’articolo 3, il regime fiscale agevolato dell’articolo 4, le riduzioni notarili dell’articolo 5, il credito d’imposta per la formazione dell’articolo 6, le agevolazioni per l’ampliamento delle superfici dell’articolo 7, la prelazione rafforzata dell’articolo 8 e perfino le misure sui servizi di sostituzione previste dall’articolo 9. Senza una definizione chiara e coerente, l’intero impianto agevolativo perderebbe efficacia.
L’articolo 2 si colloca inoltre in un quadro costituzionale complesso. L’agricoltura è materia residuale regionale ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, ma la definizione di impresa giovanile agricola incrocia anche materie di competenza esclusiva statale, come l’ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l), la tutela della concorrenza (lett. e) e l’organizzazione amministrativa (lett. g). La Corte costituzionale ha più volte chiarito che, quando una disciplina incide su materie statali nominate, la competenza regionale deve arretrare, come ricordato anche nel dossier attraverso la giurisprudenza più recente.
In questo senso, l’articolo 2 non è solo una definizione: è la base giuridica che consente alla proposta di legge di costruire un sistema coerente di incentivi, fiscalità, governance e monitoraggio, allineato alle politiche europee ma calibrato sulle esigenze dell’agricoltura italiana. È il punto da cui tutto parte e il criterio che determinerà chi potrà beneficiare delle misure pensate per riportare i giovani al centro del futuro agricolo del Paese.