(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2026 -
La Corte dei conti, quale organo di rilevanza costituzionale posto a servizio dello Stato apparato ma anche dello Stato-comunità assicura, nel nostro ordinamento, l’equilibrio economico finanziario del settore pubblico nell’interesse della legge e della collettività.
Il Giudice contabile si trova oggi ad affrontare le nuove sfide imposte dalla riforma di cui alla legge n. 1 del 7 gennaio 2026, che ha modificato tratti essenziali della disciplina delle funzioni giurisdizionali, di controllo e consultive della Corte dei conti.
La legge n.1/2026 – sul presupposto di arginare la cosiddetta “burocrazia difensiva” e la “paura della firma” – ha modificato la legge n. 20/1994, mediante la “tipizzazione” delle fattispecie di colpa grave, la limitazione – in alcuni casi – della responsabilità ai soli fatti e omissioni commessi con dolo, intervenendo anche sulla ridefinizione del potere riduttivo della Corte dei conti. La legge 1/2026, inoltre, contiene un’ampia delega legislativa per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni.
Quanto alla limitazione della responsabilità dell’amministratore pubblico alle ipotesi tipizzate di colpa grave, la nuova disciplina lascia dubbi interpretativi, riecheggiando per larghi tratti la disciplina relativa alla responsabilità dei magistrati, che invece attiene a condotte notevolmente differenti. La definizione della responsabilità dell’amministratore pubblico nelle ipotesi tipizzate di colpa grave lascia, dunque, ampi profili di incertezza, soprattutto in ipotesi di condotte materiali, non provvedimentali, causative di danno erariale. Difetta, inoltre, un opportuno coordinamento con il Codice dei contratti pubblici che, all’art. 2 (relativo al principio della fiducia), fornisce una diversa definizione di colpa grave rilevante ai fini della responsabilità amministrativa nel settore degli appalti pubblici: la norma, pensata nel 2023 sempre al fine di arginare la c.d. paura della firma, rischia oggi di essere “asimmetrica” e comunque più severa rispetto al regime generale di responsabilità di cui al novellato art. 1 co. 1 della l. n. 20/1994.
Inoltre, c’è un problema di diritto transitorio, di immediato rilievo per gli avvocati che difendono di fronte al Giudice contabile: le norme sulla responsabilità ai sensi dell’art. 6 della Legge 1/2026 sono immediatamente applicabili, essendo previsto che “si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge”. Ciò, in assenza della previsione di un regime transitorio, con norme processuali ad hoc, pone problemi rilevanti sotto il profilo del diritto di difesa. Si pensi, per esempio, al caso di una sentenza adottata dalla Corte dei conti in grado di appello, per cui sono pendenti i termini per il ricorso in Cassazione, ma per cui – secondo il nuovo regime di responsabilità amministrativa – potrebbe sussistere la possibilità di chiederne la riforma, alla luce della limitazione dell’elemento soggettivo e della nuova tipizzazione di colpa grave: in tal caso difetta un apposito strumento di gravame, essendo il ricorso per cassazione limitato ai soli motivi di giurisdizione.
Al contempo, preoccupa l’incremento nelle iniziative delle Procure regionali e, nella giurisprudenza, delle ipotesi di “dolo eventuale”, come se la giurisdizione contabile tenda ad espandere la propria competenza anche ad ipotesi di figura penalistica, non certo prive di criticità definitorie.
Date le conseguenze ben diverse dell’accertamento di una responsabilità per colpa grave, che comporta l’obbligo di esercizio del potere riduttivo, rispetto a quello di una responsabilità per dolo, per la quale non sono previsti limiti quantitativi al risarcimento del danno, è necessario che siano rigorosamente rispettati i principi e le regole che presidiano l’onere della prova, non superabili attraverso forme di presunzione, che talvolta si traducono in mere formule retoriche.
Altro tema che merita menzione è quello dell’ampliamento del potere riduttivo della Corte dei conti. La scelta di modulare la limitazione della responsabilità per danno erariale attraverso il potere “processuale” riduttivo del giudice contabile (con il duplice limite della condanna al pagamento del 30% del pregiudizio, comunque non superiore al doppio della retribuzione), in luogo di quella di prevedere un “tetto” di natura sostanziale, valevole per ogni ipotesi di responsabilità, sia amministrativa che civile, lascia aperta la possibilità, in ragione del cd. “doppio binario” giurisdizionale, civile ed erariale a che il funzionario pubblico possa essere chiamato a risarcire l’intero danno dinanzi al giudice ordinario adito dalla pubblica amministrazione danneggiata. Sicché potrebbe risultare una scelta non funzionale rispetto all’obiettivo prefissato, di arginare la c.d. burocrazia difensiva.
Rilevo poi con favore che con la riforma è stata significativamente limitata la responsabilità civile ed erariale degli avvocati dello Stato (cfr. art. 5, l. n. 1/2026), ma chiediamo che tale norma di favore sia estesa a tutti gli avvocati, giacché per tutti i difensori si pongono le medesime esigenze di tutela, onde evitare il rischio di disparità di trattamento.
Quanto alla delega legislativa, alcuni dei principi e criteri direttivi contenuti all’art. 3 della citata legge n. 1 del 2026, meritano una meditazione. Destano preoccupazione i criteri che prevedono un marcato accentramento e un impianto gerarchico dell’organizzazione della Corte dei conti, oltre che un esercizio unitario delle funzioni di controllo, consultive e giurisdizionali. I criteri direttivi delineano un quadro che mette a rischio i canoni fondamentali della autonomia e indipendenza di ogni singolo magistrato, rischio cui l’Avvocatura si è sempre fermamente dichiarata contraria. L’indipendenza e l’autonomia di ogni singolo magistrato sono patrimonio di libertà e di democrazia e noi ne sosteniamo l’assoluto valore. Che poi occorra riconoscere che la Corte dei Conti, o qualche singolo collegio, abbia esondato nelle competenze e nelle iniziative è un problema importate e rilevante, che va affrontato anche sul piano normativo delle competenze, ma senza incidere sui principi cardini dell’autonomia.
In continuità con quanto rilevato lo scorso anno, ribadisco le criticità già segnalate, nella prospettiva della funzione dell’avvocato. Mi riferisco alla previsione, nella legge n. 1/2026, dell’ampliamento delle funzioni consultive della Corte dei conti. L’assistenza di enti pubblici e imprese nella risoluzione di singole questioni concrete compete agli avvocati e non può essere svolta dal Giudice preposto al controllo della legittimità degli atti.
Da ultimo, sempre in continuità con quanto pure rilevato lo scorso anno, si impongono alcune osservazioni sulle funzioni di controllo del comparto degli ordini professionali. Gli ordini non sono assimilabili alle pubbliche amministrazioni, trattandosi di enti pubblici a carattere associativo, connotati da un elevato tasso di specialità. Sono enti pubblici non economici, astrattamente rientranti nell’elenco delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, si deve rammentare che il decreto legge n. 75 del 2023 ha riconosciuto la specialità degli ordini professionali, precludendo ogni assimilazione alle altre pubbliche amministrazioni, espressamente prevedendo che le disposizioni relative alle p.a. non si applicano agli ordini “salvo che la legge non lo preveda espressamente”. Registriamo che nonostante il chiaro tenore della norma, alcune Ragionerie territoriali dello Stato richiedono adempimenti pensati per enti diversi dagli ordini professionali, come ad esempio la comunicazione dello stock di debito. Pretese, si ribadisce, che non trovano più fondamento nel vigente sistema normativo.
La Corte dei conti, per il suo ruolo costituzionale di giudice del bilancio pubblico, è chiamata a intervenire su questioni decisive per il futuro del Paese, svolgendo un compito chiave nella tutela degli interessi finanziari dello Stato. È quindi essenziale nell’interesse della collettività che continui a presidiare la corretta e oculata gestione delle risorse pubbliche, sia in esercizio delle funzioni di controllo che giurisdizionali. In qualità di Avvocati, con lo spirito di collaborazione istituzionale che ha sempre contraddistinto i rapporti tra Avvocatura e Corte dei conti, ci impegniamo a sostenere questo cammino, nel perseguimento del comune interesse della migliore amministrazione della cosa pubblica.
Con questi auspici, formulo a tutti i migliori auguri per un nuovo anno giudiziario.
(AGENPARL)