(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2026 - Il 12 giugno 2020 la Germania ha notificato alla Commissione europea un progetto di misura di aiuto individuale sotto forma di ricapitalizzazione per un importo di 6 miliardi di euro a favore della Deutsche Lufthansa AG (in prosieguo: la «Lufthansa»). Tale ricapitalizzazione, che si inseriva nell’ambito di una serie di misure di sostegno più ampia a favore del gruppo Lufthansa 1 , mirava a ripristinare la posizione di bilancio e la liquidità delle imprese di detto gruppo nella situazione eccezionale causata dalla pandemia di COVID-19.
La ricapitalizzazione comprendeva tre elementi distinti, ossia una partecipazione al capitale di circa 300 milioni di euro, una partecipazione tacita non convertibile in azioni di circa 4,7 miliardi di euro (in prosieguo: la «partecipazione tacita I») e una partecipazione tacita di 1 miliardo di euro con le caratteristiche di un’obbligazione convertibile (in prosieguo: la «partecipazione tacita II»).
Senza avviare un procedimento d’indagine formale 2 , la Commissione ha qualificato la ricapitalizzazione come aiuto di Stato compatibile con il mercato interno 3 . A tal fine, essa si è basata sulla disposizione del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativa agli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia 4 e sulla sua comunicazione sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19 (in prosieguo: il «quadro temporaneo») 5.
Le compagnie aeree Ryanair e Condor hanno presentato due ricorsi per l’annullamento di tale decisione.
Con sentenza del 10 maggio 2023 6 , il Tribunale ha accolto tali ricorsi e ha annullato la decisione della Commissione.
La Lufthansa ha quindi impugnato tale sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia.
Con la sentenza odierna, la Corte respinge l’impugnazione della Lufthansa e conferma così l’annullamento,
pronunciato dal Tribunale, della decisione con cui la Commissione aveva approvato la ricapitalizzazione
della Lufthansa.
La Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente constatato che la Commissione aveva violato il quadro temporaneo accettando le modalità di determinazione del prezzo delle azioni al momento della conversione della partecipazione tacita II in capitale proprio. Dal momento che ciascuno degli errori rilevati dal Tribunale può, se accertato, giustificare, di per sé, l’annullamento della decisione della Commissione, la Corte conferma l’annullamento.
Tuttavia, la Corte rileva altresì che il Tribunale ha erroneamente contestato alla Commissione di aver commesso errori, allorché essa: i) ha ritenuto che la Lufthansa non fosse in grado di reperire finanziamenti sui mercati a Direzione della Comunicazione Unità Stampa e informazione curia.europa.eu
Restate in contatto! condizioni accessibili; ii) ha omesso di esigere un meccanismo che incentivasse la Lufthansa a riacquistare la partecipazione della Germania il più rapidamente possibile; iii) ha negato l’esistenza di un notevole potere di mercato della Lufthansa in alcuni aeroporti; iv) ha accettato determinati impegni che non garantivano il mantenimento di una concorrenza effettiva, e v) è venuta meno al proprio obbligo di motivazione.
La Corte sottolinea, in particolare, che il Tribunale ha proceduto, sotto diversi aspetti, a un esame troppo rigoroso della decisione della Commissione, invadendo così l’ampio potere discrezionale di cui essa dispone necessariamente in contesti economici complessi. In tali casi, il Tribunale deve limitarsi a verificare se la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione e non può sostituire la propria valutazione a quella della
Commissione.
IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l’impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato alla decisione resa dalla Corte in sede d’impugnazione.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Contatto stampa: Luca Costanzo ✆ (+352) 4303 8575
Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «Europe by Satellite» ✆ (+32) 2 2964106
1 La Deutsche Lufthansa AG è la società madre a capo del gruppo Lufthansa, che comprende in particolare le compagnie aeree Lufthansa Passenger
Airlines, Brussels Airlines SA/NV, Austrian Airlines AG, Swiss International Air Lines Ltd ed Edelweiss Air AG.
2 Prevista dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
3 Decisione C(2020) 4372 final della Commissione, del 25 giugno 2020, relativa all’aiuto di Stato SA 57153 (2020/N) – Germania – COVID-19 – Aiuto a
favore di Lufthansa. Il 14 dicembre 2021 la Commissione ha adottato la decisione C(2021) 9606 final, che rettifica tale decisione.
4 Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.
5 Tale comunicazione, pubblicata il 20 marzo 2020 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è stata modificata sette volte.
6 Sentenza del 10 maggio 2023, Ryanair e Condor Flugdienst/Commissione (Lufthansa; COVID-19), cause riunite T-34/21 e T-87/21; cfr. anche il
comunicato stampa n. 75/23.
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