(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2026 - (AGENPARL) – Thu 12 February 2026 COMUNICATO N. 63/DIV – 12 FEBBRAIO 2026
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CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026
GARE DELL’ 11 FEBBRAIO 2026
Si riportano i risultati delle gare disputate l’11 Febbraio 2026
7^ GIORNATA RITORNO
GIRONE A
ALCIONE MILANO
ARZIGNANO VALCHIAMPO
DOLOMITI BELLUNESI
GIANA ERMINIO
INTER U23
NOVARA
PRO PATRIA
PRO VERCELLI
RENATE
UNION BRESCIA
OSPITALETTO FRANCIACORTA
TRENTO
PERGOLETTESE
LECCO
LUMEZZANE
ALBINOLEFFE
CITTADELLA
L.R. VICENZA
TRIESTINA
VIRTUS VERONA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 12 Febbraio 2026 ha adottato le deliberazioni
che di seguito integralmente si riportano:
GARE DELL’ 11 FEBBRAIO 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo Sostituto,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata di ritorno del
Campionato i sostenitori delle Società GIANA ERMINIO, LECCO, NOVARA e UNION
BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, di propri tesserati o di altri
Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.
SOCIETA’
AMMENDA € 800,00
NOVARA per avere, i suoi sostenitori (circa 30/40) posizionati nel Settore
denominato “RETTILINEO” posto subito alle spalle delle panchine, per tutta la
durata della gara, proferito espressioni gravemente ingiuriose, oltraggiose,
offensive e minacciose nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 e del IV
Ufficiale; in alcune occasioni, parte dei predetti tifosi, abbandonavano il loro posto
per raggiungere la balaustra di separazione dal recinto di gioco per proferire gli
insulti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la
particolare odiosità della condotta posta in essere e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).
AMMENDA € 100,00
RENATE per non avere assicurato la corretta erogazione dell’acqua a
temperatura idonea al termine della gara negli spogliatoi riservati alla squadra
avversaria.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c.).
TRIESTINA per avere, Ia totalità dei suoi sostenitori, presenti nel Settore Tribuna
Laterale Ospiti, intonato, al 44° minuto del primo tempo e al 25° minuto del
secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato,
ripetuto, in entrambe le circostanze, per quattro volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti
rilevato che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
QUARESMINI ANDREA
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
AMMONIZIONE (I INFR)
DOSSENA ANDREA
(NOVARA)
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
SERRADURA NICCOLO
(DOLOMITI BELLUNESI)
espulso per proteste; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, uscendo dal terreno
di gioco, proferiva frasi offensive nei confronti dell’Arbitro. Sanzione pecuniaria irrogata in
quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
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CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MIGNANELLI DANIELE
(DOLOMITI BELLUNESI)
per atto di violenza nei confronti di un avversario che calpestava con la suola della scarpa
all’altezza del ginocchio a gioco fermo mentre lo stesso si trovava a terra.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (I INFR)
DERATTI JACOPO
(LUMEZZANE)
per avere, al 6° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
KHAILOTI OMAR
(NOVARA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X
INFR)
AURILETTO SIMONE
(RENATE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V
INFR)
MORSELLI FABIO
VACCA ALESSIO
ROCCA MICHELE
BASSO GIANMARCO
TREMOLADA MARCO ANDREA
SCHIRO THOMAS
COMI GIANMARIO
MANCINI TOMMASO
(ALCIONE MILANO)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(LUMEZZANE)
(NOVARA)
(PERGOLETTESE)
(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BOFFELLI ANDREA
AMATUCCI FRANCESCO
D’ALESSIO FRANCESCO
MONDONICO DAVIDE
FERRI DAVIDE
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(CITTADELLA)
(CITTADELLA)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(PRO PATRIA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
GALLI GIORGIO
LORENZINI FILIPPO
EL BOUCHATAOUI ACHRAF
(ALCIONE MILANO)
(NOVARA)
(PRO VERCELLI)
AMMONIZIONE (VI INFR)
63/339
BRIGHT KEVIN
SANDON THOMAS
MASI ALBERTO
(ALCIONE MILANO)
(L.R. VICENZA)
(PRO PATRIA)
AMMONIZIONE (III INFR)
CIKO SEVO
LOMBARDI ALESSANDRO
GIORGESCHI SIMONE
TRAVAGLINI CHRISTIAN
BENEDETTI GIACOMO
(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(ALCIONE MILANO)
(PRO PATRIA)
(TRENTO)
AMMONIZIONE (II INFR)
AGOSTINELLI MATTIA
BALDI GABRIELE
NUCIFERO TOMMASO
AGBONIFO RICHI
LAVELLI MATTEO
RAUTI NICOLA
ROMANI LORENZO
CANNAVARO ADRIAN
JAOUHARI ZAID
DESOGUS JACOPO
EBONE TOMMASO
SANGALLI MATTIA RONALD
(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(GIANA ERMINIO)
(INTER U23)
(INTER U23)
(L.R. VICENZA)
(LECCO)
(NOVARA)
(PERGOLETTESE)
(PRO PATRIA)
(TRENTO)
(TRENTO)
AMMONIZIONE (I INFR)
ZILIO ANDREA
STIVANELLO RICCARDO
CAPOFERRI MATTIA
CORDARO LORENZO
(CITTADELLA)
(LUMEZZANE)
(PERGOLETTESE)
(PERGOLETTESE)
IL GIUDICE SPORTIVO
Avv. Cosimo Taiuti
Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni
assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere
presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente
attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente
link: https://pst.figc.it così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.
Resta fermo l’onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo,
dell’eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
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Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 12 Febbraio 2026
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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