(AGENPARL) - Roma, 5 Marzo 2026Sentenza nella causa C-10/25 Elettronica Industriale
Una società operante quale operatore di rete a livello nazionale ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi MIMIT) relativi alla determinazione dei contributi dovuti per i diritti d’uso delle frequenze digitali per gli anni 2014, 2015 e 2016, nonché i contributi per l’utilizzo delle frequenze televisive relativi all’anno 2017.
Tali decreti fissavano l’ammontare dei contributi in conformità a quanto previsto dalla legge n. 208/2015, la quale stabilisce che da tali contributi «debbano derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato non inferiori a 32,8 milioni di euro».
Il TAR Lazio ha pertanto sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione se sia compatibile con il diritto dell’Unione (ossia, con la direttiva autorizzazioni e con il principio di proporzionalità1) un criterio di determinazione dei contributi fondato sul conseguimento di un
determinato gettito complessivo per l’erario e, dunque, su obiettivi di finanza pubblica,
1 Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni).
mediante un prelievo imposto agli operatori indipendentemente dalla finalità di garantire il corretto funzionamento del mercato delle comunicazioni elettroniche e la tutela degli utenti.
La Corte osserva, in via preliminare, che la direttiva autorizzazioni stabilisce i requisiti che gli Stati membri devono rispettare qualora decidano di imporre un contributo per i diritti d’uso di una risorsa scarsa, senza tuttavia prevedere modalità specifiche per il calcolo del relativo importo né disciplinare la destinazione dei proventi derivanti da tali contributi (§§ 25-26).
Secondo la giurisprudenza della Corte, nell’ambito della direttiva autorizzazioni gli Stati membri non possono imporre tasse o contributi sulla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica diversi da quelli espressamente previsti dalla direttiva stessa (§ 30).
La Corte ha inoltre rilevato che, affinché le disposizioni della direttiva autorizzazioni possano trovare applicazione rispetto a un prelievo nazionale, è necessario che il fatto generatore di
quest’ultimo sia connesso alla procedura di autorizzazione generale che attribuisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica (§§ 30-32).
Ne consegue che un contributo configurato quale corrispettivo per il diritto d’uso delle
frequenze televisive in tecnica digitale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva (§§ 33- 34).
In tale contesto, il fatto che, nel determinare tali contributi, il legislatore nazionale persegua anche un obiettivo di finanza pubblica, accanto a quelli di promozione della concorrenza e di uso efficiente delle frequenze televisive in tecnica digitale, non consente di ritenere che siano stati introdotti contributi diversi da quelli previsti dalla direttiva (§ 34).
Con specifico riguardo alla possibilità di perseguire finalità di carattere finanziario, la direttiva non richiede che i proventi dei contributi siano vincolati a una destinazione specifica (§ 37).
Essa esige tuttavia che l’importo del contributo sia fissato a un livello adeguato, tale da rispecchiare il valore del diritto d’uso della frequenza e correlato alla prevedibile redditività della stessa (§§ 38-39).
È quindi possibile stabilire un importo minimo annuo di gettito derivante dai contributi, purché tale importo non superi il valore dei diritti d’uso delle frequenze radio e sia determinato tenendo conto della redditività prevedibile di queste frequenze (§ 40).
Quanto al rispetto del principio di proporzionalità, il relativo controllo deve riguardare l’ammontare dei contributi richiesti a ciascun operatore (§ 42). Nel caso di specie, la determinazione dei contributi avviene sulla base della copertura geografica, del valore di mercato delle frequenze e delle percentuali di sconto previste per i concessionari non integrati
verticalmente (§§ 43-44), circostanza che deporrebbe nel senso della conformità al principio di proporzionalità (§ 44).
Il fatto che l’ammontare complessivo dei contributi non superi il valore di mercato delle frequenze non incide, di per sé, sulla valutazione della proporzionalità dei singoli contributi (§ 45). Infatti, la proporzionalità dell’importo di un contributo individuale non può essere esclusa per il solo fatto che esso concorra al raggiungimento di un gettito complessivo che non
ecceda il valore totale dei diritti d’uso delle frequenze assoggettate al contributo (§ 45).
Qualora, invece, tale verifica evidenzi che i contributi complessivamente richiesti risultano sproporzionati rispetto al valore di mercato delle frequenze, si configurerebbe una violazione del diritto dell’Unione, in particolare del principio di proporzionalità, salvo che sia possibile pervenire a un’interpretazione delle norme nazionali conforme al diritto dell’Unione (§ 46).
Pertanto, il diritto dell’UE non impedisce una normativa nazionale che stabilisca un criterio di calcolo dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze televisive in tecnica digitale basato su un importo minimo annuo di gettito derivante da tali contributi e, conseguentemente, orientato a obiettivi generali di finanza pubblica, a condizione che tale importo non superi il valore dei diritti d’uso delle frequenze stesse (§ 47).
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
