| CAMERA DI CONSIGLIO 4 MAGGIO | UDIENZA PUBBLICA 5 MAGGIO | UDIENZA PUBBLICA 6 MAGGIO |
| 1) Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione/Riparazione pecuniaria | 11) Regione autonoma Sardegna/Impianti alimentati da fonti rinnovabili/ Installazione/Qualificazione delle aree non idonee | 13) Professori universitari/Sanzioni disciplinari/Sanzione accessoria/Ineleggibilità per 10 anni alla carica di Rettore di università o direttore di istituzione universitaria |
| 2) Processo minorile/Violenza sessuale/Sospensione del processo con messa alla prova | 12) Provincia autonoma di Bolzano/Enti del Terzo settore/Cancellazione dal Registro unico nazionale RUNTS | 14) Zone gravate da usi civici/Infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità/ Autorizzazioni |
| 3 e 4) Crisi di impresa e insolvenza/Fallimento e procedure concorsuali/ Esdebitazione | 15, 16 e 17) Ambiente/Qualità dell’aria/Recepimento direttiva UE | |
| 5) Processo penale/Giudizio abbreviato/Proscioglimento per particolare tenuità del fatto/Limiti all’appello | ||
| 6) Misure alternative alla detenzione/Divieto di concessione di benefici penitenziari/ Definizione del periodo in cui opera il divieto | ||
| 7 e 8) Furto in abitazione/Trattamento sanzionatorio/Fatto di lieve entità | ||
| 9) Conflitto poteri/Ammissibilità/Immunità parlamentari/Senato c/Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano/Acquisizione di contenuti di posta elettronica della sen. Santanchè e «audio-registrazioni occulte», effettuate da un privato, di colloqui cui aveva partecipato la medesima senatrice | ||
| 10) Conflitto poteri/Ammissibilità/ Immunità parlamentari/Sen. Scarpinato c/Commissione parlamentare antimafia/Utilizzazione di intercettazioni |
(AGENPARL) - Roma, 2 Maggio 2026 - La prossima settimana, nella camera di consiglio del 4 maggio, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
1) l’articolo 322-quater del codice penale, nella versione ratione temporis applicabile nel giudizio a quo, nella parte in cui prevede che con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all’articolo 319-ter, in favore dell’amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno;
2) l’articolo 28, comma 5-bis, del d.P.R. numero 448 del 1988 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), aggiunto dall’articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge numero 123 del 2023 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge numero 159 del 2023, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso articolo 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano al delitto previsto dall’articolo 609-bis del codice penale (violenza sessuale), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 609-ter del codice penale; ovvero, in subordine, nella parte in cui non prevede eccezioni a tale divieto, in rapporto a specie, modalità o circostanze dell’azione e alla osservazione successiva di personalità avente valenza favorevole, o, comunque, se detto delitto sia legato dal vincolo della continuazione con altri reati contro la persona contestati nello stesso processo in danno di una medesima persona offesa per i quali sia consentita la messa alla prova, in particolare con quello di cui all’articolo 612-bis del codice penale;
3 e 4) l’articolo 278, secondo comma, del decreto legislativo numero 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) nella parte in cui rende inoperante l’esdebitazione nei confronti di creditori volontariamente non insinuati al passivo, nel caso in cui i creditori insinuati di pari grado siano stati integralmente soddisfatti e nella parte in cui prevede che l’esdebitazione operi, nei confronti dei creditori per fatto e causa anteriori che non hanno partecipato al concorso, per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado;
5) l’articolo 443, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che l’imputato possa proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, emesse in sede di giudizio abbreviato;
6) l’articolo 58-quater, comma 3, della legge numero 354 del 1975(Norme sull’ordinamento penitenziario), nella parte in cui prevede il divieto di concessione di benefici penitenziari per un periodo di tre anni – decorrente dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena (per il condannato riconosciuto colpevole di una condotta di evasione) o è stato emesso il provvedimento di revoca di una precedente misura alternativa alla detenzione tra quelle indicate nel precedente comma 2 – per la «durata fissa della preclusione» e per lo «spettro amplissimo di benefici che questa copre»;
7 e 8) l’articolo 624-bis del codice penale (Furto in abitazione e furto con strappo), nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità; nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da quattro a sette anni» anziché «da tre a sette anni».
Nella camera di consiglio del 4 maggio la Corte affronterà anche:
9) la fase di ammissibilità di un conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per avere acquisito, nell’ambito del procedimento penale numero 32727/2023 R.G.N.R, nel quale era coindagata la senatrice Daniela Garnero Santanchè, «contenuti di posta elettronica» di quest’ultima e «audio-registrazioni occulte», effettuate da un privato, di colloqui cui aveva partecipato la medesima senatrice; e per avere posto tali risultanze probatorie a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio, senza richiedere la necessaria autorizzazione al Senato, così menomando le attribuzioni a esso garantite dall’articolo 68, terzo comma, della Costituzione, in caso di «intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni» e di «sequestro di corrispondenza»;
10) la fase di ammissibilità di un conflitto di attribuzione sollevato dal senatore Scarpinato nei confronti della Commissione parlamentare antimafia, della sua Presidente e dell’Ufficio di presidenza, nonché della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in relazione alla acquisizione da parte della Commissione di intercettazioni casuali del ricorrente, senza autorizzazione del Senato.
Nell’udienza pubblica del 5 maggio la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
11) gli articoli 1, commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8, e 3, nonché gli Allegati A, B, C, D, E e G della legge della Regione autonoma Sardegna numero 20 del 2024, là dove prevedono che: nelle aree qualificate non idonee dalla suddetta legge è vietata la realizzazione di impianti FER; tale divieto si applichi anche ai progetti già autorizzati e avviati, purché la modifica allo stato dei luoghi non sia irreversibile; in caso di insistenza di un progetto su area idonea e area non idonea, prevalga il criterio di non idoneità, da che il divieto;
12) l’articolo 4, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano numero 12 del 2025 (Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2025-2027 e altre disposizioni), nella parte in cui indica il contenuto di una futura norma statale di coordinamento tra la disciplina statale in materia di cancellazione di enti del Terzo settore dal Registro unico nazionale e quella provinciale di cui all’articolo 7 della legge provinciale numero 7 del 2025, che, in questi casi, ammette la permanenza degli stessi nell’Elenco provinciale degli enti che svolgono attività di interesse generale.
Nell’udienza pubblica del 6 maggio la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
13) l’articolo 89, secondo comma, secondo periodo, del regio decreto numero 1592 del 1933(Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore), che prevede la preclusione alla nomina di Rettore dell’Università o di direttore di istituzione universitaria per il periodo di dieci anni quale necessaria conseguenza dell’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fino ad un anno (art. 87, primo comma, numero 2), laddove sia irrogata in relazione a condotte che abbiano compromesso l’onore e la dignità del professore (di cui all’art. 89, primo comma, lettera d);
14) l’articolo 54-bis del decreto legislativo numero 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nel prevedere che per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è necessaria l’autorizzazione al mutamento di destinazione, di cui all’articolo 12, secondo comma, della legge numero 1766 del 1927;
15, 16 e 17) l’articolo 12 della legge numero 91 del 2025 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2024) che individua princìpi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.
