(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2026 - il tema che oggi siamo chiamati ad affrontare non è soltanto giuridico, ma profondamente culturale: riguarda il modo in cui una società avanzata decide di definire il proprio rapporto con gli animali, e in particolare con gli equidi, che hanno accompagnato la storia dell’uomo nel lavoro, nella guerra, nei trasporti, nello sport e, sempre più, nella sfera affettiva.
L’ordinamento italiano non parte da zero. Con la legge n. 189 del 2004 il nostro Paese ha compiuto un passo decisivo, introducendo nel Codice penale i reati di uccisione e maltrattamento di animali, disciplinati dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies. È stato un cambio di paradigma: l’animale non più soltanto oggetto di proprietà, ma soggetto meritevole di tutela penale. A questa base si sono aggiunti, nel tempo, altri tasselli: il decreto legislativo 146 del 2001 sul benessere negli allevamenti, il decreto legislativo 286 del 2001 sul trasporto degli animali vivi, il decreto legislativo 26 del 2014 sulla sperimentazione animale. In ambito ippico, il decreto ministeriale 5 aprile 2011 ha regolato corse e ippodromi, definendo standard e condizioni per l’impiego sportivo dei cavalli.
Tuttavia, questo quadro, pur articolato, è nato in un contesto in cui gli equidi erano ancora prevalentemente considerati animali da reddito o da lavoro. Oggi la realtà è diversa. Sempre più spesso cavalli, asini e pony sono presenti nelle nostre vite come animali di relazione, protagonisti di attività sportive, terapeutiche, educative. La normativa vigente tutela il loro benessere, ma non coglie fino in fondo questa trasformazione di status. È qui che si colloca la nuova proposta di legge sugli equidi: essa non si limita ad aggiungere divieti o sanzioni, ma mira a riconoscere formalmente gli equidi come animali di affezione, superando la loro tradizionale collocazione nella categoria degli animali da reddito.
Questo percorso si inserisce in una cornice europea già molto strutturata. Il Regolamento (UE) 2015/262, noto come “passaporto equino”, ha introdotto un sistema uniforme di identificazione degli equidi, basato su documenti individuali, microchip e sulla distinzione tra animali destinati alla produzione alimentare (DPA) e non destinati (NON DPA). Il Regolamento (UE) 2016/429, la cosiddetta “Animal Health Law”, ha ridefinito in modo organico la sanità animale, includendo obblighi di registrazione, tracciabilità e prevenzione delle malattie. Il Regolamento (CE) n. 1/2005 disciplina il trasporto degli animali vivi, con particolare attenzione alle condizioni di benessere durante i trasferimenti, mentre il Regolamento (UE) 2017/625 ha rafforzato il sistema dei controlli ufficiali lungo tutta la filiera. In materia di sperimentazione, la Direttiva 2010/63/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo 26 del 2014, ha fissato standard elevati per la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
Se guardiamo a questo quadro, vediamo chiaramente che l’Europa ha costruito un sistema avanzato di tutela, ma fondato su una logica funzionale: l’animale è protetto in quanto parte di una filiera produttiva, sanitaria o scientifica. La nuova proposta di legge italiana sugli equidi compie un passo ulteriore: non si limita a garantire condizioni di benessere all’interno di un modello produttivo, ma mette in discussione quel modello per questa specifica specie, proponendo di escludere gli equidi dalla filiera alimentare e di riconoscerli come animali di affezione.
In termini concreti, ciò significa intervenire proprio su uno dei cardini del Regolamento (UE) 2015/262: la distinzione DPA/NON DPA. Oggi un equide può essere registrato come destinato alla produzione alimentare e, in quanto tale, avviato alla macellazione nel rispetto delle norme europee. La proposta italiana mira a eliminare questa possibilità, prevedendo che tutti gli equidi siano classificati come NON DPA. È una scelta che non contrasta con il diritto europeo, ma ne utilizza gli strumenti in senso più restrittivo, come gli Stati membri sono liberi di fare quando intendono elevare il livello di tutela.
Allo stesso modo, in materia di trasporto, il Regolamento (CE) 1/2005 stabilisce standard minimi per il benessere durante i viaggi. L’Italia, con il decreto legislativo 286 del 2001, ha già recepito e integrato queste norme. La nuova proposta sugli equidi si colloca su un piano diverso: se l’animale non è più destinato alla macellazione, cambiano anche le logiche e le finalità dei trasporti. Il cavallo non è più un capo da trasferire verso un macello o un mercato, ma un soggetto da spostare per attività sportive, terapeutiche, educative o di semplice custodia. Questo richiede un adeguamento delle prassi e, in prospettiva, anche dei controlli, che il Regolamento (UE) 2017/625 già consente di modulare in base ai rischi e alle specificità delle filiere.
Sul fronte della sperimentazione, la Direttiva 2010/63/UE e il decreto legislativo 26 del 2014 hanno introdotto criteri rigorosi per l’uso degli animali a fini scientifici, basati sui principi di sostituzione, riduzione e perfezionamento. La proposta di legge sugli equidi, laddove prevede limiti o divieti specifici per questa specie, si muove ancora una volta in una direzione di maggiore tutela, senza mettere in discussione il quadro europeo, ma scegliendo di restringere ulteriormente l’ambito di utilizzo di questi animali.
In questo confronto tra Italia ed Europa emerge un elemento chiave: il diritto dell’Unione fissa standard minimi e strumenti comuni, ma lascia agli Stati membri la possibilità di adottare misure più avanzate. La proposta italiana sugli equidi utilizza questo spazio di autonomia per affermare un principio: per cavalli, asini e affini, la logica produttiva non è più adeguata. L’“animo” della riforma è proprio questo: riconoscere che il rapporto tra cittadini ed equidi è cambiato e che la legge deve riflettere questo cambiamento.
Non si tratta di negare la storia, né di ignorare le ricadute economiche e sociali. Si tratta di prendere atto che, accanto alla tutela penale del benessere animale, accanto alle norme su allevamento, trasporto e sperimentazione, oggi è necessario un salto di qualità: passare da una protezione dell’animale in quanto “mezzo” a una tutela dell’animale in quanto “relazione”. L’Europa ci offre gli strumenti tecnici; l’Italia, con questa proposta, prova a imprimere una direzione etica.
In conclusione, il confronto tra il nostro ordinamento e la cornice europea mostra che non siamo di fronte a una rottura, ma a un’evoluzione. La legge 189 del 2004 e gli articoli 544-bis e seguenti del Codice penale hanno aperto la strada; i decreti legislativi sul benessere, sul trasporto e sulla sperimentazione hanno costruito un sistema di garanzie; i regolamenti europei hanno armonizzato procedure e controlli. La nuova proposta di legge sugli equidi si inserisce in questa traiettoria e la porta oltre, affermando che, per questa specie, il tempo della mera logica produttiva è finito. È una scelta che interpella la nostra responsabilità di legislatori, ma anche la nostra idea di civiltà giuridica.