Agenda dei lavori DEL 13, 14 e 15 APRILE
| CAMERA DI CONSIGLIO13 APRILE | UDIENZA PUBBLICA14 APRILE | UDIENZA PUBBLICA15 APRILE |
| 1) Procedura penale/Mancata impugnazione della sentenza di condanna/Pena sostitutiva della detenzione domiciliare | 9) Sanità pubblica/Iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN/SSR/Cittadini extra UE divenuti titolari del permesso di soggiorno per residenza elettiva a seguito riconoscimento pensione inabilità/Omessa previsione | 13) Professioni pedagogiche ed educative/Iscrizione all’albo/ Cittadino straniero/Condizioni |
| 2) Immigrazione/Trattenimento del richiedente protezione internazionale/Diritto al silenzio | 10) Energia/Impianti da fonti rinnovabili/Limitazione all’uso del suolo agricolo/Installazione impianti fotovoltaici/Ambito di applicazione della disciplina | 14) Regione Toscana/Aree protette/Interventi in assenza di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)/Eventuale sospensione dei lavori |
| 3) Procedura civile/Misure coercitive indirette/Tetto quantitativo massimo | 11) Regione autonoma Sardegna/ Concorso assistenti amministrativi/Proroga della graduatoria/Reddito di inclusione sociale/Indennità stipendiali | 15) Regione Campania/Affidamento familiare del minore/Definizione |
| 4) Rapporti tra Stato italiano e Corte penale internazionale/Cooperazione giudiziaria/Ammissibilità intervento | 12) Conflitto fra poteri/Senato della Repubblica c/Procura del Tribunale di Modena/Immunità parlamentari/Registrazioni conversazioni | |
| 5) Cittadinanza iure sanguinis/Ammissibilità interventi | ||
| 6) Statuto speciale Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Tar sezione autonoma Bolzano/Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica/Ammissibilità intervento | ||
| 7) Lavoratori dello spettacolo/Certificato di agibilità/Modifica disciplina/Illeciti amministrativi pregressi/Omessa previsione applicazione disciplina più favorevole | ||
| 8) Conflitto fra poteri/Fase di ammissibilità/Senato c/Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma |
(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2026 - La prossima settimana, nella camera di consiglio del 13 aprile, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
1) l’articolo 442, comma 2-bis, e l’articolo 676, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che il giudice dell’esecuzione possa concedere, qualora ne ricorrano gli ulteriori presupposti, la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, ove la diminuzione automatica di pena per la mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato comporti l’applicazione di una pena contenuta nei limiti di legge;
2) l’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo numero 142 del 2015 e l’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo numero 286 del 1998, in combinato disposto, nella parte in cui non prevedono che il richiedente protezione internazionale, sottoposto a trattenimento per pretestuosità della domanda, qualora compaia nell’udienza di convalida, abbia diritto al silenzio, quindi, ad essere previamente avvisato che ha facoltà di non rendere dichiarazioni e che eventuali dichiarazioni sono utilizzabili contro di lui;
3) l’articolo 614-bis del codice di procedura civile, nella versione anteriore alle modifiche apportate dall’articolo 3, comma 44, del decreto legislativo numero 149 del 2022 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata), nella parte in cui non prevede che il giudice dell’opposizione a precetto possa determinare, anche d’ufficio, un tetto quantitativo massimo (o anche solo temporale) all’operare delle misure coercitive indirette, ove tale limite non sia stato già fissato dal giudice della cautela o del merito e sempre che non esista un giudicato sul punto;
4) l’ammissibilità di un intervento nella causa che riguarda gli articoli 2, 4, 11 e 13 della legge numero 237 del 2012 (Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), nella parte in cui non prevedono che il Procuratore generale debba formulare le sue richieste e la Corte di appello di Roma debba deliberare sulle stesse anche a seguito di diretta trasmissione delle medesime richieste di cooperazione della Corte penale internazionale;
5) l’ammissibilità di alcuni interventi nei giudizi che riguardano l’articolo 3-bis della legge numero 91 del 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge numero 36 del 2025 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), come convertito, che prevede il mancato acquisto ex tunc della cittadinanza italiana per chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del predetto articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorrano determinate condizioni;
6) – l’ammissibilità dell’intervento della Provincia autonoma di Bolzano nella causa che riguarda l’articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica numero 426 del 1984 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano), nella parte in cui dispone che nelle materie di competenza del Tar sezione autonoma di Bolzano non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
7) l’articolo 1, comma 1097, della legge numero 205 del 2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui non prevede l’applicazione retroattiva della più favorevole disciplina, sotto il profilo sanzionatorio, dettata in tema di certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo;
Nella camera di consiglio del 13 aprile la Corte affronterà anche:
8) l’ammissibilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in relazione alla mancata comunicazione alla camera competente del decreto di archiviazione «parziale e “asistematica”» – disposto in data 15 dicembre 2022 dal competente Collegio per i reati ministeriali nell’ambito di un procedimento penale, riguardante il professor Renato Brunetta – con cui sono stati al contempo rimessi gli atti alla autorità giudiziaria per due capi di imputazione ritenuti non ministeriali.
Nell’Udienza pubblica del 14 aprile la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
9) in via principale, l’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo numero 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevede l’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale dei cittadini extra UE che sono divenuti titolari del permesso di soggiorno per residenza elettiva in virtù della conversione del permesso per motivi di lavoro o di famiglia a seguito del conseguimento della pensione d’inabilità civile; e, in via subordinata, il comma 3 dello stesso articolo 34, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’iscrizione al Servizio sanitario nazionale, i suddetti cittadini extra UE siano tenuti – in quanto non rientranti tra coloro che hanno diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita – al pagamento di un contributo minimo annuo di euro 2.000, anziché calcolato in misura proporzionale al reddito conseguito;
10) l’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge numero 63 del 2024 (Disposizioni urgenti e per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge numero 101 del 2024 (Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo) che, tra l’altro, ha aggiunto all’articolo 201 del decreto legislativo numero 199 del 2021, il comma 1-bis;e l’articolo 22, comma 2, primo periodo del decreto legislativo numero 190 del 2024 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118 i quali individuano rispettivamente le aree dov’è consentita l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e le fattispecie nelle quali tale disciplina non si applica;
11) l’articolo 9, comma 19, lettera b), della legge della Regione Sardegna numero 24 del 2025 il quale, apportando modifiche e integrazioni all’articolo 1 della legge della Regione Sardegna numero 14 del 2025, stabilisce la proroga della graduatoria relativa al concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di assistenti amministrativi categoria C, bandito dall’Agenzia regionale per l’emergenza e per l’urgenza Sardegna (AREUS), ai sensi dell’articolo 6, comma 23, della legge della Regione Sardegna numero 17 del 2021, approvata con delibera del Direttore generale AREUS numero 121 del 2023; e l’articolo 9, comma 26, della medesima legge della Regione Sardegna numero 24 del 2025, il quale nel sostituire il comma 2 dell’articolo 7 della legge della Regione Sardegna numero 18 del 2016 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau”) prevede l’assegnazione ai Comuni gestori di una quota pari all’1,5 per cento del contributo annuale per il reddito di inclusione sociale (REIS), al fine di far fronte ai costi relativi all’attivazione dei servizi esterni che si occupano della gestione del reddito di inclusione sociale o, in alternativa, per la copertura dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per il pagamento di indennità stipendiali incentivanti a favore dei dipendenti interni all’amministrazione, incaricati della gestione del REIS.
Nell’udienza pubblica del 14 aprile la Corte affronterà anche:
12) un conflitto fra poteri dello Stato, promosso dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura del Tribunale di Modena, in relazione alla dichiarazione di utilizzabilità, in assenza di autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, delle videoregistrazioni effettuate occultamente nelle date del 12 e 19 luglio del 2014, nonché del 18 ottobre del 2014 dal signor Alessandro Bianchini, aventi a oggetto conversazioni intercorse in presenza tra quest’ultimo e l’allora Senatore Carlo Amedeo Giovanardi e tra questi, per telefono, e soggetti terzi, oggetto di sequestro a carico dell’imputato Alessandro Bianchini.
Nell’Udienza pubblica del 15 aprile la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
13) l’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge numero 55 del 2024 (Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali), nella parte in cui richiede al cittadino straniero regolarmente soggiornante, ai fini dell’iscrizione all’albo professionale dei pedagogisti e a quello degli educatori professionali socio-pedagogici, la sussistenza della condizione di reciprocità;
14) l’articolo 7, comma 3, della legge della Regione Toscana numero 50 del 2025 (Disposizioni concernenti le aree protette regionali e i siti della Rete Natura 2000 in materia di sanzioni, valutazione di incidenza, oneri istruttori e regolamento della riserva naturale. Modifiche alla l. r. 30/2015), nella parte in cui modifica l’articolo 93, comma 2, della legge della Regione Toscana numero 30 del 2015, prevede che, nel caso di interventi, progetti e attività, realizzati o in corso di realizzazione, senza la previa sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza o in difformità sostanziale rispetto a quanto disposto dai provvedimenti finali di valutazione di incidenza, l’autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori o delle attività, a seguito di valutazione dell’entità del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all’applicazione della sanzione, può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità;
15) l’articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Campania numero 16 del 2025 (Misure per il sostegno e lo sviluppo dell’affidamento e della solidarietà familiare), nella parte in cui reca la definizione dell’istituto dell’affidamento familiare e introduce integrazioni della relativa disciplina.
Tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce calendario dei lavori. Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce atti di promovimento. I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.
Roma, 10 aprile 2026
Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 – Roma – Tel. 06.46981/06.4698224/06-4698438