(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2026 - In Polonia un consumatore ha concluso un contratto di credito al consumo con una banca. Una parte dell’importo prestato è stata destinata al pagamento di un’assicurazione del credito, denominata volontaria. Il tasso di interesse è stato applicato non solo all’importo messo a disposizione in forza del contratto di credito, ma anche al premio assicurativo.
Dinanzi a un giudice nazionale il consumatore chiede, in particolare, che il credito sia rimborsato senza gli interessi e le altre spese per il motivo che la banca ha applicato interessi su un importo che include, oltre all’importo dei prelievi effettuati, i costi dell’assicurazione.
Il giudice nazionale ha adito la Corte di giustizia per chiedere se tale prassi della banca sia conforme alla direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori 1
.
La Corte ha risposto in senso negativo.
Essa ricorda 2 , da un lato, che le nozioni di «importo totale del credito» e di «costo totale del credito per il
consumatore», ai sensi di tale direttiva 3 , si escludono a vicenda e che, pertanto, l’«importo totale del credito» non può includere nessuna delle somme destinate a onorare gli impegni convenuti in base al credito di cui trattasi, quali i costi dell’assicurazione e qualsiasi altro tipo di costo che il consumatore è tenuto a pagare. La Corte ricorda, dall’altro lato, che il «tasso debitore», come definito dalla direttiva 4
, designa il tasso d’interesse applicato all’importo dei prelievi effettuati, che costituisce, quest’ultimo, l’importo totale del credito. Pertanto, poiché il tasso di interesse si applica all’insieme delle somme messe a disposizione del consumatore, sono escluse quelle destinate dal mutuante al pagamento dei costi connessi al credito di cui trattasi e che non sono effettivamente versate a tale consumatore. Di conseguenza, la banca non può applicare il tasso di interesse contrattuale a tali
somme.
La circostanza che tali costi non siano inclusi nell’importo totale del credito non significa che essi non possano essere imposti dal mutuante, ad esempio mediante un tasso di interesse proporzionalmente più elevato. Una tale soluzione persegue il duplice obiettivo della direttiva. Da un lato, essa facilita il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo. Dall’altro lato, la trasparenza di tale mercato, mediante la fornitura di informazioni adeguate, riguardanti, in particolare, il tasso annuo effettivo globale (TAEG) in tutta l’Unione europea, consentirà ai consumatori di comparare più facilmente le offerte di credito.
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