(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2026 - La Corte di Cassazione ha chiarito in modo costante che, una volta dichiarato il fallimento, le obbligazioni tributarie e previdenziali maturate in costanza di procedura fanno capo alla massa fallimentare e non al curatore in via personale.
“A seguito della dichiarazione di fallimento, l’adempimento delle obbligazioni tributarie e contributive non grava sul curatore quale persona fisica, bensì sulla procedura concorsuale, nei limiti dell’attivo disponibile.”
Cass. civ., sez. V, 12 giugno 2019, n. 15766
Da tale principio discende che, in caso di omesso pagamento dei contributi, l’INPS è tenuto a insinuarsi al passivo, senza possibilità di azione diretta nei confronti del curatore.
La Suprema Corte ha escluso ogni forma di responsabilità oggettiva del curatore per il solo fatto dell’inadempimento contributivo della procedura.
“Il curatore fallimentare non risponde personalmente dei debiti contributivi maturati nel corso della procedura, salvo che il mancato pagamento sia riconducibile a una condotta colposa nella gestione del patrimonio fallimentare.”
Cass. civ., sez. lav., 22 febbraio 2016, n. 3427
Il curatore, pertanto, non è garante del pagamento dei contributi, ma risponde solo sul piano risarcitorio in presenza di una violazione dei propri doveri.
La responsabilità personale del curatore può emergere solo in caso di negligenza nella gestione della procedura, in particolare quando egli:
- disponga di fondi liquidi;
- sia tenuto a effettuare il pagamento (ad esempio per rapporti di lavoro proseguiti);
- ometta il pagamento senza adeguata giustificazione.
“Il curatore può essere chiamato a rispondere dei danni arrecati all’ente previdenziale qualora, pur in presenza di liquidità nella massa attiva, ometta colpevolmente il pagamento dei contributi dovuti dalla procedura.”
Cass. civ., sez. I, 18 aprile 2018, n. 9537
In tali ipotesi si configura un concorso di responsabilità, non per il debito contributivo in sé, ma per il danno derivante dalla cattiva gestione.
Anche in materia di contributi previdenziali, la responsabilità del curatore resta di natura contrattuale (o da contatto qualificato), ai sensi dell’art. 38 l.fall., con applicazione dell’art. 1176, comma 2, c.c.
“La responsabilità del curatore fallimentare ha natura contrattuale e presuppone l’accertamento di una violazione dei doveri di diligenza professionale propri dell’incarico.”
Cass. civ., sez. I, 2 luglio 2020, n. 13597
Il parametro valutativo è quello della diligenza professionale qualificata, non del mero buon padre di famiglia.
In assenza di colpa del curatore, l’INPS è vincolato alle regole concorsuali e non può eludere la par condicio creditorum.
“Il credito contributivo maturato in costanza di fallimento deve essere fatto valere mediante insinuazione al passivo, senza che sia configurabile un’azione diretta nei confronti del curatore.”
Cass. civ., sez. lav., 7 novembre 2017, n. 26302
Questo principio impedisce che l’ente previdenziale ottenga una tutela privilegiata al di fuori del concorso.
Dalla giurisprudenza di Cassazione emerge un principio unitario:
- l’obbligazione contributiva grava sulla procedura fallimentare, nei limiti della massa attiva;
- il curatore non è responsabile per l’inadempimento in sé;
- la responsabilità del curatore è eventuale, civile e concorrente, e sorge solo in caso di negligenza accertata nella gestione delle risorse disponibili.
Tale ricostruzione tutela, da un lato, l’interesse pubblico alla riscossione dei contributi, e dall’altro evita una indebita personalizzazione della responsabilità del curatore, coerentemente con la funzione pubblicistica della procedura concorsuale.
