(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2026 - Secondo il Tribunale "i motivi prospettati dalla ricorrente non risultano muniti di elementi tali da farne apprezzare la fondatezza".
Riconosciuta la correttezza della procedura adottata dalla Giunta, in quanto "il provvedimento risulta, nel complesso, congruamente motivato e, in ogni caso, dà conto dell'esigenza di modifica dei locali per cui è causa". Ritenuta " infondata perché priva dell'adeguato corredo probatorio" la "censura relativa al difetto di istruttoria, per non aver l'Amministrazione individuato locali idonei all'espletamento del servizio". Sempre secondo il Tar, infine, nessuna "violazione delle norme sul terzo settore, non avendo l'Amministrazione agito in autotutela, né rimosso il bene della vita in precedenza attribuito alla ricorrente"
Anzio, 13 maggio 2026
