(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2026 - (AGENPARL) – Tue 24 February 2026 Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 24 febbraio 2026
IL “DASPO ANTIRISSA” NON VIOLA L’ARTICOLO 13 DELLA COSTITUZIONE. LA FORMA “AGGRAVATA” DELLA STESSA MISURA NECESSITA INVECE DELLA CONVALIDA DA PARTE DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
Non è incostituzionale, per violazione dell’articolo 13 della Costituzione, il divieto di accesso a specifici pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento (cosiddetto “DASPO antirissa”), previsto dall’articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge numero 14 del 2017, come convertito; mentre è necessaria, in conformità all’articolo 13 della Costituzione, la convalida dell’autorità giudiziaria per la forma aggravata della medesima misura (cosiddetto “DASPO antirissa aggravato” o “provinciale”), che estende il divieto all’intero ambito provinciale.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 20, depositata oggi, pronunciandosi sulle questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sezione penale, chiamato a giudicare un imputato per violazione del divieto di accesso a pubblici esercizi, impostogli dal questore.
Il giudice rimettente, pur dando atto della conformità del provvedimento amministrativo alla disciplina vigente, dubitava della legittimità costituzionale della normativa censurata, ritenendo che i provvedimenti in essa previsti potessero assumere una gravità tale da incidere sulla libertà personale dell’interessato (articolo 13 della Costituzione).
Ribadendo i criteri elaborati dalla propria giurisprudenza per distinguere le misure restrittive della libertà personale, soggette alla riserva di giurisdizione di cui all’articolo 13 della Costituzione, da quelle che incidono invece sulla libertà di circolazione, la Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa al menzionato comma 1 dell’articolo 13-bis. La sentenza ha ricordato che «a fronte di nuove sfide mosse al bene primario della sicurezza pubblica il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha previsto una pluralità di risposte: tra le quali, accanto a essenziali misure non limitative della libertà personale – come il potenziamento degli organici delle forze dell’ordine, la lotta alle dipendenze, la disciplina delle armi, interventi di natura urbanistica per migliorare le condizioni di vita nelle periferie e nelle aree depresse, nonché adeguate politiche sociali – si annoverano anche le misure di prevenzione». Rispetto a queste ultime, la pronuncia ha affermato che il divieto di accesso, da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, limitato a luoghi «specificamente individuati», collegati a fatti commessi o a frequentazioni rilevanti, non determina un sacrificio quantitativamente idoneo ad incidere sulla libertà personale.
Poiché il destinatario del provvedimento è libero di frequentare altri esercizi pubblici, rimanendo così in grado di mantenere relazioni sociali al di fuori degli specifici locali oggetto del divieto, tale misura non comporta una restrizione della libertà personale. In questo quadro, il legislatore può quindi legittimamente affidare all’autorità di pubblica sicurezza l’adozione del “DASPO antirissa” nel rispetto del principio di proporzionalità.
Diversa, invece, la valutazione svolta dalla sentenza con riferimento al comma 1-bis dell’articolo 13-bis, del menzionato decreto-legge numero 14 del 2017, che disciplina il “DASPO antirissa aggravato” o “provinciale”. Per la Corte, l’estensione del divieto potenzialmente a tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento dell’intero territorio provinciale, l’indeterminatezza della misura che si estende anche agli spazi circostanti ai locali, la possibile incidenza sul luogo di dimora abituale del prevenuto, unitamente alla durata della misura e al regime sanzionatorio previsto in caso di violazione, comportano un’afflittività tale da configurare una restrizione della libertà personale. Per tale ragione, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13-bis, comma 1-bis, nella parte in cui non prevede che il provvedimento del questore sia sottoposto alla convalida dell’autorità giudiziaria, secondo il modello già previsto per analoghe misure di prevenzione (come nel caso dello stesso “DASPO antirissa” con obbligo di firma).
Roma, 24 febbraio 2026
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