(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2026 - Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 12 maggio 2026
La previsione secondo cui il tribunale, nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale, dichiara l'esdebitazione, su istanza di parte, «contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura» (articolo 281, comma 1, Codice della crisi dell'impresa), correttamente interpretata, non vìola l'articolo 76 della Costituzione.
È quanto ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza numero 74, depositata oggi, escludendo il contrasto della citata disposizione con il principio direttivo indicato nell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge di delega numero 155 del 2017, in base al quale il Governo avrebbe dovuto «prevedere per il debitore la possibilità di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura (…)».
La Corte premette che, in linea con la sua costante giurisprudenza, per verificare la conformità della norma delegata rispetto a quella delegante, occorre accertare se l'attività del legislatore delegato, nell'esercizio del margine di discrezionalità che gli compete nell'attuazione della legge di delega, si sia inserita in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la ratio della norma delegante, nell'alveo delle scelte di fondo operate dalla stessa, senza contrastare con gli indirizzi generali desumibili da questa.
Nella specie, la disposizione censurata, introdotta dal legislatore delegato, si inserisce in un contesto normativo costituito dalla legge numero 155 del 2017 recante la delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, cui ha fatto seguito il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza contenuto nel decreto legislativo numero 14 del 2019 e nei successivi decreti correttivi. In tale contesto, l'istituto della esdebitazione – e cioè della liberazione del debitore dai crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata – mira a ricollocare utilmente il debitore all'interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni, nel solco del diritto dell'Unione europea.
In questo quadro, il censurato articolo 281, comma 1, cod. crisi d'impresa, là dove dispone che il tribunale, su istanza di parte, dichiara inesigibili i crediti concorsuali non soddisfatti, «contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura», va inteso nel senso di fare riferimento a una "contestualità logica" piuttosto che strettamente "cronologica". Tale contestualità sussiste non solo quando il tribunale, avendo ricevuto l'istanza del debitore prima della conclusione della procedura, provveda all'esdebitazione direttamente con il decreto di chiusura della stessa, ma anche quando, ove l'istanza sia stata presentata «subito dopo» la chiusura, il tribunale pronunci l'esdebitazione con un successivo decreto, all'esito di un sub-procedimento svolto pur sempre nell'ambito della liquidazione giudiziale.
L'"unicità della procedura" richiesta dal diritto UE ricorre, infatti, – afferma la Corte – «sicuramente quando detta istanza sia presentata prima che il decreto di chiusura acquisti efficacia, secondo quanto dispone l'articolo 235, comma 4, cod. crisi d'impresa, ma anche tutte le volte in cui la presentazione della medesima abbia luogo nel periodo di ultrattività degli organi della procedura concorsuale». In tal modo, in armonia con il diritto dell'Unione europea, è garantita, a un tempo, la «maggiore tempestività possibile della esdebitazione (posto che è nell'interesse del debitore formulare l'istanza al più presto) e un'adeguata tutela dei creditori, che comunque non rimangono esposti sine die a una situazione di incertezza».
In conclusione, tuttavia, la Corte rileva che, considerata la delicatezza degli interessi in gioco, un eventuale intervento del legislatore di riassetto della disciplina in esame potrebbe meglio «contemperare, nell'ottica prioritaria del favor debitoris, il pieno esplicarsi del diritto a presentare l'istanza di esdebitazione con l'esigenza dell'individuazione di un lasso temporale più definito, tenendo conto di tutte le possibili implicazioni sistematiche, nell'esercizio della sua ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali».
Roma, 12 maggio 2026
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