(AGENPARL) – Roma, 13 Marzo 2026
Martedì 17 marzo 2026, ore 9:00
Katholische Schwangerschaftsberatung (C-258/24)
(Parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro)
Questione pregiudiziale – giudice del rinvio: Corte federale del lavoro tedesca
Katholische Schwangerschaftsberatung è un’associazione cattolica tedesca che fornisce consulenza a bambini, adolescenti, donne e famiglie, anche in tema di aborto.
Nei contratti di lavoro dell’associazione si applica il Regolamento ecclesiastico, che impone ai dipendenti un obbligo di lealtà verso i principi della Chiesa cattolica, prevedendo che la violazione grave può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro. Per i dipendenti cattolici, l’abbandono della Chiesa è considerato una violazione grave di tale dovere.
Nel 2013 una consulente dell’associazione comunica la propria intenzione di lasciare la Chiesa cattolica, motivando la decisione con il fatto che l’Ufficio ecclesiastico di Limburgo prelevava, oltre alla tassa ecclesiastica, un contributo aggiuntivo dagli aderenti cattolici sposati in matrimoni interconfessionali quando il coniuge percepiva redditi elevati.
L’associazione tenta, senza successo, di persuaderla ad aderire nuovamente alla Chiesa cattolica e nel 2019 provvede al licenziamento della consulente, ritenendo la sua decisione una grave violazione del dovere di lealtà previsto dal contratto.
A seguito dell’impugnazione del licenziamento, la Corte federale del lavoro chiede alla Corte di giustizia se tale misura costituisca una discriminazione diretta basata sulla religione, non giustificata alla luce del diritto dell’Unione europea.
Sarà pubblicato un comunicato stampa della decisione.
Giovedì 19 marzo 2026, ore 9:30
(Trattamento dei dati personali)
Questione pregiudiziale – giudice del rinvio: Tribunale tedesco
Un residente austriaco si è iscritto al bollettino informativo dell’azienda familiare di ottica Brillen Rottler, con sede a Arnsberg in Germania.
Tredici giorni dopo ha inviato a Brillen Rottler una domanda di accesso ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), circa il trattamento dei propri dati.
Brillen Rottler ha respinto la richiesta, ritenendola abusiva. Secondo l’azienda, da diversi reportage, articoli di blog e bollettini informativi di studi legali emergerebbe che il richiedente si iscrive sistematicamente alle newsletter di varie imprese per poi presentare una domanda di accesso e, successivamente, una richiesta di risarcimento. Egli ha tuttavia ritenuto legittima la propria domanda di accesso e ha chiesto a Brillen Rottler il pagamento di un indennizzo di almeno 1 000 euro a titolo di risarcimento del danno morale asseritamente subito a causa del rigetto di tale domanda
Il Tribunale distrettuale di Arnsberg, chiamato a esaminare la controversia riguardo alla legittimità della richiesta, ha interrogato la Corte di giustizia per stabilire se una prima richiesta di accesso ai dati personali presentata dalla persona interessata possa essere considerata «eccessiva» e se tale persona abbia diritto al risarcimento del danno derivante dalla violazione del diritto di accesso a tali dati.
Sarà pubblicato un comunicato stampa della decisione.
Giovedì 19 marzo 2026, ore 9:30
(Trattamento dei dati personali)
Questione pregiudiziale – giudice del rinvio: Corte di appello di Parigi
Nel maggio 2020 HW è stato fermato a Parigi per aver organizzato una manifestazione non autorizzata e per il reato di ribellione. Durante il fermo di polizia, ha rifiutato di sottoporsi al rilievo biometrico previsto (prelievo di impronte digitali e foto).
Al termine del procedimento giudiziario, HW è stato assolto per l’infrazione che aveva originato il rilievo biometrico, ma è stato condannato per il rifiuto di sottoporsi a tale operazione.
HW ha quindi contestato la sua responsabilità sostenendo che la normativa francese applicabile non fosse conforme alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali in ambito penale.
In questo quadro, la Corte d’appello di Parigi ha domandato alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione consenta alle autorità nazionali di raccogliere sistematicamente le impronte digitali e la fotografia di ogni persona sospettata di un reato, senza dover giustificare tale misura caso per caso e se una persona possa essere perseguita penalmente per essersi rifiutata di sottoporsi a tale raccolta, anche quando non venga poi perseguita per il reato di cui era stato sospettato.
Sarà pubblicato un comunicato stampa della decisione.
Giovedì 19 marzo 2026, ore 9:30
UniCredit Bank et Momentum Credit (C-679/24)
(Protezione dei consumatori)
Questione pregiudiziale – giudice del rinvio: Tribunale di Budapest‑Capitale
Nel febbraio 2008, il privato HL ha stipulato con UniCredit Bank ZRT un mutuo ipotecario denominato in franchi svizzeri (CHF) e rimborsabile in fiorini ungheresi (HUF) con una durata di 360 mesi (30 anni). Il contratto conteneva una clausola che attribuiva interamente al consumatore il rischio di variazione del tasso di cambio tra la valuta estera e il fiorino.
Nel 2012 la banca ha dichiarato la risoluzione del mutuo per ritardo nei pagamenti e ha avviato una procedura esecutiva nei confronti di HL.
HL ha introdotto azione davanti ai tribunali nazionali chiedendo la dichiarazione di nullità del mutuo, in ragione dell’insufficiente informazione fornita in merito al rischio di cambio. Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso per prescrizione per quanto riguarda la domanda di HL volta a far rilevare le conseguenze giuridiche della nullità del contratto.
In appello, il caso è stato portato dinanzi al tribunale di Budapest‑Capitale, il quale ha richiesto un’interpretazione alla Corte di giustizia sul calcolo del termine di prescrizione, alla luce della normativa unionale in materia di clausole abusive.
Sarà pubblicato un comunicato stampa della decisione.
Giovedì 19 marzo 2026, ore 9:30
EVH e.a. / Commissione (cause riunite da C-171/24 P a C-177/24 P)
Mainova e.a. / Commissione (cause riunite C-178/24 P e C-179/24 P)
(Concorrenza)
Ricorso di annullamento – impugnazione
Nel marzo 2018, le imprese energetiche tedesche RWE ed E.ON, attive in diversi Paesi europei, hanno annunciato l’intenzione di realizzare un complesso scambio di asset attraverso tre operazioni di concentrazione: (i) l’acquisizione, da parte di RWE, degli asset di produzione di E.ON; (ii) l’acquisizione, da parte di E.ON, delle attività di distribuzione e di vendita al dettaglio di energia, nonché di alcuni asset di produzione, appartenenti a una società controllata di RWE; (iii) l’acquisizione, da parte di RWE, di una partecipazione nel capitale di E.ON.
Le prime due operazioni sono state esaminate e autorizzate dalla Commissione europea, mentre la terza è stata sottoposta al controllo e autorizzata dall’Ufficio federale tedesco delle concentrazioni.
Undici società municipali tedesche hanno impugnato dinanzi al Tribunale dell’Unione europea le due decisioni con cui la Commissione aveva approvato le prime due operazioni.
Con sentenze del 17 maggio 2023, il Tribunale ha respinto i ricorsi proposti contro l’autorizzazione della prima operazione. Successivamente, con sentenze del 20 dicembre 2023, sono stati respinti anche i ricorsi presentati contro l’approvazione della seconda operazione. In particolare, il Tribunale ha affermato che uno scambio di asset tra imprese indipendenti non può essere qualificato come «concentrazione unica».
Nove delle undici società municipali hanno quindi proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia contro le sentenze del Tribunale del 17 maggio e del 20 dicembre 2023.
Con sentenze del 26 giugno 2025, la Corte ha confermato, in linea con quanto già deciso dal Tribunale, la legittimità dell’approvazione, da parte della Commissione, della prima operazione. La Corte deve invece ancora pronunciarsi sulle censure relative alla seconda operazione di concentrazione.
Sarà pubblicato un comunicato stampa della decisione.
Giovedì 19 marzo 2026, ore 9:30
(Prestazione di servizi di telecomunicazione)
Questione pregiudiziale – giudice del rinvio: Tribunale Amministrativo di Tallinn
Nel 2022 Elisa Eesti AS, operatore di telecomunicazioni estone, ha domandato alle autorità del paese l’autorizzazione a utilizzare hardware e software prodotti da Huawei, fornitore cinese di apparecchiature di telecomunicazione, nelle proprie reti 2G‑4G e 5G. Le autorità competenti hanno ritenuto che tali prodotti costituissero un rischio per la sicurezza nazionale dell’Estonia, in considerazione della “alta pericolosità” attribuita a Huawei.
La decisione è stata impugnata dinanzi al Tribunale Amministrativo di Tallinn, che ha richiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea per verificare la conformità della procedura di autorizzazione estone al diritto unionale.
L’Avvocato Generale renderà le proprie conclusioni sulla questione.
Sarà pubblicato un comunicato stampa delle conclusioni.
Giovedì 19 marzo 2026, ore 9:30
(Libra prestazione di servizi – gioco d’azzardo)
Questione pregiudiziale – giudice del rinvio: Corte federale di giustizia tedesca
Un consumatore tedesco ha promosso un’azione dinanzi ai tribunali civili tedeschi contro l’operatore maltese di scommesse sportive Tipico, chiedendo la restituzione delle somme scommesse e perse sul sito tedesco della società nel periodo compreso tra il 2013 e il 9 ottobre 2020.
Nel periodo rilevante, Tipico era titolare di una licenza rilasciata a Malta, ma non disponeva di una licenza tedesca, come invece richiesto dal diritto nazionale. Secondo il diritto tedesco, l’offerta non autorizzata di scommesse sportive comporta la nullità del contratto concluso con i clienti e configura al contempo un illecito, dal quale derivano, in favore dei consumatori interessati, sia un diritto alla restituzione delle somme versate sia una pretesa risarcitoria.
Nella propria difesa, tuttavia, Tipico sostiene di non aver potuto ottenere una licenza tedesca a causa di alcune carenze della procedura nazionale di rilascio delle licenze.
La Corte federale di giustizia tedesca chiede pertanto se, in tali circostanze, il diritto dell’Unione europea imponga ai tribunali civili aditi di disapplicare integralmente il sistema nazionale di licenze e, di conseguenza, di respingere le pretese avanzate dal consumatore.
L’Avvocato Generale renderà le proprie conclusioni sulla questione.
Sarà pubblicato un comunicato stampa delle conclusioni.
| UDIENZE* |
Corte di giustizia
Mercoledì 18 marzo 2026 9:30 Causa C-308/25 Isolanti Group (Fiscalità – Iva)
La questione pregiudiziale riguarda la compatibilità con il diritto dell’UE della disciplina sulla definizione delle liti tributarie pendenti (legge di bilancio 2023), nella parte in cui esclude dalla definizione agevolata le controversie relative all’IVA riscossa all’importazione, ma non quelle riguardanti l’IVA interna, nonché, più in generale, la sua compatibilità con il principio di proporzionalità.
Mercoledì 18 marzo 2026 9:30 Causa C-24/26 PPU Casotta (Cooperazione giudiziaria in materia penale – procedimento pregiudiziale d’urgenza).
La questione pregiudiziale riguarda l’attuale configurazione del procedimento di rescissione in sede penale.
